Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9044 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 01/04/2021), n.9044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9513-2020 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURO CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 39249/2018

del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 15/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCA, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale dell’Aquila.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A.U., nato in Pakistan, propone dinanzi a questa Corte di cassazione ricorso per regolamento di competenza avverso il decreto con cui il tribunale di Roma – investito ai sensi dell’art. 27 Reg. UE n. 604/2013 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 bis, dell’impugnazione del provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino, aveva disposto che il ricorrente fosse traferito in Austria, in quanto Stato competente ex art. 18, comma 1-b del Reg. UE n. 604 cit. alla “ripresa in carico” – ha declinato la propria competenza in favore della sezione specializzata del tribunale dell’Aquila, in quanto la struttura governativa convenzionata con la prefettura dell’Aquila e presso la quale si trovava il richiedente aveva sede nella città dell’Aquila.

2. Con unico motivo il ricorrente fa valere “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 Violazione di legge per mancata applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, nonchè il D.Lgs. n. 25 del 2008, arti, commi 3 e 3-bis”.

Nel caso di specie la competenza per territorio in ragione dell’esame coordinato delle norme indicate in rubrica, avrebbe dovuto individuarsi in capo al tribunale romano, secondo il criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, secondo periodo, essendo quello nella cui circoscrizione ha sede l’autorità, o “Unità Dublino”, che ha adottato il provvedimento impugnato.

Il criterio di radicamento della competenza per territorio, così come individuato nel provvedimento impugnato giusta il “correttivo di prossimità”, avrebbe invece dovuto trovare applicazione rispetto alla diversa ipotesi della domanda di protezione internazionale, in quanto il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio del diritto è affidato alle Commissioni Territoriali, in numero di 20 (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, comma 2), diffuse sul territorio.

Solo con il D.L. n. 113 del 2018, ratione temporis non applicabile, il legislatore ha previsto un’articolazione territoriale delle cd. “Unità Dublino”; il ricorrente ha richiamato l’ordinanza n. 18757 del 2019 con la quale questa Corte ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

3. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione, nelle conclusioni rassegnate ex art. 380-ter c.p.c., ha chiesto “di dichiarare la competenza del tribunale di L’Aquila” dando continuità al principio affermato da questa Corte di legittimità con l’ordinanza n. 31127 del 2019.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente.

4. Il ricorso è infondato.

Le ragioni, condivise nella loro ragionevolezza ed alle quale vuole qui darsi conferma e continuità nell’applicazione, sono quelle indicate da questa Corte di cassazione nell’ordinanza n. 31127 del 2019 (in tal senso già: Cass. n. 8045 del 23/04/2020; Cass. n. 11873 del 18/06/2020) che, rimeditando la questione e rivedendo propri precedenti indirizzi, ha affermato che “in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, del D.L. n. 13 del 2007, art. 4 conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14″.

Condivisa la lettura indicata, forte dell’osservanza di principi costituzionali e convenzionali espressivi della garanzia dell’esercizio del diritto di difesa e del ricorso effettivo ad ogni persona, il ricorso va rigettato per infondatezza e va affermata la competenza territoriale della sezione specializzata del tribunale dell’Aquila che provvederà anche sulle spese relative all’attività difensiva svolta in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale dell’Aquila cui rimette le parti per il prosieguo della causa e la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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