Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9036 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 892/2006 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE Enrico, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BANCHINI FRANCESCO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.P. (OMISSIS), C.M.

S., C.M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE

Sergio, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BASSI

ANNALISA, VILLA FULVIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 853/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Prima Civile, emessa il 12/4/2005, depositata il 22/07/2005,

R.G.N. 317/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ENRICO DANTE;

udito l’Avvocato SERGIO SMEDILE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ di cui

all’art. 372 c.p.c., rigetto e condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P., S. e C.G.M. ottennero nei confronti di C.S. decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 315.986.973 quale quota da lui dovuta dell’imposta di successione per l’eredita’ del comune padre Ca.Se., dai ricorrenti anticipata.

Con atto di citazione del 1996 C.S. propose opposizione, rigettata dal tribunale di Parma con sentenza del 12.3.2001 sui rilievi, tra gli altri, che gli opposti avevano affermato che egli era rimasto inadempiente all’accordo transattivo intanto (15.9.1998) intervenuto tra le parti, tanto che era proseguito anche il giudizio relativo alla divisione.

L’appello del soccombente e’ stato respinto dalla corte d’appello di Bologna con sentenza n. 853 del 2005, avverso la quale C. S. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, cui resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Infondatamente i controcorrenti prospettano l’improcedibilita’ del ricorso. In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, infatti, il termine per il deposito del ricorso decorre non gia’ dalla data di spedizione della lettera raccomandata ma da quella della consegna del plico al destinatario (Cass., sez. un., n. 458 del 2005 e Cass., n. 14742 del 2007).

2.- Col primo motivo – deducendo violazione di norme di diritto e vizio della motivazione – il ricorrente si duole che la corte d’appello, anziche’ dare rilievo al contenuto dell’atto transattivo, abbia considerato determinante il fatto che le parti non si fossero conciliate nel giudizio di divisione, intanto conclusosi con sentenza del tribunale di Parma n. 281/04, passata in giudicato.

Col secondo gli stessi vizi sono denunciati in relazione al non riconosciuto abuso del diritto di cui si sarebbero resi responsabili i figli legittimi del defunto nei confronti di C.S., figlio naturale di Ca.Se. privo di risorse economiche e che intendevano cosi’ costringere ad un accordo, per aver agito in via monitoria benche’ fossero certi della soddisfazione delle loro ragioni creditorie, tanto che nel giudizio di divisione avevano chiesto, ex art. 537 c.c., di soddisfare in denaro la porzione spettante a S..

3.- Il ricorso e’ infondato.

3.1.- Sul primo motivo va rilevato che la corte d’appello ha dichiaratamente fondato la decisione sul principio enunciato nei seguenti testuali termini: “la cessazione della materia del contendere puo’ essere pronunciata solo quando siano sopravvenuti fatti tali da eliminare ogni contrasto, le parti siano d’accordo sulla portata delle vicende sopraggiunte ed esprimano l’intenzione di non proseguire nella causa (Cass., 27 aprile 2000, n. 5390; 8 novembre 2003, n. 16785)”.

Il principio e’ corretto in diritto, secondo quanto affermato da Cass., sez. un., n. 13969/2004 (la quale ha chiarito che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice), cui s’e’ allineata la giurisprudenza successiva (cfr., tra le altre, Cass. nn. 6697/2005, 909/2006, 4034/2007, 16017/2008, 10553/2009), che ha ribadito come la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sia incontestato il venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.

Cosi’, nella specie, pacificamente non e’ stato, avendo le controparti insistito per la condanna in relazione all’affermato inadempimento da parte dell’attuale ricorrente degli obblighi transattivamente assunti.

3.2.- Quanto all’abuso del diritto prospettato col secondo motivo, correttamente la corte d’appello ha ritenuto che esso non fosse configurabile in relazione all’evidente interesse ad agire da parte degli attori, che avevano anticipato le somme di cui chiedevano il pagamento.

3.- Il ricorso e’ respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.000,00 di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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