Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9038 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.R., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Roberto Ricciardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Caserta, viale Lincoln 77;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il

10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere ANDRONIO Alessandro M..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Napoli, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,12 e 29, sul rilievo che il giudice non avrebbe proceduto all’istruttoria di ufficio nè all’audizione dell’interessato sulla situazione del paese di provenienza; 2) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), per l’omesso esame delle doglianze difensive relative al diniego della protezione umanitaria, sotto il profilo della vulnerabilità del soggetto, in relazione alla situazione attuale del paese di provenienza, e dell’integrazione dello stesso in Italia; 3) la violazione dell’art. 2729 c.c., per la mancata valutazione della situazione di persecuzione e discriminazione presente nel paese di provenienza.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Del tutto generiche sono le doglianze, proposte con il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria e la mancata valutazione della situazione del paese di provenienza.

Deve rilevarsi, in ogni caso, che la sentenza impugnata contiene adeguati riferimenti alle fonti ufficiali e indipendenti da cui emerge che l’area di provenienza non è caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale, non contenibile dagli apparati dello Stato, da qui cui possa farsi derivare una minaccia grave individuale alla vita o alla persona del richiedente in caso di rientro (non ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c). Vi è, dunque, una sufficiente certezza del quadro istruttorio, che non è scalfito dalle deduzioni della difesa, attraverso le quali, anzi, si ammette sostanzialmente che il movente dell’emigrazione del richiedente è stato di carattere economico.

1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

In relazione alla protezione umanitaria, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, che ha ben evidenziato come la situazione riportata dal ricorrente, non riferibile ad una persecuzione personale, non possa essere posta a fondamento neanche della protezione umanitaria, non avendo egli delineato specifici profili di vulnerabilità, ed essendosi limitato ad un generico richiamo ad una produzione documentale che sarebbe relativa al suo inserimento sociale.

2. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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