Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9035 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31283/2006 proposto da:
M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TREVIS 55, presso lo studio dell’avvocato LONGHI FABIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato D’AMBROSIO Antonio giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ENEL SERVIZI S.R.L. (OMISSIS) in qualità di legale
rappresentante di Enel Distribuzione S.P.A., succeduta a titolo
particolare all’ENEL S.P.A. in persona del curatore Dott. D.
U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5,
presso lo studio dell’avvocato SOPRANO Enrico, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GRECO FRANCESCO giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4662/2005 del GIUDICE DI PACE di MARANO DI
NAPOLI, emessa il 28/9/2005, depositata 11 30/09/2005, R.G.N.
364/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la
inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.P. conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Marano di Napoli la s.p.a. Enel Distribuzione esponendo che, essendo titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico, il (OMISSIS) un improvviso sbalzo di energia aveva provocato danni agli elettrodomestici in funzione in quel momento, per la cui riparazione era occorsa una spesa di Euro 1.033,00; e chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito da quantificarsi nella somma suddetta, oltre interessi legali e rivalutazione.
La convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva, nonchè l’inammissibilità, l’improcedibilità o comunque l’infondatezza della domanda: con sentenza depositata il 30.9.05 il giudice adito condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 200,00, con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. con un solo motivo, mentre l’intimata ha resistito al gravame con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle prove testimoniali e documentali.
Il motivo è manifestamente infondato.
Premesso che nel caso di specie si tratta di una causa decisa equità ai sensi dell’art. 113 cpv. c.p.c., si rileva che la valutazione del materiale probatorio rientra pacificamente nei poteri discrezionali del giudice di merito e pertanto il relativo suo convincimento si sottrae ad ogni sindacato di legittimità allorquando esso risulti sorretto da congrua e logica motivazione.
Osserva il Collegio come nel caso in esame il giudice di pace abbia dettagliatamente e compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere validità, ai fini della quantificazione del danno subito dall’odierno ricorrente, alla fattura da quest’ultimo prodotta in atti, facendo in particolare riferimento alla circostanza che la stessa si limitava ad elencare una serie di strumenti elettronici “senza ulteriori specificazioni” ed evidenziando altresì che la data di emissione della fattura stessa non coincideva neppure approssimativamente con quella in cui si era verificato il lamentato danno.
Il motivo di ricorso non muove in realtà specifiche critiche al predetto svolgimento argomentativo, limitandosi a rilevare del tutto genericamente che non potevano sussistere dubbi sul fatto che si trattasse di riparazioni e non di acquisti, tenuto conto dell’entità dei valori indicati, e che la notevole divergenza tra le date (quella dell’avvenuta riparazione e quella della fattura) trovava la sua spiegazione nel fatto che il pagamento era stato effettuato molto tempo dopo l’eseguita riparazione degli oggetti danneggiati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010