Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9046 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 578/2006 proposto da:

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti e procuratori speciali Dott. S.P. e Sig.

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI 14-A, presso lo studio dell’avvocato GAMBINO Agostino, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA in persona del Consigliere di

Amministrazione e legale rappresentante Avv. G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo

studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISASCA FLAMINIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato RIZZO Nunzio giusta delega in calce al

controricorso;

KONE SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato Dott.

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato CALCIOLI FILIPPO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, RAS SPA, FATA SPA, FOCHI

BUINI E GRANDI SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, COSTRUZIONI SPA,

MILANOTERMICA SPA IN LIQUIDAZIONE, B.G., CEAM SRL,

ASS ITALIA SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA ASSICURAZIONI

SOCIETA’, EDILE ASSICURAZIONI SPA, CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL;

– intimati –

sul ricorso 4525/2006 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA già La Previdente Assicurazioni S.p.A.

(OMISSIS) in persona del Dirigente Dott. F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI S.P.A., GENERALI

ASSICURAZIONI SPA, RAS SPA, FATA FONDO ASSICURATIVO AGRICOLTORI SPA,

ASSITALIA SPA, FOCHI BUINI E GRANDI SRL IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, CEAM SRL, MILANOTERMICA SPA IN LIQUIDAZIONE, ERICSSON

TELECOMUNICAZIONI SPA, KONE SPA, COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 4526/2006 proposto da:

ASSICURATRICE EDILE S.P.A. (OMISSIS) in persona del Direttore

Generale Dott. N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GENERALI

ASSICURAZIONI SPA, RAS SPA, FATA FONDO ASSICURATIVO AGRICOLTORI SPA,

ASSITALIA SPA, FOCHI BUINI E GRANDI SRL IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, CEAM SRL, MILANOTERMICA SPA IN LIQUIDAZIONE, ERICSSON

TELECOMUNICAZIONI SPA, KONE SPA, COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 4527/2006 proposto da:

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona

del Dirigente del Servizio Affari Legali Avv. L.G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GENERALI

ASSICURAZIONI SPA, RAS SPA, FATA FONDO ASSICURATIVO AGRICOLTORI SPA,

ASSITALIA SPA, FOCHI BUINI E GRANDI SRL IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, CEAM SRL, MILANOTERMICA SPA IN LIQUIDAZIONE, ERICSSON

TELECOMUNICAZIONI SPA, KONE SPA, COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 4655/2006 proposto da:

CATTOLICA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE S.C.A.R.L. (OMISSIS) in

persona del Vicepresidente e legale rappresentante in giudizio Avv.

A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GENERALI

ASSICURAZIONI SPA, RAS, FATA FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SPA,

ASSITALIA SPA, FOCHI BUINI E GRANDI SRL IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, CEAM SRL, MILANO TERMICA SPA IN LIQUIDAZIONE, ERICSSON

TELECOMUNICAZIONI SPA, KONE SPA, COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 5706/2006 proposto da:

ASSITALIA “LE ASSICURAZIONI D’ITALIA” S.P.A. in persona del

procuratore speciale Avv. F.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio

dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, FOCHI SUINI E GRANDI

SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, COSTRUZIONI SPA, KONE SPA,

MILANOTERMICA SPA IN LIQUIDAZIONE, B.G., ERICSSON

TELECOMUNICAZIONI SPA, CEAM SRL, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, MILANO

ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA ASSICURAZIONI, ASSICURATRICE EDILE

SPA, CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, F.A.T.A. SPA, R.A.S. SPA;

– intimati –

sul ricorso 6800/2006 proposto da:

GENERALI ASSICURAZONI SPA (OMISSIS) in persona dei procuratori

speciali Dott. N.A.F. e Sig. R.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-

A, presso lo studio dell’avvocato GAMBINO AGOSTINO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CEAM SRL, FOCHI BUINI E GRANDI SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,

COSTRUZIONI SPA, KONE SPA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI, RAS SPA, FATA ASSIC SPA, ASSITALIA SPA, EDILE

ASSICURATRICE SPA, CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, MILANO

ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA ASSICURAZIONI SOCIETA’, MILANOTERMICA

SPA IN LIQUIDAZIONE, ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 10546/2006 proposto da:

CATTOLICA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE S.C.A.R.L. (OMISSIS) in

persona del Vicepresidente e legale rappresentante in giudizio, Avv.

A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, RAS SPA, FATA FONDO ASSIC. AGRICOLTORI

SPA, ASSITALIA SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA

ASSICURAZIONI, EDILE ASSICURATRICE SPA, FOCHI BRUNO E GRANDI SRL,

CEAM SRL, MILANOTERMICA SPA, B.G., ERICSSON

TELECOMUNICAZIONI SPA, KONE SPA COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 10620/2006 proposto da:

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del

Dirigente del servizio affari legali Avv. L.G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GENERALI

ASSICURAZIONI SPA, RAS SPA, FATA FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

SPA, ASSITALIA SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, ASSICURATRICE EDILE

SPA, CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, FOCHI BUINI E GRANDI SRL IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, CEAM SRL, MILANOTERMICA SPA IN

LIQUIDAZIONE, B.G., ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA,

KONE SPA, COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 10630/2006 proposto da:

ASSICURATRICE EDILE SPA (OMISSIS) in persona del Direttore

Generale Dott. N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorreste –

contro

KONE SPA, COSTRUZIONI SPA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI, GENERALI ASSIC SPA, RAS SPA, FATA FONDO ASSICICURATIVO

AGRICOLTORI SPA, ASSITALIA SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA

ASSICURAZIONI, CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, FOCHI BUINI E GRANDI

SRL, CEAM SRL, MILANOTERMICA SPA IN LIQUIDAZIONE, B.

G., ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 10631/2006 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) già La Previdente

Assicurazioni S.p.A. in persona del Dirigente Dott. F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GENERALI

ASSICURAZIONI SPA, RAS SPA, FATA FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

SPA, ASSITALIA SPA, ASSICURATRICE EDILE SPA, REALE MUTUA

ASSICURAZIONI SOC, CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, FOCHI BUINI E

GRANDI SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, CEAM SRL, MILANOTERMICA

SPA IN LIQUIDAZIONE, ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, KONE SPA,

COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

sul ricorso 11815/2006 proposto da:

ASSITALIA “LE ASSICURAZIONI D’ITALIA” SPA (OMISSIS) in persona

del procuratore speciale Avv. F.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio

dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.G., ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, CEAM SRL,

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA

ASSICURAZIONI, EDILE ASSICURATRICE SPA, CATTOLICA ASSICURAZIONI

SCARL, FATA SPA, RAS SPA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI, FOCHI BUINI E GRANDI SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,

COSTRUZIONI SPA, KONE SPA, MILANOTERMICA SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1915/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 20/5/2005, depositata il 21/06/2005,

R.G.N. 4862/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato GAMBINO AGOSTINO;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;

udito l’Avvocato STEFANO VARONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 maggio-21 giugno 2005 la Corte d’appello di Napoli, in riforma parziale della decisione del locale Tribunale n. 3148 del 2002, rigettava la opposizione proposta dalla spa Assicurazioni Generali, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 1236 del 1989 emesso dai Presidente del Tribunale nei confronti della spa Assicurazioni Generali di Italia.

Con la stessa sentenza, la Corte territoriale rigettava l’appello incidentale proposto dalla soc. CEAM, dichiarandolo inammissibile nella parte relativa alla richiesta di attribuzione delle spese (non risultando il gravame proposto dal difensore antistatario in proprio).

Rilevavano i giudici di appello che, a seguito dell’affidamento da parte del Ministero dei Lavori pubblici dell’appalto per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli, al R.T.I. costituito tra le imprese S.G.I.-SOGENE s.p.a. ed altre imprese, la SGI-SOGENE, in proprio e quale mandataria della detta società, aveva stipulato con la spa Generali Assicurazioni quattro distinte polizze fideiussorie in favore del Ministero, per cui essendosi il contratto risolto a causa del fallimento della SOGENE, per fatto e colpa di questa ultima, il Ministero – pur avendo contestualmente affidato l’appalto per il completamento dei lavori ad altri R.T.I., costituito dalle medesime società, facenti parte del primo raggruppamento aveva escusso le dette fideiussioni, chiedendo alla spa Assicurazioni Generali il versamento di L. 4.977.474.390 in restituzione di quando dovuto dalle imprese riunite, per anticipazioni ricevute sui lavori.

Il Ministero aveva, quindi, chiesto ed ottenuto la emissione di un decreto ingiuntivo per tale importo, oltre interessi dal 27 luglio 1987 e spese.

Aveva proposto opposizione la Assicurazioni Generali, deducendo il suo parziale difetto di legittimazione passiva, in quanto le polizze erano state stipulate in coassicurazione (per il 36%) con altre società di assicurazione: RAS, Assitalia, Previdente, Assicuratrice Edile, FATA, Cattolica e Reale Mutua.

Si costituiva in giudizio il Ministero che chiedeva – ed otteneva – di chiamare in causa le compagnie coassicuratrici e le società Buini e Grandi, spa CEAM, FATME spa, Milanoternica s.p.a., Sime Universal s.r.l., Capaldo Costruzioni s.a.s. e Ritman spa società queste facenti parte del R.T.I. di cui la spa SOGENE, nel frattempo fallita, era la capogruppo).

Il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di garanzia proposta dal Ministero nei confronti di tutte le altre imprese facenti parte del gruppo (stante l’intervenuto giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 398 del 1994, con la quale si sanciva la esclusione delle stesse dalla responsabilità in solido con la capogruppo soc. SOGEME Lavori, per l’inadempimento nella esecuzione delle opere appaltate dal Ministero per essere stato il relativo contratto stipulato in loro nome e conto dalla capogruppo SOGNE illegittimamente, in violazione del mandato ricevuto).

La Corte d’appello, accogliendo l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), ha rigettato l’opposizione della Assicurazioni Generali, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Con la stessa decisione, la Corte territoriale ha rigettato, in parte, l’appello incidentale proposto dalla CEAM e dichiarato inammissibile lo stesso, nella parte in cui in esso si deduceva la omessa attribuzione delle spese in favore del procuratore antistatario, non risultando il gravame proposto dallo stesso difensore in proprio.

Avverso tale decisione la s.p.a. Assicurazioni Generali ha proposto due successivi ricorsi per cassazione, di identico contenuto, sorretti da quattro motivi (578 e 6800 del 2006).

Hanno resistito con distinti controricorsi Kone ed Ericsson (578 del 2006) .

Hanno proposto ricorso incidentale, con riferimento ad entrambi i ricorsi principali, la Milano assicurazioni (4525 del 2006), Assicuratrice edile (4526 del 2006), società Reale Mutua (4527 del 2006). Cattolica società di assicurazione coop. (4655 del 2006), Assitalia- Le assicurazioni di Italia (5706 del 2006) ed, inoltre, la Cattolica (10546 del 2006), Reale Mutua (10620 del 2006), Assicuratrice edile (10630 del 2006), Milano assicurazioni (10631 del 2006), Assitalia (11815 del 2006).

Ha, infine, proposto controricorso per resistere ai controricorsi delle compagnie di assicurazioni controricorsi relativi al secondo ricorso delle Assicurazioni Generali – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (10546 del 2006).

Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., la Kone, la società Reale Mutua, la Assicuratrice edile, la Milano assicurazioni, la società Cattolica di assicurazioni, la Assicurazioni Generali e il Ministero.

In ordine alle memorie di quest’ultimo, Assicurazioni Generali ha dichiarato formalmente di non volere accettare il contraddittorio – pag. 5 memoria ex art. 378 c.p.c. – non avendo lo stesso Ministero provveduto a notificare alla stessa controricorso, essendosi limitato a notificare controricorso solo per resistere ai controricorsi con ricorso incidentale delle compagnie assicuratrici Cattolica, Milano assicurazioni e Assicuratrice edile (adesivi al secondo ricorso principale di Assicurazioni Generali).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

In ordine ai due ricorsi di Assicurazioni Generali, occorre premettere che la proposizione di un primo ricorso, nullo, improcedibile o inammissibile, non seguito da rituale deposito ex art. 369 c.p.c., non è di per sè preclusiva di una impugnazione di identico, o anche diverso contenuto, purchè effettuata nei termini di legge (e prima della dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del primo ricorso) (Cass. 15 febbraio 2007 n. 3386, 12 luglio 2006 n. 15873, 18 maggio 2005 n. 10388).

Nel caso di specie, il secondo ricorso principale proposto da Assicurazioni Generali ha identico contenuto rispetto al primo ricorso ed è stato notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione (da ritenere equipollente alla notificazione della sentenza impugnata).

Pertanto, il secondo ricorso di Assicurazioni Generali deve essere dichiarato ammissibile, previa dichiarazione di improcedibilità del primo ricorso (n. 578 del 2006), che appare privo della elencazione dei documenti da produrre (art. 369 c.p.c. e art. 137 disp. att. c.p.c.).

La ricorrente principale ha depositato note di udienza in cancelleria, alle ore 13,45 di oggi.

Le note in replica al Procuratore Generale, qualificate come “lumi di udienza ex art. 379 c.p.c.” dalla parte interessata, costituiscono in realtà, come univocamente si evince dal loro contenuto, non già “brevi osservazioni per iscritto alle conclusioni del pubblico ministero”, come richiede l’invocato art. 379 c.p.c., comma 4, sebbene vere e proprie memorie, come tali inammissibili, per tutti i controricorrenti, ai sensi dell’art. 378 stesso codice, in quanto non tempestivamente depositate. (Cass. S.U. 3815 del 2005).

Tanto premesso, è possibile passare all’esame dei motivi del ricorso delle Assicurazioni Generali (6800 del 2006).

L’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso principale produce la conseguenza di trasferire su quello incidentalmente proposto (tranne che si tratti di ricorso incidentale tardivo: art. 334 c.p.c., comma 2) la connotazione di impugnazione principale. E, nel caso di specie, i ricorsi incidentali proposti dalle varie compagnie di assicurazione sono stati notificati prima del secondo ricorso delle Assicurazioni Generali.

1) Con il primo motivo la ricorrente Assicurazioni Generali denuncia violazione degli artt. 325, 326 e 331 c.p.c., art. 1911 c.c., nonchè vizi della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Ad avviso della società di assicurazione, la Corte territoriale, nel rigettare la eccezione di inammissibilità dell’appello – per essere stato, questo, notificato al domicilio eletto presso il difensore, dopo il termine di giorni trenta dalla data della notifica della decisione di primo grado – avrebbe ritenuto, del tutto erroneamente, la inscindibilità delle cause relative alle varie compagnie di assicurazione.

In buona sostanza, l’errore dei giudici di appello era stato quello di individuare “un unico rapporto sostanziale” tra il preteso creditore e le compagnie garanti in regime di coassicurazione.

Considerato che nel caso di specie erano stati posti in essere vari rapporti obbligatori, derivanti tutti dal regime di coassicurazione, la notifica fuori termine, quanto meno alla s.p.a. Assicurazioni Generali aveva provocato il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale romano nei confronti della stessa società.

Le censure proposte con questo motivo sono prive di fondamento.

1.1. Secondo recenti decisioni di questa Corte: “Se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (Cass. 6547 del 2008).

In questo senso cfr. anche Cass. S.U. 18 febbraio 2009 n. 38189 e, ora, da ultimo, Cass. S.U. 24 luglio 2009 n. 17352, secondo la quale:

“In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.

In casi del genere, pertanto, il preventivo ricorso al giudice per la autorizzazione alla ripresa del procedimento di notificazione, non è necessario nè utile, considerato che si tratterebbe, in ogni caso, di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più, in assenza del contraddittorio con la controparte interessata.

La diretta iniziativa della stessa parte, senza la richiesta al giudice di un nuovo termine per la notifica, è stata ritenuta dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, da ultimo richiamata, attuabile, per quanto possibile, “in relazione ad ogni tipo di termine perentorio entro cui debba avvenire una notificazione”.

Tra l’altro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di sottolineare che anche nel quadro della introduzione di una norma di rimessioni in termini di carattere generale, applicabile anche ai termini di impugnazione (ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46) non potrebbe essere considerata come “dipendente da causa non imputabile” una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di notificazione, ad iniziativa della parte.

E’ poi di tutto evidenza che l’iniziativa per la ripresa della attività notificatoria deve intervenire in tempi ragionevoli, tenuti presente i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori, necessarie (Cass. 24702 del 2006, 6360 del 2007).

Nel caso di specie, la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello al difensore della società Assicurazioni Generali era avvenuta a distanza di pochi giorni dallo scadere del termine sicchè la decisione della Corte territoriale che – seppur per altre ragioni – ha ritenuto ammissibile l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non merita censura alcuna.

1.2. Sotto altro profilo, appare necessario rilevare che l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale (e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte), ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, (in questo senso Cass. 26 gennaio 2010 n. 1535).

Nel caso di specie, con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura, i giudici di appello hanno sottolineato che, nel caso di specie, si era in presenza di cause che – se non inscindibili – erano comunque tra loro dipendenti.

Essendo state decise, nel giudizio di primo grado, in unico processo, esse dovevano rimanere unite anche nella fase del gravame.

Ogni questione relativa alla impossibilità di qualificare le società esecutrici dei lavori, alla pari delle altre compagnie di assicurazioni (al di fuori di Assicurazioni Generali) come parti sostanziali, in mancanza di qualsiasi domanda svolta nei loro confronti dal Ministero, appare, pertanto, priva di rilievo, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che richiede, in casi del genere, la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti che abbiano comunque preso parte al giudizio di primo grado.

2) Con il secondo motivo Assicurazioni Generali deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e L. Fall., art. 99, e segg., nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.1. I giudici di appello avevano ritenuto fondata la censura formulata dall’appellante Ministero alla decisione di primo grado, nella parte in cui la stessa aveva escluso il diritto del medesimo a recuperare, mediante escussione delle garanzie, le anticipazioni a suo tempo erogate al raggruppamento aggiudicatario, sulla sola considerazione dell’avvenuto rigetto della domanda del Ministero di insinuazione al passivo del fallimento della SOGENE e dell’accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta dalla curatela che aveva chiesto il riconoscimento di un debito del Ministero nei confronti della curatela della somma di L. 2.154.111.947.

2.2. Senza alcuna motivazione, la Corte territoriale aveva escluso la esistenza del giudicato in ordine alla inesistenza di qualsiasi credito del Ministero, rilevando che l’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo, definito con sentenza del Tribunale fallimentare, passata in giudicato, non produceva effetti al di fuori del giudizio fallimentare.

2.3. Le censure proposte con questo mezzo sono prive di fondamento.

Sul punto, è appena il caso di richiamare quanto già rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata e cioè che la definitività dell’accertamento endofallimentare del credito è ben lungi dall’essere assimilata al giudicato di cui all’art. 2909 c.c., e spiega efficacia preclusiva soltanto all’interno del procedimento fallimentare.

Evidentemente, qui non è in discussione la questione dell’efficacia extrafallimentare del giudicato sull’opponibilità del credito al fallimento, accertata in funzione della partecipazione del creditore istante al concorso, giacchè quella funzione si era esaurita con la chiusura del processo fallimentare.

In effetti, una efficacia extrafallimentare di quel giudicato sarebbe ipotizzabile solo con riguardo all’accertamento negativo dell’esistenza del credito (Cass. 15 settembre 2006 n. 19940, cfr.

anche Cass. 3 settembre 2003 n. 12823).

In realtà, nel caso di specie, il Tribunale fallimentare aveva motivato la esclusione del credito (e quindi l’accoglimento della opposizione) con ragioni esclusivamente formali, fondate sulla mancanza, alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, della documentazione idonea a dimostrare la esistenza e la consistenza del credito del Ministero.

La sentenza impugnata, con piena cognizione degli atti, ha, invece, confermato la esistenza della obbligazione, sulla base della documentazione prodotta sin dall’inizio del giudizio, e la conseguente legittimità della escussione della fideiussione.

2.4. In ogni caso, hanno rilevato i giudici di appello, l’accertamento compiuto in sede fallimentare non può produrre effetti nei confronti dei terzi coobbligati.

Il giudicato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, solo quando esso contenga un’affermazione obbiettiva di verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento: ipotesi, tuttavia, non realizzatasi nel caso in esame, per le ragioni già indicate (mancanza di documentazione prodotta in sede di ammissione al passivo).

3) Con il terzo motivo Assicurazioni Generali denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., art. 1936 c.c., e segg., delle norme vigenti e dei principi in materia di fideiussione, violazione del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2, e della successiva normativa di esecuzione (D.M. 25 novembre 1972), delle norme e dei principi in tema di anticipazione nei contratti di appalto di opere pubbliche e di relative garanzie, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

I giudici di appello avevano ritenuto che dovesse ritenersi pacifico il diritto del Ministero, a seguito della rescissione del contratto, di escutere le garanzie prestate, senza possibilità per il garante di opporre la non imputabilità dell’inadempimento dell’appaltatore ovvero la compensazione per un credito derivante da lavori già eseguiti.

Benchè non si fosse in presenza di un contratto autonomo di garanzia, ma di una fideiussione con clausola di pagamento a prima richiesta, la Corte territoriale aveva ritenuto che potesse egualmente operare l’effetto di astrazione processuale proprio della clausola “solve et repete”, essendo preminente – tra l’altro – il pubblico interesse alla certezza del recupero delle anticipazioni stesse a seguito della rescissione del contratto, adottata dall’amministrazione in via di autotutela.

3.1. Le censure formulate sono inammissibili ancor prima che infondate.

La Corte territoriale ha rilevato che la clausola di pagamento a semplice richiesta, anche quando non integri una ipotesi di contratto autonomo di garanzia, comporta l’effetto di astrazione proprio di una clausola del “solve et repete”.

Le censure alla qualificazione operata dai giudici di appello della fideiussione rilasciata da Assicurazioni Generali quale fideiussore a semplice richiesta non trovano fondamento nè nel testo del contratto nè nella normativa sui lavori pubblici.

Tra l’altro, la ricorrente principale non riporta integralmente il contenuto delle clausole contrattuali che assume siano state male interpretate (ma solo alcuni stralci di esse) e non indica espressamente i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati.

Con motivazione adeguata, che sfugge alle censure di violazione di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno rilevato che la revoca della anticipazione di somme alle imprese appaltatrici in conseguenza della rescissione del contratto comporta sempre il diritto di chiedere al fideiussore, che ha garantito la anticipazione, il pagamento delle somme anticipate, senza obbligo di detrarre il valore delle opere eseguite.

La soluzione accolta dalla Corte di appello non merita censura, essendo conforme alle disposizioni speciali riguardanti le anticipazioni e le garanzie a queste collegate.

Il D.M. del 1972 attribuisce, infatti, all’Amministrazione, come correttamente afferma la Corte di appello nella sua ampia motivazione di questo aspetto centrale della causa, un vero e proprio potere di autotutela, in virtù del quale, in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell’appalto, essa ha la facoltà (che il decreto significativamente qualifica come discrezionale) di revocare l’anticipazione e chiedere, conseguentemente, al fideiussore il pagamento della somma anticipata all’appaltatore.

Trattandosi di uno strumento autoritativo, che ha lo scopo di consentire all’ente committente l’immediato recupero della somma anticipata, è chiaro che un tale meccanismo non è compatibile con l’accertamento della parte contrattuale che ha causato la mancata prosecuzione del contratto (senza dire che un tale effetto potrebbe anche essere dovuto a fattori estranei ai contraenti) nè con l’accertamento delle eventuali spettanze dell’impresa per i lavori già eseguiti.

Il solo limite alla restituzione della anticipazione è rappresentato dall’avvenuto recupero della stessa, in tutto o in parte, a norma dell’art. 2 del D.M. del 1972, recupero che trasforma l’erogazione a titolo anticipatorio in erogazione a titolo di prezzo e che comporta una riduzione proporzionale della garanzia fideiussoria.

La natura di strumento di autotutela della revoca della anticipazione si riflette sul regime del rapporto fideiussorio, nel senso che le pertinenti disposizioni del D.P.R. n. 627 del 1972 (di cui il D.M. 25 novembre 1972 è attuativo), disposizioni che per l’appunto prevedono che le anticipazioni possono essere revocate ove l’esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali e quindi impongono al debitore principale di restituire la anticipazione su richiesta dell’Amministrazione (richiesta la cui legittimità potrà essere verificata in sede amministrativa), comportano che l’obbligazione fideiussoria acceda ad un obbligo di restituzione che è collegato ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione, scelta per contrastare la quale il debitore principale non può dedurre che l’inadempimento non è a lui imputabile od opporre in compensazione altri suoi crediti per lavori eseguiti.

La decisione impugnata è in tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “La revoca dell’anticipazione di somme alle imprese appaltatrici di opere pubbliche (D.M. 25 novembre 1972, ex art. 3, emanato in attuazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12, commi 6, 7 ed 8, come integrato dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2) esprime esercizio di potere di autotutela dell’ente committente, in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell’appalto, ed implica il diritto di chiedere anche al fideiussore (che ha garantito l’anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza che possa essere opposta al committente stesso la non imputabilità dell’inadempimento all’appaltatore ovvero la compensazione per crediti derivanti da lavori da quest’ultimo eseguiti” (in questo senso cfr. Cass. 12 maggio 1990 n. 4098. V. anche Cass. 17 gennaio 2007 n. 1047, 2 settembre 2004 n. 17673, 22 luglio 2002 n. 10653, 1 luglio 1995 n. 7345).

Rimane naturalmente salva la possibilità per il garante, dopo l’avvenuto pagamento, di agire in ripetizione di indebito verso il beneficiario, facendo così valere i diritti che competono al debitore nel rapporto principale.

3.2. La disciplina dettata in materia di anticipazioni del prezzo nell’appalto delle opere pubbliche, ha ricordato opportunamente la Corte territoriale, ha natura speciale e non consente la applicazione dei principi generali dettati dal codice civile.

In particolare, essa implica anche il diritto di chiedere al fideiussore – che abbia garantito la anticipazione – il pagamento della somma anticipata senza che possa essere opposta al committente la non imputabilità dell’inadempimento dell’appaltatore ovvero la compensazione per crediti derivanti dai lavori eseguiti (Cass. 12 maggio 1990 n. 4090).

Le osservazioni formulate da Assicurazioni Generali, secondo la quale in realtà nulla spetterebbe al Ministero, avendo questo ottenuto dalla appaltatrice opere per un valore complessivo superiore a quanto versato per anticipazioni, perdono – alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale – qualsiasi consistenza.

4. Con il quarto, ed ultimo motivo, Assicurazioni Generali denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., violazione dell’art. 1911 c.c., e delle norme e dei principi in materia di coassicurazione, violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., vizio della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La sentenza impugnata aveva condannato la compagnia di assicurazione al pagamento di L. 4.977.474.330 oltre interessi, ponendo a carico integrale della Assicurazioni Generali l’onere derivante dalle polizze fideiussorie.

In realtà, le garanzie erano state prestate in regime di coassicurazione dalle varie compagnie.

Dalle appendici alle polizze risultavano le quote di pertinenza di ciascun assicuratore. A carico di Assicurazioni Generali era posta solo la quota del 36% dell’importo complessivo assicurato.

La condanna della Assicurazioni Generali, pertanto, non poteva eccedere tale quota.

Nella presente vicenda nè il giudice di primo grado nè quello di appello avevano mai posto in dubbio il regime di coassicurazione, peraltro ampiamente comprovato dalla documentazione esibita dalla stessa Amministrazione.

Pertanto, la decisione che aveva condannato Assicurazioni Generali al pagamento di somme eccedenti la quota di responsabilità della stessa doveva intendersi frutto di travisamento delle circostanze di fatto, oltre che erronea valutazioni delle ragioni di diritto.

La stipulazione della clausola di “guida” o di “delega” non valeva a snaturare i termini del rapporto contrattuale di coassicurazione con la creazione di un’obbligazione solidale, risolvendosi detta clausola nel conferimento ad uno dei coassicuratori dell’incarico di gestire la polizza, con l’attribuzione di un potere di rappresentanza nel compimento di determinati atti giuridici.

4.1. Anche questo ultimo motivo è inammissibile.

Esso, infatti, prospetta un travisamento dei fatti che può consentire solo la revocazione della decisione impugnata, da chiedersi allo stesso giudice di appello.

La denuncia di un travisamento di fatto, quando non attiene alla motivazione della sentenza impugnata, ma all’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione, ma di revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.

4.2. La denuncia di violazione dell’art. 1911 c.c., e delle norme e dei principi in materia di coassicurazione, consiste, in realtà, nella affermazione, contenuta a pag. 40 del ricorso principale, che i giudici di appello avrebbero ignorato completamente tutti i documenti versati in atti ed in particolare le polizze fideiussorie e relative appendici (sottoscritte anche dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania) dalle quali risultava chiaramente il regime di coassicurazione e la quota di responsabilità assunta da Assicurazioni Generali sull’importo complessivo assicurato.

Si tratta, evidentemente, della prospettazione di un vizio revocatorio e non di violazione di norme di legge (Cass. 13 novembre 2006 n. 24166 cfr. anche Cass. 12 marzo 2007 n. 5715).

La sentenza impugnata si è limitata ad osservare (pagg. 17-18) che nessuna domanda di manleva era stata proposta da Assicurazioni Generali nei confronti delle altre compagnie di assicurazione “stante in ogni caso l’intervenuto giudicato, di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 398 del 1994, che ha ritenuto unica società assicuratrice obbligata fideiussoriamente verso la sola SOGENE lavori spa, la Assicurazioni Generali s.p.a.”.

La sentenza della Corte romana, passata in giudicato, aveva ritenuto che la stipulazione delle polizze fideiussorie da parte della Capogruppo fosse avvenuta con eccesso di mandato.

Non sussiste, dunque, la violazione delle norme in materia di coassicurazione, poichè i giudici di appello hanno espressamente escluso che nel caso di specie vi fosse stata coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c..

4.3. Quanto alla violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., anche a tale proposito, deve ribadirsi la inammissibilità della censura, in difetto di trascrizione integrale delle norme contrattuali delle quali si lamenta la errata interpretazione e della precisa indicazione dei canoni di ermeneutica contrattuali pretesamente violati, avvenuta con “eccesso di mandato”.

4.4. Da ultimo occorre ribadire che il rigetto della domanda di garanzia proposta dal Ministero nei confronti della altre compagnie di assicurazione non era stato oggetto di specifico motivo di appello.

Il Ministero aveva richiesto, in sede di gravame, la condanna della sola società Assicurazioni Generali, senza variare sostanzialmente la richiesta formulata nel giudizio di primo grado, nel quale si era limitato a richiedere l’accoglimento della domanda già proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo “nei limiti dei rispettivi obblighi contrattuali” che avrebbero dovuto essere accertati in giudizio e senza fare riferimento alcuno alle quote determinate per ciascun coassicuratore.

Nessuna violazione della disposizione dell’art. 345 c.p.c. (vecchio testo) può dunque essere addebitata alla Corte napoletana.

Conclusivamente devono essere rigettati sia il ricorso (6800 del 2006) che quelli definiti “incidentali” delle varie compagnie di assicurazioni (ma v., supra per la loro qualificazione) che pongono questioni analoghe a quelle già esaminate con il ricorso proposto da Assicurazioni Generali. I ricorsi incidentali proposti a seguito del secondo ricorso Assicurazioni Generali (6800 del 2006) a rigore dovrebbero essere dichiarati inammissibili.

In realtà il problema non ha alcuna rilevanza pratica, in conseguenza del contenuto – del tutto identico – dei vari controricorsi e ricorsi incidentali.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso 578 del 2006.

Rigetta il ricorso Assicurazioni Generali (6800 del 2006) ed i ricorsi proposti dalle varie compagnie di assicurazione.

Compensa per intero le spese del giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA