Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9035 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 15/05/2020), n.9035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17501-2018 proposto da:

N.M., rappresentato e assistito dall’avvocato ROBERTO AFELTRA

ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

TOF SRL” in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, rappresentata e difesa dall’avvocato

DANIELA CREOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 924/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO”.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 924 pubblicata il 9.1.2018 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda proposta da N.M. nei confronti della società TOF srl per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di somministrazione (dall’1.5.2008 all’1.8.2008) e la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta utilizzatrice;

2. la Corte territoriale ha ritenuto decorso il termine di decadenza di cui L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1 e 4, applicabile anche ai contratti di somministrazione già conclusi alla data di entrata in vigore della stessa legge; la impugnazione stragiudiziale avrebbe dovuto essere proposta, tenendo conto della proroga di cui al comma 1 bis della stessa norma, entro la data dell’1 marzo 2012 mentre era stata proposta solo in data 27 marzo 2012;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso da N.M., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese con controricorso la società TOF srl;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso N.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, per avere la Corte territoriale applicato la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, ai contratti di somministrazione a tempo determinato cessati prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, laddove la applicazione retroattiva della decadenza era stata prevista dalla medesima legge solo per i contratti a termine e non anche per i contratti di somministrazione a termine di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003;

6. il ricorso non può trovare accoglimento;

7. in questa sede va assicurata continuità al principio di diritto enunciato da questa Corte, sezione lavoro, con sentenze n. 2420 del 2016; n. 7788 del 2017; n. 8461 del 2017, ribadito da Cass. n. 12984 del 2018 e n. 1252 del 2019 (a superamento del contrario indirizzo espresso da Cassazione civile, sez. 6, n. 21916 del 2015 e n. 2462 del 2016) secondo cui il regime della decadenza di cui alla novellata L. n. 604 del 1966, art. 6, esteso dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, -e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis dell’art. cit.- si applica tanto ai contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010) che a quelli già cessati a tale data;

8. il principio qui ribadito si fonda sul rilievo, tratto dalla disciplina dell’art. 252 disp. att. c.c., della normale applicabilità di nuovi più brevi termini di prescrizione e decadenza anche a diritti sorti anteriormente, senza che si ponga una questione di irretroattività della nuova disciplina;

9. la soluzione non muta nel caso, qui ricorrente, dell’introduzione ex novo di un termine di decadenza prima non previsto; in tale ipotesi viene in rilievo soltanto l’assoggettamento di un diritto già acquisito ad un termine per il suo esercizio e non una ipotesi di norma retroattiva: si può parlare di retroattività quando la norma introduca una nuova disciplina di effetti esauriti sotto la legge anteriore (con il limite della cosa giudicata) e non anche ove essa innovi le modalità di esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto il regime precedente, anche se riguardanti eventi ed effetti sostanziali già compiuti;

10. nella fattispecie di causa l’introduzione di un regime di decadenza ha inciso su una situazione che non era esaurita- per non essere stata esercitata l’azione giudiziaria di impugnazione del contratto di somministrazione- sicchè la norma della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, trova applicazione secondo la disciplina ordinaria di efficacia della legge nel tempo (art. 11 disp. prel. c.c.); una apposita previsione sarebbe stata, piuttosto, necessaria per introdurre uno specifico regime di deroga;

11. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

12. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

13. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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