Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9042 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 01/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 612/2006 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSI ROSARIO LIVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAIRA

RAIMONDO Luigi Bruno con studio in 93100 CALTANISSETTA VIA SARDEGNA

17, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CALTANISSETTA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore Dott. M.S., considerato domiciliato “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LO PRESTI Vincenzo con Studio in

93100 CALTANISSETTA VIALE SICILIA 87 giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emessa il 20/01/2005, depositata il 16/02/2005 R.G.N.

156/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato GAETANO ALESSI per delega dell’Avv. RAIMONDO LUIGI

BRUNO MAIRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 gennaio – 16 febbraio 2005 la Corte d’appello di Caltanissetta riformava la decisione del locale Tribunale del 4 maggio 2002, sezione stralcio, rigettando ogni domanda proposta da P.G. nei confronti del Comune di Caltanissetta, intesa ad ottenere il pagamento delle spese sostenute per la organizzazione di alcune rappresentazioni liriche negli anni 1983 e 1984, in esecuzione degli incarichi conferitigli con atti della Giunta Municipale.

Osservava la Corte territoriale che la Giunta Municipale nissena aveva chiaramente stabilito un insuperabile limite di spesa per il costo complessivo della manifestazione lirica, comprensivo della somma di L. 3.000.000 riconosciuta in favore del P., quale compenso di natura professionale per l’opera di direzione artistica prestata.

I maggiori esborsi di L. 17.281.380 (che il P. assumeva di aver sostenuto) non erano stati autorizzati dall’Ente locale, nè erano riconducibili all’ambito dell’incarico di direzione artistica commessagli.

Gli stessi esborsi, in ogni caso, superavano il rigoroso limite della somma all’uopo preventivamente fissato.

Pertanto il P. non poteva vantare alcun diritto nei confronti della amministrazione comunale.

Infine, i giudici di appello rilevavano che la domanda di arricchimento senza causa,di cui all’art. 2041 c.c., doveva considerarsi inammissibile, in quanto proposta per la prima volta nella comparsa di risposta in appello.

Avverso tale decisione il P. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi.

Resiste il Comune di Caltanissetta con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione alla L. 14 agosto 1967, n. 800, art. 35, nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, circa punti decisivi della causa (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il Comune aveva condiviso “per facta concludentia” la maggiore spesa sostenuta dal P..

I giudici di appello avrebbero dovuto tener conto di tutti gli atti prodotti. I contratti di scrittura teatrale stipulati con gli artisti, le denunce all’ENPALS costituivano tutti atti, successi alle delibere del 1983 e 1984, sottoscritti dal sindaco.

I limiti di spesa indicati nelle varie delibere, pertanto, erano stati consapevolmente superati dal Comune, che si era assunto tutti i rischi e le obbligazioni discendenti dalla manifestazione.

Il motivo è privo di fondamento.

Con accertamento, non censurabile in questa sede, i giudici di appello hanno stabilito che i maggiori esborsi di lire 17.281.380 indicati dal P. – oltre a non essere stati autorizzati in alcun modo dall’Ente locale a superare il tetto di spesa massima fissato – non apparivano “riconducibili all’ambito dell’incarico di direzione artistica commessogli”.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La domanda ex art. 2041 c.c., era stata erroneamente ritenuta inammissibile in grado di appello. Infatti, la stessa si basava sulle medesime circostanze già dedotte nel giudizio di primo grado.

Osserva il Collegio: secondo la giurisprudenza di questa Corte, la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta per la prima volta in appello, purchè prospettata sulla base delle medesime circostanze fatto, fatte valere nel giudizio di primo grado (Cass. 6 agosto 1993 n. 8558).

Il mutamento della domanda è inammissibile solo quando, per effetto di essa siano introdotti nuovi presupposti di fatto, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica, se lo stesso non comporti la modifica radicale dell’oggetto e dei termini della controversia (Cass. S.U. 15 ottobre 2003 n. 15408).

Nel caso di specie, i fatti sui quali si basava la domanda di arricchimento senza causa erano i medesimi ai quali l’attore aveva fatto riferimento per la domanda basata sul contratto, essendosi l’attore limitato a richiedere – sin dall’atto di citazione – la restituzione “delle somme eccedenti gli importi già sborsati dal Comune” (a prescindere, dunque, anche da qualsiasi rapporto contrattuale con l’Ente locale).

L’azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, dell’utilità dell’opera o della prestazione.

Tale riconoscimento, che sostituisce il requisito dell’arricchimento previsto dall’art. 2041 cod. civ., nei rapporti tra privati, può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può’ risultare in modo implicito da atti o comportamenti della P.A. dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi della amministrazione interessata (Cass. 14 ottobre 2008 n. 25156).

Nel caso di specie non si applicano “ratione temporis” le disposizioni dettate dal D.L. n. 66 del 1989, convertito in L. n. 144 del 1989 (gli incarichi professionali si riferiscono, infatti, agli anni 1983 e 1984).

Il secondo motivo deve pertanto essere accolto, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei principi di diritti enunciati.

Sono assorbiti, conseguentemente, il terzo e quarto motivo di ricorso, che riguardano – rispettivamente – la rivalutazione monetaria e il regolamento delle spese.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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