Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9044 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 246-2006 proposto da:

B.E.L. (OMISSIS), D.P.D.

(OMISSIS), D.P.M. (OMISSIS), D.P.

R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio VERUSIO & COSMELLI,

rappresentati

e difesi dall’avvocato MITOLO VITTORIO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato GRANDE

CORRADO (STUDIO CHIOMENTT), rappresentato e difeso dall’avvocato

MONACO FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 25/5/2005, depositata il 05/07/2005,

R.G.N. 1644/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 29 novembre 1997 B.E.L., D.P.D., D.P.M. e D.P.R. convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Trani M. A. al fine di sentirlo condannare al rilascio dei fondi rustici di loro proprietà, dallo stesso detenuti in virtù di un contratto di comodato stipulato il (OMISSIS).

11 convenuto, costituitosi in giudizio, contestava l’avversa pretesa, sostenendo che i fondi gli erano stati concessi in affitto. In via riconvenzionale chiedeva poi la condanna di parte attrice alla restituzione della somma di L. sessanta milioni, la declaratoria di nullità del contratto di comodato e l’affermazione dell’esistenza di un contratto di affitto, instando affinchè ne venisse giudizialmente determinato il canone.

Con sentenza depositata il 28 luglio 2003 il Tribunale di Trani, sezione specializzata agraria, innanzi al quale la causa era stata riassunta a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, dichiarava risolto il contratto di comodato stipulato in data (OMISSIS), per l’effetto condannando il convenuto alla restituzione dei terreni de quibus; dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali volte ad ottenere la determinazione del canone legale di affitto e la restituzione della somma di L. sessanta milioni; rigettava invece quelle dirette alla declaratoria di nullità del contratto di comodato e all’affermazione dell’esistenza di un contratto di affitto.

Proposto gravame principale dal M. e incidentale da parte di B.E.L., D.P.D., D.P.M. e D.P.R., la Corte d’appello, in data 25 maggio 2005, rigettava le domande di parte attrice e dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali del convenuto.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione B.E. L., D.P.D., D.P.M., D.P.R., formulando due motivi.

Resiste con controricorso il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo gli impugnanti lamentano violazione della L. n. 203 del 1982, art. 46 nonchè degli artt. 416 e 418 c.p.c., in relazione agli artt. 36 e 112 cod. proc. civ.; insufficienza e contraddittorietà della motivazione, perchè la Corte d’appello, dopo avere correttamente dichiarato inammissibili, per mancata osservanza della L. n. 203 del 1982, art. 46, e art. 418 cod. proc. civ., le richieste del M. volte alla declaratoria di nullità del contratto di comodato e all’accertamento dell’esistenza di un contratto di affitto, aveva qualificato eccezione riconvenzionale, sottratta, in quanto tale, all’osservanza delle norme innanzi richiamate, la pretesa onerosità del contratto, fatta valere per la prima volta in appello.

Riportato il contenuto degli scritti difensivi del convenuto, rilevano gli impugnanti che le deduzioni del M. integravano, alla stregua dei consolidati orientamenti del giudice di legittimità, domande riconvenzionali e non già mere eccezioni riconvenzionali. Evidenziano inoltre che l’onerosità del contratto, e la conseguente sussistenza di un affitto ad meliorandum, era stata dal convenuto dedotta per la prima volta in appello, e solo al fine di supportare l’assunto che il sedicente comodato mascherava in realtà un contratto di affittanza agraria. In definitiva, reintroducendo, sub specie di eccezione riconvenzionale la domanda riconvenzionale connessa alla dedotta onerosità del contratto, la Corte territoriale aveva violato il disposto dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo mai il M. chiesto, sic et simpliciter, il rigetto della domanda attrice.

1.2 La doglianza è infondata.

Mette conto ricordare, per un corretto approccio della questione sottoposta dagli impugnanti all’esame della Corte, che ricorre l’ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui azionata, oppone una controdomanda, chiedendo un provvedimento positivo sfavorevole all’attore, che va oltre il rigetto della domanda principale e che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli oggetto della pretesa ex adverso azionata; invece con l’eccezione riconvenzionale il convenuto formula una richiesta che, pur ampliando il tema della controversia, ha carattere difensivo e non di attacco, posto che essa tende alla sola reiezione della domanda attrice, attraverso l’opposizione al diritto fatto valere dall’attore di altro diritto idoneo a paralizzarlo (confr. Cass. civ. 13 febbraio 2006, n. 3072).

Così ricostruito il rapporto tra domanda ed eccezione riconvenzionale, ritiene il collegio che non abbia errato il giudice di merito nel ritenere che l’inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dal M., volte ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di comodato e l’accertamento dell’esistenza, in luogo dello stesso, di un contratto di affittanza agraria, per mancato, preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge, non travolgesse l’eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare la domanda attrice, ben potendo coesistere un’eccezione e un a domanda riconvenzionale basate entrambe su una stessa situazione di fatto, l’una come progressione difensiva dell’altra.

La Corte condivide invero il nucleo argomentativo centrale del convincimento del giudice di merito, e cioè che la deduzione dell’insussistenza dei presupposti per il rilascio ad nutum del fondo, in ragione della erroneità della qualificazione come comodato di un contratto che andava invece considerato affitto, era logicamente e necessariamente insita nella linea difensiva del convenuto. Ne deriva che l’allegata assenza di una formale istanza di reiezione della pretesa ex adverso azionata è speciosa, essendo la richiesta di rigetto implicita in quella di accertamento dell’esistenza di un contratto di affittanza.

2.1 Col secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 1808 cod. civ., mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che il contratto concluso tra le parti non fosse di comodato ma di affittanza agraria, sull’assunto della sua finalizzazione all’esercizio di un’impresa agricola in conduzione diretta e della sua durata, solo formalmente a termine, in realtà a tempo indeterminato, come inequivocabilmente dimostrato dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà del (OMISSIS) con la quale la signora B. aveva autorizzato il M. all’estirpazione del vecchio vigneto e al reimpianto di una nuova coltura arborea.

Secondo gli impugnanti, il giudice a quo non avrebbe analizzato in chiave critica il materiale istruttorio acquisito, non avrebbe, in particolare, considerato che la previsione dell’esercizio, da parte del M., di un’impresa agricola, non snaturava, di per sè, il contratto di comodato; che la dichiarazione della B. non annullava la durata annuale per questo stabilita; che nessun onere di pagamento in danaro o in natura era mai stato posto a carico del concessionario.

2.2 Anche tali censure non colgono nel segno.

Il decidente ha ritenuto dimostrato che il contratto intercorso tra le parti fosse non già un comodato ma un affitto, segnatamente evidenziando in proposito che per espressa previsione di una clausola pattizia, la concessione dei fondi era stata fatta in vista dell’esercizio, da parte del concessionario, di un’impresa agraria e che dall’istruttoria espletata era emerso come, malgrado il nomen iuris usato dalle parti, il contratto non fosse affatto gratuito, essendo la sua onerosità connessa sia alla previsione di miglioramenti, sia alla sicura esecuzione di alcuni pagamenti da parte del concessionario.

2.2 A fronte di tale apparato motivazionale, le censure dei ricorrenti ruotano intorno alla asserita incompatibilità del comodato con l’esercizio di un’impresa agraria sul fondo che ne è oggetto, ignorando che il convincimento del decidente appare maturato soprattutto sulla individuazione nella espressa previsione di miglioramenti da apportare al capitale fondiario e nei pagamenti incontestabilmente effettuati dal M. alla concedente del corrispettivo del godimento del predio.

Ne deriva che l’adesione del collegio alla tesi della inidoneità dell’esercizio di un’impresa agraria sul terreno concesso in godimento a titolo gratuito a snaturare la causa del contratto di comodato, non giova agli impugnanti, essendo sostanzialmente incontestata la concorrente ratio decidendi costituita dalla onerosità del contratto, argomentata su rilievi che non possono essere tacciati di incoerenza o di implausibilità. Piuttosto le frammentarie critiche dei ricorrenti alla valutazione dell’una o dell’altra emergenza istruttoria, sulla cui base il decidente ha ritenuto dimostrata l’onerosità del contratto, si risolvono in una sollecitazione alla rivalutazione delle prove preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso deve in definitiva essere integralmente rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA