Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9044 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BETTOLO 17,

presso lo studio dell’avvocato DE NARDO ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BAVA ANDREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO

SPETTACOLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 257/2006 della CORTE D’APPELLO di ENOVA,

depositata il 20/04/2006 R.G.N. 290/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La causa verte sull’eventuale diritto di B.G., ispettore di vigilanza dipendente dell’ENPALS, autorizzato all’uso dell’autovettura propria in occasione di adempimenti di servizio fuori dell’ufficio, ad ottenere dalla datrice di lavoro, ai sensi della disciplina vigente all’epoca dei fatti, la copertura assicurativa anche in ordine al rischio furto della autovettura medesima.

Era infatti accaduto che, comandato dall’ente in missione a Milano nel novembre 2001, il B. aveva ivi subito il furto della propria autovettura e aveva pertanto chiesto il relativo indennizzo. Avendo appreso che il rischio furto auto nelle condizioni verificatesi non era stato assicurato dal datore di lavoro, B.G. aveva chiesto la condanna dell’ENPALS a risarcirgli i danni conseguenti, originati dall’inadempimento di questi all’obbligo, derivante dalle norme del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 9 e C.C.N.L. del comparto dei dipendenti da enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001, art. 23, di provvedere alla copertura assicurativa anche di tale rischio.

Sia il giudice di prime cure che la Corte d’appello di Genova, quest’ultima con sentenza depositata il 20 aprile 2006, hanno respinto le domande, argomentando dalla insussistenza, sulla base delle disposizioni invocate, di un obbligo assicurativo dell’ENPALS relativamente al rischio di furto.

Avverso tale sentenza propone ora, con un unico motivo, relativo alla violazione delle norme citate e del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 3959, ricorso per cassazione B.G., notificandolo in data 20 aprile 2007, ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

L’intimato non si è costituito nel presente giudizio.

Il B. ha infine depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso la difesa di B.G. sostiene che poichè il D.P.R. n. 43 del 1990, art. 9 (avente natura regolamentare) apre con la formulazione “in attuazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, art. 6”, occorrerebbe esaminare il contenuto di tale decreto (avente la medesima natura di quello che lo richiama), il quale prevede che “per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l’uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto …, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all’assicurazione obbligatorià”.

Se quindi le norme applicative di tale decreto non hanno previsto l’assicurazione per il rischio furto, la responsabilità dell’ENPALS sussisterebbe ugualmente sulla base del precedente D.P.R., contenente “norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale, di cui all’art. 12 della Legge Quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983 n. 93, relativo a triennio 1988- 1990”.

Il ricorso è infondato.

La materia è disciplinata, ratione temporis, in regime di privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, dall’art. 23 del C.C.N.L. 14 febbraio 2001, di integrazione del C.C.N.L. per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999.

Tale norma dispone che gli enti debbano provvedere, per il caso di missioni fuori sede del personale autorizzato all’uso di un mezzo proprio e per la durata del relativo servizio, al “la copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamelo al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto”. La disciplina contrattuale in esame è stata correttamente interpretata dai giudici di merito (uniformemente, del resto, a quella precedente contenuta nel D.P.R. di recepimento dell’accordo collettivo di comparto) come escludente la copertura assicurativa del rischio furto, alla luce del testo della norma al quale tale copertura è chiaramente estranea.

Questa interpretazione non è comunque contestata dal ricorrente, il quale viceversa invoca la disciplina precedente, vigente in attuazione della Legge Quadro sul Pubblico Impiego del 29 marzo 1983 n. 93 e contenuta nell’art. 9 dall’accordo del D.P.R. 13 gennaio 1990 n. 43 di recepimento dell’accordo del 2 agosto 1989 per il comparto del personale degli enti pubblici non economici, il quale, stabilisce quanto segue:

“In attuazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, art. 6” (relativo a norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale di cui all’art. 12 della Legge Quadro su pubblico impiego), “le amministrazioni degli enti sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni e o per adempimenti di servizio fuori dell’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.

La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.” In proposito, il ricorrente evidenzia il fatto che il D.P.R. n. 43 del 1990 costituisce necessaria applicazione del precedente D.P.R. n. 395 del 1988, richiamato in apertura dell’art. 9 citato, alla stregua del quale la disciplina di comparto avrebbe dovuto prevedere la copertura assicurativa di tutti i rischi diversi da quelli oggetto dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a. e il non averlo fatto implicherebbe l’applicazione diretta dell’accordo intercompartimentale precedente.

Senonchè, va ribadito che i due D.P.R. citati, emanati nel regime pubblico del rapporto di lavoro dei dipendenti dalla P.A. per rendere esecutivi due accordi collettivi, non sono comunque applicabili al caso in esame, retto dalle norme del C.C.N.L. 14 febbraio 2001, la cui interpretazione da parte dei giudici di merito è stata già valutata come corretta e non è stata contestata dal ricorrente (come del resto quella del D.P.R. n. 43 del 1990).

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese dell’ente, che non ha svolto difese in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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