Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9045 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 530-2006 proposto da:
G.C. (OMISSIS), G.G.
(OMISSIS), G.A. (OMISSIS), G.
P. (OMISSIS), G.S. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio
dell’avvocato DI MARTINO PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato
VALENTINO PASQUALE giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COLLEGIO INTERNAZIONALE PER LE MISSIONI ALL’ESTERO DELLE
(OMISSIS), (OMISSIS) in persona della procuratrice generale
della legale rappresentante pro tempore, Suor F.A.M.
V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 76,
presso lo studio dell’avvocato LIBERATI MAURIZIO, che lo rappresenta
e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
GA.GE.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1347/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
SEZIONE AGRARIA, emessa il 4/5/2005, depositata il 13/07/2005, R.G.N.
4998/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/03/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato MAURIZIO LIBERATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Collegio Internazionale per le Missioni all’Estero delle (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, Ga.Ge., G. S. e V.R., chiedendo il rilascio di un basso, precedentemente adibito a stalla, nonchè di un terreno, con annessa casa colonica e accessori, agli stessi fittati con due contratti ormai scaduti, in relazione ai quali era stata intimata regolare disdetta.
Resistettero i convenuti che, in via riconvenzionale, chiesero il pagamento dei miglioramenti eseguiti sugli immobili detenuti in affitto.
Con sentenza del 24 marzo 2003 il giudice adito accolse la domanda attrice e rigettò la riconvenzionale.
Il gravame proposto dai soccombenti è stato respinto dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 13 luglio 2005 avverso la quale G.C., G., A., P. e S. hanno proposto ricorso per cassazione affida due motivi.
Ha resistito con controricorso il Collegio Internazionale per la Missione all’Estero dell’Associazione delle (OMISSIS).
2 Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.
3.1 Il primo motivo, con il quale sono formalmente denunciati violazioni della L. n. 203 del 1982 nonchè vizi motivazionali, con riferimento alla ritenuta validità della rinunzia alle migliorie contenuta nei contratti di affitto versati in atti, in spregio alle disposizioni della predetta legger prospetta una questione inammissibile in quanto nuova. Nè il ricorrente ha adempiuto all’onere, impostogli dal principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518;
Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).
3.2 Il secondo mezzo, col quale gli impugnanti denunciano violazione dell’art. 233 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il deferito giuramento decisorio, è eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non essendo oggetto di alcuna confutazione il rilievo, assolutamente dirimente, della erronea formulazione dei capitoli, per essere gli stessi redatti in modo tale che la controparte sarebbe destinata a soccombere vuoi ove prestasse il giuramento, vuoi ove vi si sottraesse. Si ricorda in proposito che la formula del giuramento decisorio deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla (confr. Cass. civ., 2, 9 settembre 2004, n. 18139).
4 Il ricorso è respinto. I soccombenti rifonderanno alla controparte le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010