Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9040 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 15/05/2020), n.9040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11073-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2970/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso della contribuente F.I. avverso un avviso di accertamento sintetico emesso nei suoi confronti per maggior IRPEF 2009, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, commi 4 e 5.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che la contribuente non si è costituita;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi su alcune spese contestate alla contribuente per il 2009 e cioè su spese certe per Euro 11.693,00 e su spese per elementi certi per Euro 2.156,00; quanto poi alle spese per investimenti per Euro 217.800,00, la CTR si era limitata a ritenere giustificate spese per importo di Euro 176.796,52, per accollo di debito da parte della contribuente, omettendo di pronunciarsi sulla sussistenza del residuo reddito sinteticamente accertato, pari ad Euro 54.853,00;

che il motivo di ricorso in esame è infondato, atteso che la contribuente, sia nel primo che nel secondo grado di merito, ha contestato la determinazione sintetica dei suoi redditi fatta dall’ufficio per il 2009 solo con riferimento all’esborso fatto per l’acquisto di un immobile con rogito del 5 agosto 2009, sostenendo che, ai fini di detta determinazione sintetica, non poteva essere considerato l’intero importo da lei versato per detta operazione immobiliare (Euro 186.800,00), ma solo la minor somma di Euro 10.003,00, atteso che, del prezzo pattuito, Euro 176.796,52 erano stati da lei versati mediante accollo di debiti della parte venditrice; è pertanto evidente che le valutazioni fatte dall’ufficio circa le residue spese della contribuente, ritenute influenti sull’accertamento sintetico dei suoi redditi 2009, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, non sono mai state contestate dalla contribuente nella fase di merito, con la conseguenza che, in ordine a dette residue spese, aventi una propria individualità ed autonomia, può ritenersi formato il giudicato interno (cfr., in termini, Cass. n. 24358 del 2018);

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e segg. e dei collegati decreti ministeriali del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la spesa di Euro 186.800,00, sostenuta dalla contribuente per un investimento immobiliare effettuato il 5 agosto 2009, non era valutabile dall’ufficio ai fini della determinazione sintetica del reddito 2009, in quanto occorreva sottrarre all’importo di spesa anzidetto l’accollo di debito, contestualmente assunto dalla contribuente per Euro 176.796,52, come da dichiarazione contenuta nel rogito di acquisto dell’immobile del 5 agosto 2009; secondo la CTR, detto accollo non aveva comportato un’attuale erogazione di spesa, si da non costituire un’effettiva ed attuale espressione di capacità contributiva, essendo la contribuente tenuta a dimostrare che l’anzidetto accollo del debito fosse stato da lei interamente estinto nel corso del 2009, anno al quale si riferiva la determinazione sintetica dei suoi redditi, fatta in presenza di uno scostamento superiore ad un quarto fra il reddito netto complessivo accertato alla contribuente e quello dalla medesima dichiarato, pari ad Euro 3.544,00; era quindi la contribuente che avrebbe dovuto fornire dati concreti circa l’inesistenza dei redditi presunti a suo carico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; e la contribuente non aveva ottemperato a detto onere, non essendo sufficiente all’uopo la mera enunciazione, fatta nell’atto di acquisto di un immobile, dell’avvenuto accollo, da parte sua, del debito di Euro 176.796,52 della parte venditrice; l’affermazione era invero inidonea a provare la sua minore capacità economico-finanziaria, in quanto non sostenuta da adeguata documentazione; la contribuente avrebbe invero dovuto provare che il debito da lei accollato non fosse stato in qualche modo pagato nel corso del 2009 e documentare comunque le specifiche modalità di estinzione, se concordata con un’eventuale emissione di cambiali, ovvero con un piano di rateazione del debito;

che, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto erroneamente la CTR, accogliendo le argomentazione della contribuente, aveva affermato che incombeva sull’ufficio l’onere di provare la sua maggiore capacità contributiva; al contrario l’ufficio, in sede di accertamento sintetico dei redditi della contribuente D.P.R. n. 600 del 1972 ex art. 38, era tenuta solo a provare i fatti presuntivi del maggior reddito, mentre era onere della contribuente provare che il reddito presunto fosse esente, ovvero soggetto a ritenuta d’imposta, ovvero alimentato da indebitamento o da erogazione di patrimonio;

che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19030 del 2014; Cass. n. 15289 del 2015), il metodo dell’accertamento sintetico del reddito, legittimamente applicato dall’ufficio nei confronti della contribuente per i redditi 2009, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, nel testo vigente “ratione temporis” e cioè fra la L. n. 413 del 1991 ed il D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, prevede che le spese per incrementi patrimoniali, quali sono quelle sostenute dalla contribuente con l’investimento immobiliare, di cui al rogito del 5 agosto 2009, costituiscano una valida presunzione, dalla quale l’ufficio può desumere un maggior reddito della contribuente, salvo restando la prova contraria che quest’ultima può fornire, ai sensi del citato art. 38, comma 6, che il reddito presunto non esiste, ovvero che esiste in misura inferiore (cfr. Cass. n. 3316 del 2009); in tale ottica è evidente che il mero accollo di debito, come pure l’eventuale rilascio di cambiali non sono sufficienti per fondare il metodo di accertamento sintetico in esame, in quanto l’accollo del debito non costituisce un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento e le cambiali costituiscono una promessa di pagamento futuro di una somma di danaro, di cui il soggetto, al momento della loro emissione, non dispone;

che, peraltro, nella specie, non appare esaustiva, ai fini del superamento della presunzione dell’ufficio, la mera affermazione, contenuta nel rogito di acquisto dell’immobile datato 5 agosto 2009, secondo cui una parte del prezzo, pari ad Euro 176.796,52, era stata pagata dalla contribuente mediante accollo di debiti della parte venditrice; trattasi invero di affermazione generica ed inidonea in sè sola a provare la minore capacità economico-finanziaria della contribuente, siccome priva di adeguati riscontri; la contribuente non ha invero provato che il debito accollato non sia stato in qualche modo pagato nel corso del 2009; nè ha comunque documentato le specifiche modalità di estinzione del debito che si è accollato; se sia stato convenuto un piano di rateazione del debito in questione, ovvero se, a fronte del medesimo, sia stata concordata un’eventuale emissione di cambiali;

che pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai restanti due motivi di ricorso riuniti, con riferimento ai quali gli atti sono rinviati alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo, accoglie i restanti due motivi di ricorso riuniti, limitatamente ai quali cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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