Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9038 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14461/2006 proposto da:

C.A., P.R., BABOOK IN LIQUIDAZIONE

VOLONTARIA (OMISSIS) in persona del liquidatore C.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SABAZIO 31, presso

lo studio dell’avvocato NOVIZIO NICOLA, rappresentati e difesi dagli

avvocati TRUNCELLITO Rocco, SALVIA EMILIO PAOLO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.R. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI SALVO Settimio giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 748/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 26/1/2005, depositata il 14/03/2005,

R.G.N. 522/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TRIFONE;

udito l’Avvocato SETTIMIO DI SALVO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta infondatezza e

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti di citazione notificati entrambi nel marzo 1998, G.R. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, C.A. e P.R. nella qualita’, entrambi, di giornalisti autori dell’articolo e, la seconda, anche quale direttore responsabile del mensile “(OMISSIS)” – nonche’ la s.r.l. Babook – proprietaria ed editrice della testata – per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni (che assumeva esserle stati arrecati dal contenuto diffamatorio in suo pregiudizio di due articoli apparsi nei mesi di giugno dell’anno 1996 e di ottobre dell’anno 1992) e al pagamento della riparazione pecuniaria di cui alla Legge sulla Stampa n. 47 del 1948, art. 12.

I convenuti si difendevano deducendo che la domanda era nulla per la mancata specificazione degli importi, richiesti, rispettivamente, a titolo di danno morale e di danno patrimoniale, e che non sussisteva la pretesa diffamazione, poiche’ essi avevano agito nel legittimo esercizio dei diritto di cronaca e di satira; assumevano, in subordine, che la liquidazione del danno nella misura reclamata doveva essere fortemente contenuta, sia perche’ la tiratura e la diffusione del mensile erano assai limitate, sia perche’ l’istante avrebbe potuto esercitare il diritto di rettifica, previsto dalla norma di cui all’art. 8 della Legge sulla Stampa, senza lasciare trascorrere due anni dalla pubblicazione del secondo articolo.

Il tribunale adito accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido a pagare l’importo di 10.000 Euro, oltre interessi e spese.

Sull’impugnazione principale dei soccombenti e su quella incidentale di G.R. (la quale reclamava una migliore liquidazione dei danni ed una piu’ congrua determinazione della pena pecuniaria della L. n. 47 del 1948, ex art. 12) decideva la Corte d’appello di Napoli con la sentenza quivi denunciata, la quale, rigettati sia il gravame principale che quello incidentale, compensava interamente tra le parti le spese del grado.

Ai fini che ancora interessano i giudici dell’appello consideravano che:

– la divulgazione degli articoli di stampa aveva avuto di per se’ portata lesiva della reputazione di G.R., indipendentemente dal fatto che scritti di analogo contenuto fossero apparsi su altri quotidiani a ben piu’ larga diffusione;

– non erano ravvisabili, nella specie, ne’ l’esimente del diritto di cronaca, ne’ quella del diritto di critica;

– il fatto che G.R. non avesse richiesto la rettifica degli scritti non era elemento per escluderne la valenza diffamatoria.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C. A., P.R. e la s.r.l. Babook, che hanno affidato l’impugnazione a tre mezzi di doglianza:

Ha resistito con controricorso G.R., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 21 Cost., L. n. 47 del 1948), i ricorrenti lamentano che la Corte di merito malamente avrebbe escluso sia l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca che quello dell’esercizio del diritto di satira.

Con il terzo motivo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perche’ il giudice del merito avrebbe ingiustamente escluso l’esercizio, nella specie, del diritto di satira.

I due motivi, che vanno trattati congiuntamente, non possono essere accolti.

La censura, relativa al vizio della violazione di legge, non e’ fondata per nessuno dei profili in cui essa risulta articolata.

Premesso, infatti, che non viene sostanzialmente investita dall’impugnazione quella parte della sentenza del giudice del merito che afferma “la indubbia valenza denigratoria della personalita’ morale e professionale” delle locuzioni che, singolarmente ed unitariamente valutate, compongono gli articoli di stampa dedicati a G.R. ed al riguardo e’ appena il caso di ribadire, secondo la costante giurisprudenza di questo Giudice di legittimita’ (ex plurimis: Cass., n. 17395/2007; Cass., n. 11420/2002), che, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto, quanto alla pretesa ingiusta esclusione della scriminante del diritto di cronaca osserva questa Corte che non sussiste il denunciato errore di diritto.

La Corte napoletana, infatti, ha argomentato nella esatta applicazione del principio del tutto pacifico (Cass., n. 10686/2008;

Cass., n. 23798/2007; Cass., n. 17172/2007), a mente del quale l’esimente del diritto di cronaca ha il suo presupposto nella continenza (esposizione veritiera e corretta) del fatto nell’esercizio del diritto medesimo, sia dal punto di vista sostanziale che formale. Sotto il primo profilo i fatti narrati devono, pertanto, corrispondere alla verita’, sia pure non assoluta e soggettiva. Sotto il secondo aspetto, l’esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato; deve essere limitata negli spazi indispensabili allo stretto dovere d’informazione; non deve travalicare detto scopo informativo, oltre il quale il valore costituzionale della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) deve cedere al rispetto dei diritti della persona di pari rango costituzionale.

Orbene, nella specie, il giudice del merito ha evidenziato come, “violando la riservatezza e quasi la sacralita’ di un momento squisitamente privato della vita” di G.R., l’esposizione dei fatti costituiva la “sottolineatura vieppiu’ negativa di una persona propensa a legarsi ad un uomo non per motivi affettivi ma di studiato opportunismo”; era rappresentativa di “una smodata ricerca di posizioni influenti messa in risalto dalla definizione di ex zarina della sanita’ pubblica”; forniva l’immagine di “una donna adusa all’esercizio spregiudicato del potere”.

Quanto, poi, alla pretesa ingiusta esclusione della scriminante dell’art. 51 c.p., in relazione all’esercizio di un diritto primariamente garantito dall’art. 21 Cost., deve ancora ribadirsi che, secondo l’orientamento scontato di questo giudice di legittimita’ (da ultimo: Cass., n. 28411/2008; Cass., n. 23314/2007), il diritto di satira – la quale costituisce una modalita’ corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica – puo’ essere manifestato solo nel rispetto dei limiti della coerenza causale tra la qualita’ della dimensione pubblica del personaggio preso di mira ed il contenuto artistico-espressivo della satira medesima, con la conseguenza che, pur caratterizzandosi per i suoi scopi caricaturali e dissacratori (che consentono di non rispettare fedelmente la verita’ dei fatti), essa non deve concretarsi in condotte illecite, deplorevoli o moralmente riprovevoli; ne’ esprimere accostamenti volgari o ripugnanti; ne’ porre in evidenza deformazioni dell’immagine della persona tali da suscitare disprezzo, dileggio o disistima.

Anche alla suddetta regula iuris il giudice del merito si e’ correttamente uniformato, posto che in proposito ha precisato che G.R. non e’ stata raffigurata in modo beffardo e tale da indurre al riso, ma e’ stata indicata come “persona protesa ad acquisire e gestire spregiudicatamente posizioni di potere nel campo della sanita’ pubblica”, con l’ulteriore precisazione che “non si puo’ dire che, sull’aspetto denigratorio, prevale la facies caricaturale del personaggio”.

La motivazione esposta a sostegno delle suddette conclusioni, essendo tutto adeguata e non illogica, quale tipico accertamento in fatto sulla valutazione del contenuto degli scritti e sull’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimita’ in questa sede.

Con il secondo mezzo di doglianza, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 8 della Legge sulla Stampa, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito non avrebbe valutato, quantomeno sotto il profilo della quantificazione del danno, che la mancata richiesta di rettificazione da parte del danneggiato aveva realizzato l’ipotesi prevista dal secondo comma della norma di cui all’art. 1227 cod. civ..

Anche il suddetto motivo non puo’ essere accolto.

L’istanza di rettifica – che costituisce una facolta’ discrezionale dell’interessato e che, in caso di mancato suo accoglimento, puo’ dare ingresso, ai sensi della Legge sulla Stampa n. 47 del 1948, art. 8, come modificato dalla L. n. 416 del 1981, art. 42, al procedimento cautelare (Cass., n. 4866/2003) dispositivo della pubblicazione – adempie, allo stesso modo della predetta misura cautelare, alla finalita’ di evitare che la pubblicazione di stampa, se non rettificata, possa continuare a produrre in prosieguo gli effetti lesivi dell’altrui prestigio o reputazione, ma della compiuta diffamazione, tuttavia, la rettifica non elimina l’evento di danno per gli effetti gia’ in precedenza realizzati.

Pertanto, e’ certamente da condividere l’osservazione della Corte territoriale secondo cui, ove anche l’istanza di rettificazione avesse trovato accoglimento, cio’ non avrebbe, comunque, potuto “escludere il carattere diffamatorio atteso che l’eventus damni si era gia’ compiutamente realizzato mediante la pubblicazione”.

In base a siffatta considerazione, pertanto, correttamente e’ stata negata l’ipotizzabilita’ della fattispecie di cui al comma 2 della norma dell’art. 1227 c.c..

Neppure vi e’ stata, poi, la quantificazione del danno in violazione del primo comma della stessa norma dell’art. 1227 c.c., dato che il giudice del merito espressamente ha chiarito come la relativa determinazione ha tenuto conto anche del fatto che “la G. avrebbe potuto attenuare il danno ove avesse esercitato la facolta’ di richiedere la rettifica”.

Il ricorso e’, quindi, rigettato.

I giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di cassazione sono da ravvisare nella particolarita’ del caso deciso, nel risalto che la vicenda aveva avuto anche su organi di stampa a maggiore diffusione e nella circostanza che l’azione risarcitoria e’ stata introdotta dopo notevole tempo dall’avvenuta pubblicazione dei due scritti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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