Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9033 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14795/2006 proposto da:

L.F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA CENTRALE CIVILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAGANO Salvatore con studio in 98123 MESSINA, VIA G.A.

CESAREO 26 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CICCONE Alberto con studio In

98122 MESSINA, VIA DEL VESPRO 75, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverse la sentenza n. 1576/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, Sezione

Prima Civile, emessa il 13/8/2005, depositata, il 09/09/2005, R.G.N.

21691/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del

2^ motivo, rigetto del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 10.10.97 il Giudice di pace di Messina, su istanza di L.F. G., agente della casa editrice Cedam, emetteva, decreto ingiuntivo nei confronti di P.M., titolare dell’omonima libreria, per la somma di L. 3.620.332, oltre interessi e rivalutazione, per forniture di materiale editoriale.

La P. proponeva opposizione, eccependo l’avvenuta estinzione del credito prima ancora del deposito del ricorso: l’opposto deduceva di aver ricevuto per fax una ricevuta di pagamento della sorte capitale solo dopo il deposito del ricorso monitorio, ma che comunque la opponente non aveva pagato gli interessi legali nè le spese legali da lui sostenute.

Il giudice adito rigettava l’opposizione e, proposto dalla P. appello, resistito dal L.F., il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 9.9.05, accoglieva il gravame revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’appellante al pagamento degli interessi legali su Euro 1.869,92 dalla mora alla data dell’8.10.97, nonchè l’appellato al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato in Euro 500,00 oltre interessi legali dalla sentenza, al soddisfo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L. F., con tre motivi, mentre la P. ha resistito al gravame con controricorso.

Il ricorrente ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 633, 644, 645 e 653 c.p.c., e carente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il terzo motivo lamenta infine la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di i nullità del controricorso, stante l’asserita mancata allegazione al fascicolo d’ufficio dell’originale con relata di notifica ed il relativo avviso di ricevimento attestante l’avvenuta ricezione da parte del ricorrente domiciliato presso la cancelleria di questa S.C..

Tale eccezione è assolutamente infondata, in quanto l’avviso di ricevimento di cui all’art. 149 c.p.c., comma 2, attestante l’avvenuta ricezione del piego raccomandato in cancelleria in data 22.06.2006, risulta allo stato in atti.

2. Il primo motivo non è fondato, sia per quanto riguarda la dedotta violazione delle norme di diritto sopra citate che per quanto riguarda il dedotto vizio motivazionale.

Deve ritenersi circostanza pacifica, sul piano fattuale, che al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo a carico della resistente la sorte capitale del credito vantato dal ricorrente era stata pagata dalla debitrice, avendo lo stesso ricorrente ammesso in ricorso che in data 8.10.97 aveva depositato nella cancelleria del giudice il ricorso per il decreto ingiuntivo, mentre nel pomeriggio dello stesso giorno aveva ricevuto per fax copia della ricevuta di avvenuto pagamento in data 6.10.97 della somma di L. 3.620.335.

2.1. Giustamente, quindi, il Tribunale messinese ha ritenuto che “a seguito di tale pagamento della sorte capitale si è verificato un fatto parzialmente estintivo dell’obbligazione che impedisce di affermare la legittimità dell’ingiunzione, la quale va valutata non al momento del deposito del ricorso, ma al momento dell’emissione del provvedimento” (pag. 7 della sentenza gravata).

Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato come dal fatto estintivo della sorte capitale del credito, avvenuto prima dell’emissione dell’ingiunzione, non potesse non derivare in sede di giudizio di opposizione la revoca del provvedimento monitorio all’esito del giudizio stesso, non essendo consentito che, in difetto di tale revoca, venissero a coesistere due titoli per un importo diverso in relazione allo stesso credito.

Nè può muoversi censura alcuna alle argomentazioni del Tribunale di Messina secondo cui, in presenza di una invalidità originaria del decreto ingiuntivo per essere stato effettuato il pagamento della sorte capitale anteriormente alla sua emissione, tale illegittimità determinava non solo la revoca del provvedimento monitorio, ma anche l’impossibilità di addebitare all’ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento, conclusasi con un provvedimento privo dei richiesti requisiti di legge.

Infatti, solo la originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto ingiuntivo consente che la sentenza che chiuda il giudizio d’opposizione conservi gli effetti sanzionatori del decreto stesso non travolti da eventuali fatti successivi, in primo luogo le spese processuali con esso liquidate e, quindi, gli interessi sul capitale maturati sino al momento dell’estinzione o riduzione dell’obbligazione.

Il pagamento della sorte capitale prima dell’emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, la sostanziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso successivamente a tale pagamento precludono, in effetti, al creditore la facoltà di avvalersi della notificazione del decreto (divenuto ormai invalido) per indurre il debitore al pagamento sia delle spese legali da lui sostenute che degli interessi maturati sul capitale già pagato.

2.2. Il ricorrente denuncia che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che nella specie il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo per difetto dei relativi presupposti, ha tuttavia condannato l’odierna resistente al pagamento degli interessi sulla somma di Euro 1.869,92 dalla mora sino all’8.10.97.

Rileva, però, il Collegio che il ricorrente non presenta alcun interesse a far valere siffatta censura nei confronti della sentenza impugnata, in quanto la stessa non risulta affatto correlata ad una statuizione del giudice a quo idonea ad arrecare un pregiudizio alla parte.

Devesi, infatti, ritenere inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., quella censura la quale tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma alla semplice soddisfazione di esigenze teoriche di correttezza formale (v. Cass. n. 12241/98).

3. Anche il secondo motivo va disatteso.

Ed invero, una volta accertato che il ricorrente era consapevole al momento dell’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo che la sorte capitale era stata già pagata dalla debitrice, è indubbio che ricorrano tutti i presupposti perchè possa applicarsi la norma di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, per avere proseguito l’azione monitoria, quanto meno, per colpa grave, costringendo così l’odierna resistente alla necessaria proposizione dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., allo scopo di far valere l’avvenuta estinzione della sua obbligazione.

Ricorre, in particolare, il requisito della soccombenza del ricorrente, atteso che il giudice di appello ha giustamente ritenuto l’illegittimità del decreto ingiuntivo emesso e notificato pur dopo l’integrale pagamento della sorte capitale da parte dell’ingiunta ed ha revocato di conseguenza il provvedimento monitorio.

Nè vale ad escludere lo status di parte formalmente e sostanzialmente soccombente la circostanza della condanna della P. al pagamento degli interessi sulla suddetta sorte capitale, che trova la sua giustificazione non già nell’originaria validità e legittimità del provvedimento monitorio, bensì in una evidente valutazione in chiave di economia di giudizi, pur sempre nell’ambito di una concezione che considera il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo come un ordinario giudizio di piena cognizione in ordine all’esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d’ingiunzione.

Nessuna censura può, dunque, essere mossa sul punto alla sentenza impugnata sia sul piano della violazione dell’art. 96 c.p.c., che su quello del vizio motivazionale.

4. Il terzo motivo, infine, è assolutamente infondato, in quanto la condanna del ricorrente alle spese di entrambi i giudizi di merito trova la sua legittima giustificazione non solo nella già rilevata situazione di sostanziale e formale soccombenza del L.F. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma prima ancora nelle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono in relazione alla sostanziale invalidità originaria del decreto ingiuntivo, emesso quando ormai la sorte capitale del credito era stata estinta.

5. Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità tra le decisioni dei due giudizi di merito, per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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