Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9037 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 15/05/2020), n.9037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35684/2018 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE, (C.F. 01307110484) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato dagli avv.ti Antonella Pisapia e Avv. Maria Rosetta

Fiore;

– ricorrente –

contro

SYRACUSE UNIVERSITY, in persona della direttrice pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENZO MARIA MORRESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1003/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

EGIONALE depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI MUSCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che: l’Università americana “Syracuse University” impugnava l’avviso di accertamento ICI del comune di Firenze relativo al 2008 relativamente ad alcuni immobili ubicati nello stesso Comune ed in cui la predetta Università aveva sede ed esercitava la propria attività;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che potesse usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i);

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del comune di Firenze, ritenendo che la “Syracuse University” possa godere dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto la predetta Università svolge attività didattica e culturale e nè la mancanza di riconoscimento in Italia del titolo di studio nè l’elevato costo dei corsi sono idoneo a trasformare in commerciale l’attività svolta, che resta didattica;

il comune di Firenze proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la Syracuse University si costituiva con controricorso; in prossimità dell’udienza entrambe le parti depositavano memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Firenze denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto l’attività della Syracuse University, poichè non rilascia titoli equipollenti a quelli riconosciuti dallo Stato italiano, non rientrerebbe nel concetto di attività didattica di cui all’art. 7 cit.;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Firenze denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis convertito in L. n. 248 del 2005, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito in L. n. 248 del 2006, in quanto l’elevata entità delle rette pagate dagli studenti della Syracuse University testimonia che tale Università svolge una attività imprenditoriale a fini di lucro.

Ritenuto preliminarmente che non sia necessaria una riunione per connessione con il procedimento RG. n. 4140 del 2017 in quanto quest’ultimo, pur avendo quali protagonisti le stesse parti dell’odierno procedimento, è stato deciso da una Commissione Tributaria Regionale di cui facevano parte giudici diversi rispetto a quelli che hanno redatto la sentenza impugnata in questa sede e che hanno deciso la questione con motivazioni diverse, così come, conseguentemente, non simili sono le argomentazioni del ricorrente, cosicchè la riunione, che costituisce una valutazione di mera opportunità (Cass. n. 8024 del 2018), non si appalesa nel caso di specie utile;

ritenuto poi che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonchè l’esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di ricorso, che si ritiene fondato;

considerato che secondo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sono esenti dal pagamento dell’ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a);

considerato che, in tema di esenzione questa Corte ha affermato:

l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39, conv. in L. n. 248 del 2006, presuppone l’esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dall’art. 7 cit., non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell’attività (Cass. n. 7415 del 2019);

il requisito oggettivo necessario ai fini dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) – costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile (nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di natura ricettiva senza le modalità di un’attività commerciale – va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, e dunque verificando, secondo la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l’accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc.), nonchè la discontinuità nell’apertura, in quanto l’attività ricettiva non può essere svolta per l’intero anno solare (Cass. n. 19072 del 2019);

ai fini del riconoscimento dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per l’esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo costituito dalla natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali (Cass. n. 19768 del 2019).

La CTR non si è attenuta a suddetti principi laddove, con riferimento al cd. requisito oggettivo, non ha gravato la parte contribuente dell’onere della prova dello svolgimento, all’interno dell’immobile oggetto della controversia, di una attività non commerciale, ben potendo una attività didattica e culturale essere svolta in concreto, con modalità commerciale e a fini di lucro, specie considerando, come affermato dalla stessa CTR, l’elevato costo dei corsi per gli studenti che frequentano la Syracuse University.

Ritenuto dunque fondato il secondo motivo di impugnazione e assorbito il primo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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