Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9045 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., G.M.M., B.V.,

B.S., nella qualità di eredi universali del Sig.

B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che

li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CENTRO SANITA’ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso

lo studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 688/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/08/2006 r.g.n. 930/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PANICI PIER LUIGI;

udito l’Avvocato MAGRINI SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell’Aquila, pronunciando in sede di rinvio, confermava la sentenza del Pretore di Roma, con la quale era stata respinta la domanda di B.A., proposta nei confronti della società Centro Sanità e della Regione Lazio, avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata delle prestazioni lavorative rese, in favore della predetta società, in qualità di medico primario di reparto con condanna della stessa società al pagamento delle relative differenze retributive da riconoscersi, in ogni caso, anche ex art. 36 Cost..

La Corte del merito, premesso che il ricorrente asseriva la natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro sulla base esclusivamente della lettera d’incarico del 31 marzo 1992, rilevava che proprio quest’ultima non forniva elementi tali da consentire la qualificazione della natura subordinata delle prestazioni rese.

Tanto, secondo la Corte territoriale, doveva affermarsi alla stregua della richiamata lettera in quanto nella stessa veniva prevista una opera di assistenza e consulenza con ampia autonomia, con discrezionale erogazione delle prestazioni senza vincoli gerarchici e resa al di fuori della organizzazione aziendale, senza osservanza di specifico orario di lavoro, con corresponsione, quale compenso, di una somma annua. Nè, aggiungeva la Corte di appello, il deferito giuramento decisorio poteva ritenersi ammissibile riguardando circostanze già emergenti dalla predetta lettera e, quindi, non decisive.

Avverso tale sentenza il B. ricorre in cassazione sulla base tre censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la società intimata, la quale deposita, altresì, memoria.

La regione Lazio non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, denuncia, così come specificato nel relativo quesito, la mancata considerazione di elementi decisivi quali le responsabilità imposte dalla legge, la durata interrotta del rapporto di lavoro con le medesime mansioni e modalità dell’incarico per circa tredici anni prima della formale stipula del primo contratto di lavoro.

Con il secondo motivo il B., allegando omessa o apparente motivazione circa fatti decisivi nonchè nullità della sentenza in relazione all’art. 134 c.p.c. art. 11 disp. att. c.p.c., art. 113 Cost. e art. 112 c.p.c., sostiene, alla stregua di quanto precisato nei relativi quesiti, che la sentenza impugnata non contenendo l’affermazione di un principio di diritto su cui la Corte del merito fonda il proprio decisum è affetta da vizio di motivazione e da nullità risultando impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Con l’ultima critica il ricorrente, prospettando violazione degli artt. 2094, 2222, 1364 e segg. c.c. nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., pone il seguente quesito di diritto: “se, dovendosi ricondurre la fattispecie negoziale allo schema del rapporto autonomo di cui all’art. 2222 c.c. o a quello della natura subordinata di cui all’art. 2094, e trattandosi di prestatore d’opera con mansioni di primario ospedaliere risulti decisivo, al fine della corretta applicazione della norma di legge, effettuare una valutazione globale degli elementi dell’inserimento continuativo nella struttura aziendale, dell’obbligo di prestare un predeterminato numero di ore di lavoro, del versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro, dell’assenza, in capo al lavoratore di una, sia pur minima, struttura imprenditoriale, non avendo invece rilievo assorbente e preclusivo una certa flessibilità nella collocazione dell’orario di lavoro, la mancanza dell’esercizio del potere disciplinare e l’assenza di quotidiane, stringenti e mutevoli direttive”.

Le censure, che in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico-giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Occorre, innanzitutto, rilevare che la Corte del merito, nella sentenza impugnata, nel sottolineare i dati fattuali, desumibili dalla lettera d’incarico, su cui esclusivamente si fonda la domanda, in base ai quali non ritiene sussistere la reclamata natura subordinata delle prestazioni lavorative dedotte in ricorso, indica gli elementi in ragione dei quali esclude l’invocata qualificabilità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e, pertanto, rende palese, e, quindi, pienamente individuabili, le ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisimi.

In particolare la Corte aquilana esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro allorquando si tratta di opera di assistenza e consulenza prestata, al di fuori della organizzazione aziendale, con ampia autonomia e discrezionale erogazione delle prestazioni rese senza vincoli gerarchici e senza osservanza di specifico orario di lavoro, con corresponsione, quale compenso, di una somma annua.

Orbene la regola alla quale la Corte aquilana si è attenuta è conforme ai principi sanciti in materia da questa Corte secondo la quale, qualora si tratti di prestazione prettamente intellettuale, caratterizzata per il suo contenuto da ampi margini di autonomia decisionale,come nella specie, rilevano, ai fini che interessano, oltre la sussistenza dell’essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, anche elementi sussidiari quali la sottopozione ad un orario di lavoro predeterminato e le modalità di corresponsione del compenso (per tutte V. Cass. 15 giugno 2009 n. 13858).

Nè, sotto il profilo motivazionale la Corte di appello, trascura di prendere in considerazione la normativa regionale – autoritativa – richiamata dal ricorrente precisando, al riguardo, che siffatta normativa prevede per l’opera svolta la possibilità anche – ed in relazione alle responsabilità ivi stabilite – della instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo.

Neppure la Corte del merito omette di valutare l’ulteriore circostanza secondo la quale il B. doveva rispondere al Direttore dell’andamento del reparto. In proposito la Corte territoriale ne esclude la decisività sul rilevo che tale compito è previsto espressamente dall’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione del rapporto libero-professionale dei medici nelle case di cura convenzionate.

Relativamente agli altri elementi, richiamati dal B. nel ricorso in esame, la Corte territoriale poi, precisa che di per sè gli stessi non sono decisivi in mancanza di un quadro probatorio significativo in cui poterli inscrivere.

Si tratta,quindi, di una motivazione congrua e corretta dal punto di vista logico e giuridico che come tale si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità.

Nè il ricorrente smentisce che sostanzialmente la sua domanda si fonda, come ritenuto dalla Corte del merito, sugli elementi desumibili dalla lettera d’incarico.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente.

Nulla si deve disporre riguardo alla parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 41,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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