Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9038 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9038 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA
sul ricorso 22672-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
4115

CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO IN LIQUIDAZIONE SRL;
– intimato –

Nonché da:
CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO IN LIQUIDAZIONE SRL
in persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 06/05/2015

elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE
ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO
SARAGO’, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

338/2007

della

depositata il

19/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si
riporta e chiede il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato SARAGO’ che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso principale, inammissibilità ricorso
incidentale.

contro

RGN 22672/08

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti della società Caseificio Pasquale Pettinicchio s.p.a.
(che resiste proponendo altresì ricorso incidentale), per la cassazione della sentenza n. 338/39/07
con la quale -in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IVA ed Irap
relative all’anno di imposta 1998- la C.T.R. Lazio -sezione distaccata di Latina- rigettava l’appello
dell’Agenzia affermando (per quanto in questa sede rileva) che nella specie le operazioni fatturate
dai concessionari della società erano da considerarsi a scopo promozionale.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Ritenuto in diritto
In via preliminare la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per intempestività della
relativa notifica, effettuata a mezzo posta il 13.02.2009 e ricevuta il 16-02-09 a fronte di sentenza
depositata in data 19.06.2007.
L’Agenzia afferma che il ricorso veniva consegnato tempestivamente -il 18.09.2008- per la notifica
sia presso lo studio del difensore in Milano sia alla parte personalmente presso la sede legale, dove
la stessa parte aveva nella memoria in appello dichiarato di essere domiciliata (notifica,
quest’ultima, risultante andata a buon fine) e che successivamente veniva reiterata la notifica ancora
presso lo studio del difensore in Milano, alla quale aveva fatto seguito la costituzione in giudizio.
Tanto premesso, è da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la
notifica del ricorso per cassazione effettuata direttamente alla parte non è inesistente ma solo nulla
per inesatta individuazione della persona del destinatario, dovendosi escludere che sia stata
effettuata presso persona o luogo privi di riferimento rispetto al destinatario dell’atto, sicché è sanata
ove l’intimato abbia notificato un controricorso, così svolgendo una propria attività difensiva (v. tra
le altre cass. n. 21505 del 2014) dovendo aggiungersi che la giurisprudenza di questo giudice di
legittimità ha peraltro precisato che, qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare
entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi
ha l’onere -anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta
di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio- di chiedere
all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine
perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del
procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito
negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso (v. tra le altre cass. n. 20830 del
2013).

z

Con l’unico motivo del ricorso principale, deducendo vizio di motivazione, l’Agenzia ricorrente
censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello ritenuto che le operazioni fatturate dai
concessionari della società erano da considerarsi prestazioni a scopo promozionale e non ulteriori
sconti sul prezzo praticati dal produttore ai suoi clienti, senza menzionare prova alcuna di servizi di
natura promozionale o pubblicitaria prestata.
La censura è inammissibile perché manca l’indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis
c.p.c. (disposizione applicabile nella specie ratione temporis), a norma del quale in ipotesi di

deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume viziata, essendo da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo
giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la
motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e
non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una
indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo
e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. tra le tante cass. nn.
5858 del 2013; 24255 del 2011; 8897 del 2008).
E’ poi appena il caso di sottolineare che l’illustrazione di cui al citato art. 366 bis deve sempre avere
ad oggetto (non più una questione o un “punto”, secondo la versione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 40/2006 ma) un fatto preciso, inteso sia in senso storico
che normativo, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo,
modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto
secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e
decisivo, e che nella specie manca non solo l’illustrazione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis
c.p.c., ma, ancor prima, l’individuazione di uno o più “fatti” specifici (intesi come sopra e non come
generico sinonimo di punto, circostanza, questione) rispetto ai quali la motivazione risulti viziata
nonchè l’esplicitazione del carattere decisivo dei medesimi.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società si limita a richiedere che, attesa la ripetuta
totale soccombenza dell’Amministrazione, in parziale riforma della sentenza d’appello l’Agenzia
delle Entrate sia condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla suddetta società.
Il ricorso è innanzitutto inammissibile perché in esso si formula una richiesta di parziale riforma
della sentenza “ex adverso impugnata” ma non si forniscono elementi per identificare (neppure
attraverso il mero richiamo al corrispondente numero del primo comma dell’art. 360 c.p.c.) il
motivo di censura proposto con l’impugnazione incidentale, dovendo in proposito evidenziarsi che
secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità il giudizio di cassazione è un giudizio a

censura per vizio di motivazione è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SFNS1 DFL D P R. 26/4/1916
N 131 l AH Al .L. B. – N.5
IVIAI ERIA TRIBUTARIA
critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, i quali assumono una funzione
identificativa condizionata dalla corrispondente formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi
tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore, esigendo la tassatività e
la specificità dei suddetti motivi di censura una precisa formulazione, di modo che il vizio
denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (v. tra le altre cass.
n. 18202 del 2008 e 8585 del 2012).
In ogni caso la censura, anche ove identificabile, mancherebbe del quesito di diritto (necessario ove
si ritenesse configurabile una denuncia di violazione di legge -sostanziale o processuale-) ovvero

denuncia di vizio di motivazione).
Considerata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi (principale e incidentale) proposti in questa sede,
si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P. Q .M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese
Così deciso in Roma il 18.12.2014

della illustrazione richiesta dall’ultima parte dell’art. 366 bis (ove si ritenesse configurabile una

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