Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9034 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 15/05/2020), n.9034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17455-2018 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR.

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO AFELTRA;

– ricorrente –

contro

RODACCIAI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CLAUDIO MORO, EZIO MORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 183 pubblicata il 7.3.2018 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda proposta da D.B. nei confronti della società Rodaccia s.p.a. per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di somministrazione (dal 20 al 30 settembre 2010, poi prorogato al 30 novembre 2010) in forza del quale egli era stato utilizzato presso la predetta società;

2. la Corte territoriale ha ritenuto decorso il termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1 e 4, applicabile anche ai contratti di somministrazione già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, in quanto l’impugnazione stragiudiziale era stata proposta con atto spedito dal lavoratore il 30.9.2014, quindi tardivamente, anche tenendo conto della proroga disposta dall’art. 32 cit., comma 1 bis;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso D.B., articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, la società Rodacciai s.p.a.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso D.B. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, e degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, per avere la Corte territoriale applicato la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, dall’art. 32, , ai contratti di somministrazione a tempo determinato cessati prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, laddove la applicazione retroattiva della decadenza era stata prevista dalla medesima legge solo per i contratti a termine e non anche per i contratti di somministrazione a termine;

6. la società resistente nel controricorso ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione;

7. l’eccezione della società è fondata e deve trovare accoglimento;

8. la sentenza d’appello, pubblicata in data 7.3.2018, risulta essere stata notificata dalla società Rodacciai s.p.a. al difensore di D.B. a mezzo PEC in data 15.3.2018; la società attuale controricorrente ha depositato copia cartacea del provvedimento e della relata di notifica, con attestazione con sottoscrizione autografa della conformità agli originali digitali delle copie formate su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis e comma 1 ter, (cfr. Cass., S.U. n. 10266 del 2018; Ord. sez. 6, n. 22757 del 2018);

9. il ricorso per cassazione del Diouf risulta consegnato all’ufficiale giudiziario in data 25.5.2018 e notificato presso il domiciliatario della società in data 1.6.2018, quindi in epoca successiva alla scadenza del termine breve di 60 giorni;

10. il ricorso risulta quindi tardivo, rilevandosi come l’attuale ricorrente, a fronte dell’eccezione avversaria, non abbia replicato in alcun modo nè depositato memoria o documenti;

11. per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

12. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

13. ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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