Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9033 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini

131, presso l’avv. Renato Archidiacono, rappresentato e difeso

dall’avv. Mansutti Maurizio giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 46/40/08 del 4/4/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’atto di irrogazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’esercizio per giorni quindici a seguito di tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale. Il contribuente resiste con controricorso. Il ricorso contiene un motivo. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Il ricorso e’ tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale.

Nel merito, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l’irrogazione della sanzione accessoria sarebbe preclusa dalla definizione agevolata della lite. Il mezzo e’ fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attivita’ medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non e’ impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (Cass. 2439/07, 25468/08, 25671/08)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare il M. a pagare quelle relative al giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il M. a pagare quelle relative al giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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