Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 904 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. III, 20/01/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 20/01/2010), n.904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20138-2005 proposto da:

Z.G. (OMISSIS), elettivamente A domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato DI AMATO ASTOLFO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE SIMONE FRANCESCO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LAMBIASE PASQUALE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1149/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 20/4/2005, depositata il 20/05/2005,

R.G.N. 3890/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per la estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 giugno 2002 M.P. e F. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, Z.G., affittuario del fondo, chiedendo di dichiarare cessato il rapporto di affittanza a far tempo dal (OMISSIS), o comunque di dichiararlo risolto per grave inadempimento dell’affittuario, con la condanna dello stesso al rilascio del fondo nonchè al risarcimento dei danni.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la domanda, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, il pagamento dell’indennità per i miglioramenti apportati al fondo.

Con sentenza non definitiva del 10 febbraio/3 aprile 2003 il giudice adito dichiarava cessato il contratto alla data del (OMISSIS), condannava lo Z. al rilascio del fondo al termine dell’annata agraria in corso, nonchè al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per il tardivo rilascio, da liquidarsi separatamente; dichiarava infine improponibile la domanda riconvenzionale.

Proposto gravame, la Corte d’appello di Napoli, in data 20 aprile 2005, lo rigettava.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Z. G., formulando due motivi.

P. e M.F. hanno resistito con controricorso.

Prima dell’udienza il difensore del ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dallo Z. e dagli intimati M., nonchè dai rispettivi avvocati.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Peraltro, avendo alla rinuncia aderito la controparte costituita, nulla va disposto sulle spese processuali, ex art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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