Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9042 del 31/03/2021
Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
S.D.I., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso
dall’avv. Roberto Maioarana ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma, viale Angelico 38;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici
di Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il
23/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere ANDRONIO Alessandro M..
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Roma, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
3. L’amministrazione intimata si è costituita con controricorso, chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
4. Con atto depositato del 3 agosto 2020, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dello stesso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. n. 2317/2016).
Nel caso di specie non vi è stata adesione alla rinuncia da parte del Ministero, ma deve tenersi conto della sopravvenuta carenza di interesse prospettata dall’interessato, oltre che delle sue particolari condizioni, con la conseguenza che le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, con compensazione di spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021