Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9040 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 20/04/2011), n.9040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., G.M., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato DELLA VITE LUCIANO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ATB MOBILITA’ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, nonchè ATB AZIENDA S.P.A., quali successori della ATB

AZIENDA TRASPORTI BERGAMO S.P.A., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CICOLARI ALESSANDRO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 230/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/08/2006 r.g.n. 230/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI per delega GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati il 30.3.05 R.F. e G.M. proponevano appello contro le sentenze n. 686/04 e 491/04 del Tribunale di Bergamo, con le quali era stata respinta la loro domanda di accertamento della nullità dei contratti di formazione e lavoro, stipulati con la ATB Azienda Trasporti Bergamo spa,e di condanna di quest’ultima ad inquadrarli sin dalla stipulazione del contratto medesimo nel 6^ livello c.c.n.l. e a corrispondere loro le differenze retributive.

Lamentavano gli appellanti l’erronea valutazione in fatto e in diritto dei fatti oggetto della controversia, essendo stato dimostrato che la conclusione del contratto di formazione era intervenuta quando entrambi erano già dipendenti da anni a tempo indeterminato e inquadrati al 6^ livello c.c.n.l. presso altra azienda di trasporti urbani ed extraurbani, dotata di automezzi con identiche caratteristiche, circostanza questa che toglieva ogni rilevanza alla insussistenza di questa professionalità al momento della domanda di partecipazione al concorso presso l’ATB per l’assunzione di nuovi autisti con i contratti di formazione.

Si costituiva in giudizio l’appellata contestando gli argomenti svolti a sostegno della impugnazione.

Con sentenza del 4 maggio-8 agosto 2006, l’adita Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che i due lavoratori, pur essendo stati assunti dalla SAI Treviglio come autisti di linea, inquadrati nel 6^ livello, dal marzo 1995, avevano partecipato al concorso di cui al bando del dicembre 1995 indetto dall’ATB di Bergamo per l’assunzione di 35 autisti di linea urbana da assumere con contratto di formazione e lavoro, riuscendo vincitori. Pertanto, essendovi, tra l’altro, una volontà negoziale di riconoscimento dei presupposti per la loro assunzione con quelle modalità e con quei fini, del tutto ingiustificata risultava la loro richiesta di ottenere l’inquadramento in 6^ livello con la nuova società sin dal primo giorno di lavoro.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i soccombenti lavoratori con quattro motivi.

Resistono l’ATB Mobilità spa nonchè ATB Servizi spa, quali successori della ATB Azienda Trasporti Bergamo spa, con controricorso, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso individua quattro motivi di asserita illegittimità della sentenza impugnata, senza tuttavia efficacemente contrastare le piane argomentazioni, adottate dal Giudice a quo a base della decisione.

Ed infatti, con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, così come convertito nella L. n. 863 del 1984, lamentano che la Corte d’Appello di Brescia abbia ritenuto la irrilevanza della necessità o meno della formazione offerta dalla società ATB e dagli stessi accettata.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. sostengono che l’assunzione di un collaboratore -come nella specie- già perfettamente in grado di svolgere la mansione che si progetta di attribuirgli è, sine dubio, motivo di nullità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1418 c.c., con l’ulteriore, ma inevitabile conclusione che il rapporto lavorativo debba qualificarsi ab initio come un normale contratto a tempo indeterminato. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1344 c.c., contestano l’assunto della Corte d’Appello di Brescia secondo cui i contratti di formazione e lavoro di cui si discute erano da considerarsi legittimi per il solo fatto che “… i due appellanti avevano manifestato la loro volontà di essere assunti con contratti di formazione e lavoro, con la retribuzione relativa, sia quando avevano presentato domanda di partecipazione al concorso, sia successivamente quando da vincitori avevano acconsentito a stipulare il relativo contratto, con consegna del progetto di formazione”. Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti denunciano omessa ed insufficiente motivazione circa il rilievo posto in evidenza dalla loro difesa, che, nel corso dei due precedenti gradi di giudizio, si era sforzata di dimostrare che lo strumento normativo utilizzato dalla controparte doveva ritenersi invalido, posto che gli interessati, all’atto dell’assunzione sulla base del C.F.L. avevano già maturato una specifica esperienza di lavoro presso la ditta Sai Autoservizi di Treviglio, ove avevano prestato la propria opera per un lungo periodo, con la qualifica di conducente di linea di 6^ livello (la stessa che avrebbero dovuto conseguire presso l’A.T.B.) e contratto a tempo indeterminato.

Nessuno dei motivi prospettati – come già accennato – vale ad inficiare l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale a sostegno della sua decisione, il Giudice a quo, ha opportunamente illustrato il quadro – da ritenersi incontestato – in cui si è svolta la vicenda in oggetto.

In particolare ha chiarito che L’ATB di Bergamo con bando del dicembre 1995, in attuazione di quanto concordato in sede di stipula del c.c.n.l. e successivamente anche di contrattazione integrativa aziendale, aveva indetto un concorso per l’assunzione di 35 autisti di linea urbana da assumere con contratto di formazione e lavoro, con progetto approvato dalle organizzazioni sindacali. I due lavoratori, R., e G., avevano presentato domanda e partecipato al concorso. Entrambi erano però, al momento della domanda di partecipazione, già assunti dal marzo 1995 dalla Sai Treviglio come autisti inquadrati al 6^ livello. Espletate le operazioni di concorso sia il R. che il G. erano risultati vincitori e, nonostante avessero nel frattempo comunicato (successivamente alla domanda di partecipazione al concorso) di essere dipendenti Sai con contratto a tempo indeterminato e inquadramento al 6^ livello, erano stato assunti quali vincitori con il contratto di formazione e lavoro di 24 mesi e successivamente confermati con contratto a tempo indeterminato e inquadramento al 6^.

Ciò chiarito, giova rimarcare che i due attuali ricorrenti hanno dedotto la nullità del contratto di formazione unicamente al fine di ottenere l’inquadramento in 6^ livello e le conseguenti differenze retributive sin dal primo giorno di lavoro presso la ATB. Orbene, ha osservato la Corte territoriale, in primo luogo, che i due appellanti hanno manifestato la loro volontà di essere assunti con contratti di formazione e lavoro, con la retribuzione relativa, sia quando hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, sia successivamente quando da vincitori hanno acconsentito a stipulare il relativo contratto, con consegna del progetto di formazione. In tal modo hanno espresso una volontà negoziale chiara di riconoscimento dei presupposti per la loro assunzione con quelle modalità e con quei fini.

La stessa Corte ha poi rilevato che fra le parti era stata data attuazione effettiva al contratto a causa mista, con realizzazione del progetto formativo approvato e consegnato al momento della stipula del contratto. Pertanto, avendo ATB fornito e i due lavoratori usufruito della formazione prevista e concordata, non vi era stato alcun profittamento di una capacità di lavoro qualificata mascherato da un contratto simulato, risultando il contratto eseguito in conformità a quanto stipulato Ha infine evidenziato che entrambi, già assunti da altra azienda di trasporti a tempo indeterminato con qualifica di autisti 6^ livello, con sede a poche decine di chilometri da Bergamo, da un lato non versavano in alcuna situazione di urgenza o emergenza per accettare condizioni imposte, dall’altro che, se fosse fondata la tesi sostenuta della nullità del contratto in quanto per gli stessi non formativo, entrambi non avrebbero avuto titolo per partecipare al concorso indetto dalla ATB Bergamo.

In questo contesto, in applicazione dei principi di buona fede, correttezza e di affidamento (artt. 1337, 1338, 1362 cod. cov.), deve ritenersi esente dalle proposte censure quanto affermato dal Giudice a quo, laddove ha coerentemente concluso che gli appellanti stessi avessero convenuto sull’esistenza dei presupposti per la loro partecipazione al concorso e la loro assunzione con contratto di formazione e lavoro in ragione del servizio specifico, urbano in grosso centro, a cui sarebbero stati assegnati, e avessero espresso in questo senso la loro volontà alla ATB Bergamo, con preclusione di contestazione successiva e con irrilevanza del fatto se, a contratto concluso ed eseguito, questa formazione a loro offerta e da loro accettata fosse stata per loro effettivamente necessaria; a nulla rilevando, e sotto tale profilo, i motivi soggettivi che li avessero potuti indurre a manifestare alla ATB una volontà non esattamente conforme alle loro valutazioni interiori, motivi quali l’intento di avere quale sede di lavoro Bergamo o un rapporto di lavoro più garantito.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 33,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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