Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9037 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9037 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA
sul ricorso 22650-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso

l’AVVOCATURA

GENERALE

DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
4114

CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
19/06/2007;

n.
di

LATINA,

339/2007

della

depositata

il

Data pubblicazione: 06/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si
riporta;

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RGN 22650/08

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti della società Caseificio Pasquale Pettinicchio s.p.a.
(che non ha resistito), per la cassazione della sentenza n. 339/39/07 con la quale -in controversia
concernente impugnazione di avviso di rettifica per IVA riguardante l’anno di imposta 1997- la
C.T.R. Lazio -sezione distaccata di Latina- ha rigettato l’appello dell’Agenzia rilevando che nella
specie le operazioni fatturate dai concessionari della società erano da considerarsi prestazioni a
scopo promozionale.

1 . Con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, l’Agenzia ricorrente si duole del fatto
che i giudici d’appello abbiano ritenuto che le operazioni fatturate dai concessionari della società
erano da considerarsi prestazioni a scopo promozionale e non ulteriori sconti sul prezzo praticati dal
produttore, senza menzionare prova alcuna dei servizi di natura promozionale o pubblicitaria
asseritamente prestati.
La censura è inammissibile perché manca l’indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis
c.p.c. (disposizione applicabile nella specie ratione temporis), a norma del quale in ipotesi di
censura per vizio di motivazione è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si
deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume viziata, essendo da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo
giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la
motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e
non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una
indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo
e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. tra le tante cass. nn.
5858 del 2013; 24255 del 2011; 8897 del 2008).
E’ poi appena il caso di sottolineare che l’illustrazione di cui al citato art. 366 bis deve sempre avere
ad oggetto (non più una questione o un “punto”, secondo la versione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 40/2006 ma) un fatto preciso, inteso sia in senso storico
che normativo, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo,
modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto
secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e
decisivo, e che nella specie manca non solo l’illustrazione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis
c.p.c., ma, ancor prima, l’individnazione di uno o più “fatti” specifici (intesi come sopra e non come

Ritenuto in diritto

e:SENTE DA REG/STRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2(W4/19$6
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

generico sinonimo di punto, circostanza, questione) rispetto ai quali la motivPzióTnEeRi1rifiV14151A
nonchè l’esplicitazione del carattere decisivo dei medesimi.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta
in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 18.12.2014

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