Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9041 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 15/05/2020), n.9041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13553-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., CALYPSO SRL A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MINCIO 2, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO PAINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4213/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR di Palermo, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza della CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso della s.r.l. a socio unico “CALYPSO” e del socio C.P. avverso una cartella di pagamento di complessivi Euro 2.903.111,52, di cui Euro 1.917.226,44 per imposte dirette ed IVA, Euro 649.544,60 per sanzioni ed Euro 206.838,53 per interessi, emessa in esito al controllo formale, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis, della dichiarazione modello unico 2008, anno d’imposta 2007;

che, secondo entrambi i giudici di merito, sussisteva l’esimente della forza maggiore, riferita alle sole sanzioni ed interessi.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 5, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto agli interessi D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 20 non si applicava la disciplina delle sanzioni tributarie, atteso che essi erano dovuti per il fatto oggettivo del ritardo, con cui le somme, iscritte a ruolo a seguito di controllo formale delle dichiarazioni, entravano nelle casse dello Stato ed erano correlati al principio della naturale fruttuosità del danaro, di cui all’art. 1282 c.c.;

che la società contribuente ed il socio unico C.P. si sono costituiti con controricorso ed hanno altresì presentato memoria;

che il motivo di ricorso in esame è fondato;

che va preliminarmente rilevato l’ammissibilità del motivo di ricorso in esame, non potendosi ritenere che con esso sia stata prospettata per la prima volta nella presente sede di legittimità una questione nuova, in quanto il tema delle sanzioni e degli interessi aveva formato oggetto della controversia in grado di appello, avendo la CTR escluso la debenza, da parte della contribuente, sia delle sanzioni che degli interessi, per versare la medesimo in un’ipotesi di legittimo affidamento, non avendo cioè potuto versare le somme dovute all’erario, per avere subito un sequestro di somme di danaro rivelatosi poi illegittimo;

che, passando all’esame dell’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 29579 del 2018; Cass. n. 14216 del 2015; Cass. n. 4522 del 2013; Cass. n. 21070 del 2011) è concorde nel ritenere che la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, nel prevedere che, in caso di legittimo affidamento del contribuente non sono da quest’ultimo dovuti nè le sanzioni nè gli interessi, si riferisce unicamente agli interessi moratori; il che significa che il contribuente è tenuto in ogni caso a versare gli interessi corrispettivi e cioè quelli previsti dall’art. 1282 c.c., i quali si producono di pieno diritto in caso di crediti liquidi ed esigibili;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR di Palermo in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Palermo in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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