Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9040 del 15/04/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9040 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
Ricorrente
Contro
Intimato
Ferrari MArio
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
214/2010/1
depositata il 25/5/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fimiani;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ferrari Mario contro l’Agenzia del Territorio è stata defmita con la
decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza
della CTP di Napoli n. 369/14/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di classamento
n. NA0701265 2006001.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività ha svolto l’intimato
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 18011/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 15/04/2013
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 27/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è palesemente infondato . Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012; n. 12656
d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare
se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità
immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente. La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336
dell’articolo 1 I. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in
tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri cata-
stali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento. Qualora infine il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il
provvedimento dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 27/2/2013
LL2RIA
del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede all’attribuzione