Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9034 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.U.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 88/39/08 del 17/4/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie. L’intimato non si e’ costituito.

Il ricorso contiene un motivo. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo la ricorrente si duole della ratio decidendi fondata sul difetto di prova riguardo alle movimentazioni bancarie, lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 che, attribuendo ai movimenti del conto corrente bancario il valore di presunzioni legali, sposterebbero sul contribuente l’onere probatorio.

Il mezzo e’ manifestamente infondato.

Attraverso la presunzione di cui alle norme richiamate si risale da un fatto noto (i movimenti bancari) ad un fatto ignoto (l’imponibile), ma cio’ non toglie che il fatto noto debba essere provato dall’Ufficio”;

che l’Agenzia ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, considerato che il ricorso non coglie la ratio decidendi rappresentata dal difetto di prova in ordine ai movimenti bancari;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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