Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9046 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27499-2012 proposto da:

S.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO GUARISO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 745/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/05/2012 R.G.N. 167/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 28 maggio 2012 la Corte di Appello di Milano, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra l’appellante e S.R., docente, ed ha respinto le domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità di servizio, sia ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a tempo indeterminato sia ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53 ritenuto non applicabile alla fattispecie;

che avverso tale sentenza S.R. proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese il MIUR con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello per la sola parte inerente il mancato riconoscimento dell’anzianità e nella memoria ha ribadito l’interesse alla decisione anche in caso di stabilizzazione in ragione della diversa ricostruzione dell’anzianità di servizio in caso di accoglimento della domanda;

che il motivo di ricorso verte sulla violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, dolendosi di ricorrenti del mancato riconoscimento del diritto ad una piena anzianità di servizio;

che in proposito la docente deduce che la citata clausola 4 prevede sia un divieto generale di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sia una specifica prescrizione applicativa in tema di anzianità, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, che devono trovare applicazione nella specie poichè nessun dubbio può sussistere sulla comparabilità dei due gruppi di lavoratori;

che la censura è parzialmente fondata in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che non può essere riconosciuto il diritto a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53;

che deve essere ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 22558 del 2016 con la quale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, si è statuito che “In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e ex art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo di ricorso accolto, nei limiti sopra indicati con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi ad entrambi i principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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