Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9035 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9035 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
VIOLANTE SILVIO ITALICO AEDO, rappresentato e difeso dall’avv.

Giancarlo Violante Ruggi D’Aragona ed elettivamente domiciliato
in Roma presso l’avv. Vincenzo Colacino alla via Nicola Ricciotti
n. 9;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 236/1/09, depositata 1’8 giugno 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 luglio 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la
ricorrente e l’avv. Giancarlo Violante Ruggi D’Aragona per il
controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 06/05/2015

dichiarazione
di
cartella
pagamento – previa
comunicazione

Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità del
ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con
un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello,
ha annullato la cartella di pagamento, notificata a Silio Italico

base alla dichiarazione, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, delle imposte dirette per gli anni 2002 e
2003, e ciò in quanto non era stata inviata al contribuente la
preventiva comunicazione dell’esito della liquidazione prevista
al comma 3 dallo stesso art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973,
omissione sanzionata appunto con la nullità dell’atto dall’art.
6, coma 5, della legge n. 212 del 2000, rappresentando “il
presunto mancato pagamento aspetto rilevante della dichiarazione
dei redditi”.
Il contribuente resiste con controricorso, articolando due
motivi di ricorso incidentale condizionato.
Equitalia Polis spa non ha svolto attività nella presente
sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima
sentenza, vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia.
Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 bis e 36 ter del
d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis, terzo coma, del d.P.R.
n. 633 del 1972, dell’art. 6, coma 5, della legge n. 212 del
2000, anche in relazione all’art. 53 Cost., l’amministrazione
assume che nell’ipotesi di omesso o insufficiente versamento di
tributi emergente dalla dichiarazione e rilevato ai sensi
dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non possono
ritenersi nulle l’iscrizione a ruolo ritualmente eseguita e la
cartella di pagamento notificata nei termini per il fatto che non
risulti effettuata la comunicazione dell’esito della
liquidazione, in pretesa applicazione dell’art. 6, coma 5, della
legge n. 212 del 2000, che riguarderebbe invece l’ipotesi

9

Aedo Violante il 12 aprile 2007, relativa alla liquidazione in

dell’omesso invito a fornire chiarimenti necessari e documenti
mancanti allorché, dal controllo della dichiarazione effettuato
ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 risultino
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa.
Il motivo è fondato, ove si consideri che, come questa
Corte ha chiarito, “in tema di riscossione delle imposte, l’art.
6, coma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone
l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui

bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”,
situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei
casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica
un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente
riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il
contraddittorio preventivo in tutti í casi di iscrizione a ruolo
derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla
dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato
inciso: nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata
che aveva ritenuto invalida, per violazione dell’art. 6, coma
quinto, della legge n. 212 del 2000, una cartella di pagamento
relativa ad omesso o insufficiente versamento di imposte dirette
e indirette dovute in base alla dichiarazione presentata” (Cass.
n. 8342 del 2012, n. 26310 del 2012).
Con il primo motivo del ricorso incidentale il
contribuente, denunciando violazione di legge, eccepisce la
decadenza dell’amministrazione dalla pretesa impositiva relativa
al periodo d’imposta 2002, assumendo che, al momento della
notificazione della cartella il 12 aprile 2007, era spirato il
relativo termine.
Con il secondo motivo denuncia la nullità della cartella,
notificata il 12 aprile 2007, per la mancata indicazione del
responsabile del procedimento e della sottoscrizione di questo.
I motivi, con i quali si denunciano violazioni di legge,
sono entrambi inammissibili, in quanto del tutto privi del
quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.

3

si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36

In conclusione, il ricorso principale va accolto, mentre il
ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, la sentenza
impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa
rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Campania.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale
e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la

anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Campania.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2014.

sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA