Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9040 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14988/2006 proposto da:

G.D. (OMISSIS), G.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato

FAVINO Giulio, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– ricorrenti –

contro

SIDERURGICA VARESINA S.A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI Pio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGANO

Alessandro giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.G., SARA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1378/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 26/4/2005, depositata il 26/05/2005,

R.G.N. 3709/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato GIULIO FAVINO;

udito l’Avvocato RAFFAELLA BACCARO per delega dell’Avvocato PIO

CORTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 4^ e

5^ motivo, rigetto degli altri motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Dopo sedici giorni trascorsi in stato di coma, il venticinquenne G.L. morì per le lesioni riportate nello scontro frontale tra la propria motocicletta ed un autocarro, verificatosi il (OMISSIS) in una curva di una strada provinciale larga circa tre metri e mezzo.

Con sentenza n. 533 del 2003 il tribunale di Varese, in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, condannò i convenuti (proprietario, conducente ed assicuratore dell’autocarro) a risarcire ai genitori la metà del danno, in tale frazione liquidato in Euro 153.970,77.

2.- La corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1378/05 ha elevato il risarcimento ad Euro 156.279,75, in particolare respingendo il gravame degli attori nella parte in cui avevano chiesto che fosse accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell’autocarro e che i convenuti fossero per questo condannati al risarcimento dell’intero danno.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i genitori del defunto G.D. ed G.A., affidandosi a cinque motivi cui resiste con controricorso la società proprietaria dell’autocarro Siderurgica Varesina s.a.s..

Gli intimati F.G. (conducente) e Sara Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Premesso che il ricorso non richiedeva la formulazione di quesiti di diritto a pena di inammissibilità (come erroneamente affermato dalla controricorrente) essendo stata la sentenza pubblicata nel 2005, il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1942, art. 54, lett. n, e vizio di motivazione) è infondato per l’assorbente ragione che, per gli utenti, la non percorribilità di una strada assume rilievo – ai fini della configurabilità di una violazione amministrativa e, dunque, di una possibile responsabilità di chi la percorra – solo in quanto gli atti amministrativi adottati dalle competenti autorità si siano tradotti in un divieto di transito manifestato da un’apposita prescrizione segnaletica, che nella specie non poneva alcun divieto (come accertato dalla corte d’appello nelle prime 4 righe di pagina 19 della sentenza impugnata, con affermazione non contestata sul punto), ma si limitava a consigliare ai conducenti di autocarri un percorso alternativo.

2.- Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e vizio di motivazione) è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse in relazione a quanto sopra osservato, non essendo contestata l’affermazione della corte d’appello (alle righe 11 e ss. di pagina 18 della sentenza) che i documenti miravano a provare la non transitabilità di quella strada da parte dell’autocarro; il che è, come s’è detto, assolutamente irrilevante ai fini che in questa sede vengono in considerazione, stante la mancanza di un segnale di divieto.

3.- Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e vizio di motivazione) è fondato nella parte in cui il ricorrente si duole, ai fini della valutazione delle responsabilità dei conducenti, che la corte non abbia in alcun modo dato conto di aver considerato le risultanze degli accertamenti – la cui documentazione era stata prodotta in primo grado all’udienza dell’11.12.2000 – compiuti dal GIP di Varese nel procedimento iscritto al n. 1563/99 del ruolo generale, aperto su denuncia del padre del defunto. Procedimento risoltosi con archiviazione del 11.2.2000 per difetto di dolo da parte degli agenti verbalizzanti, i quali avevano riconosciuto di aver commesso errori negli accertamenti e nelle conclusioni raggiunte dopo l’incidente, segnatamente in ordine alla posizione dell’autocarro, che hanno affermato essere, al momento dell’incidente, più spostato a sinistra di quanto rappresentato nel rapporto.

In ricorso (alle pagine da 13 a 15) sono testualmente riportate le dichiarazioni dei verbalizzanti e le conclusioni del GIP, che per quanto liberamente valutabili in sede civile, hanno tuttavia contenuti tali da rivelare un’evidente carenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non da conto di averle considerate.

Tanto, in particolare, in relazione alla larghezza dell’autocarro, tale da lasciare poco più di un metro di spazio nell’ipotesi in cui lambisse l’estremità destra della carreggiata e, evidentemente di meno, nell’ipotesi in cui si trovasse, in realtà, più a sinistra di quanto presupposto sulla base del rapporto. E, inoltre, in relazione al principio secondo il quale l’art. 2054 c.c., comma 2, non inibisce al giudice del merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica, quand’anche non sia provato che il concorrente (nella specie il defunto) abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, ove concluda che la responsabilità del conducente dell’altro mezzo sia comunque prevalente in relazione alle positive risultanze processuali.

Gli ulteriori profili di doglianza risultano assorbiti.

4.- Il quarto ed il quinto motivo, relativi alla liquidazione del danno, sono infondati:

il quarto poichè si risolve in un’inammissibile censura dell’entità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale effettuata dal giudice del merito alla stregua di parametri non diversi da quelli indicati nell’illustrazione nel motivo;

il quinto poichè non è revocabile in dubbio che, nel liquidare il danno “morale” dei genitori per la morte del figlio, sia stata considerata anche la perdita del rapporto parentale, non venendo in rilievo il nome iuris adottato dal giudice e dalle parti, ma i tipi di pregiudizio che vengono complessivamente risarciti nella liquidazione del danno non patrimoniale da fatto configurabile come reato (cfr. Cass., sez. un., n. 26872 del 2008).

3.- Conclusivamente, respinti tutti gli altri motivi ed accolto il terzo, la sentenza va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, affinchè rinnovi l’esame dell’appello degli attuali ricorrenti esclusivamente sotto l’aspetto della determinazione dell’apporto causale colposo del conducente dell’autocarro e per l’eventuale, diversa liquidazione del danno in esclusiva correlazione a tale aspetto, nel rispetto dell’enunciato principio di diritto.

Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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