Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9033 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.07/04/2017),  n. 9033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2733-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BRUNO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MAZZA e

GIANFRANCO FOCHERINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2010 R.G.N. 977/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del n.7/2010, accogliendo l’appello proposto da M.M. affermava, in riforma della sentenza di primo grado, il suo diritto ad ottenere la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dal luglio 1995 ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 7, comma 4; sostenendo che l’appellante, in quanto divenuta titolare di pensione di vecchiaia INPS con decorrenza dal 56° anno di età, il 1 luglio 1995, quale iscritta al Fondo Telefonici per la durata complessiva di 16 anni e mesi 9, rientrasse nella fattispecie prevista dalla norma citata.

2. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l’INPS con un motivo. Ha resistito con controricorso M.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 3, 7 e 13 in quanto il diritto alla rivalutazione della retribuzione pensionabile non poteva essere riconosciuta a chi come la ricorrente avesse avuto accesso alla pensione di vecchiaia dal luglio 1995 vantando tutta la contribuzione maturata (16 anni e 9 mesi) al 31.12.1992, e nessuna contribuzione successiva nel Fondo. In tal caso il trattamento pensionistico deve essere computato per l’INPS secondo quanto previsto dall’art. 13 cit. applicando la normativa previgente al 1 gennaio 1993, non potendosi applicare il meccanismo di rivalutazione di cui all’art. 7, comma 4 (o dell’art. 3).

2.- Va premesso che la ricorrente ha maturato la propria contribuzione prima del 31.12.1992, nel periodo dal 1 febbraio 1958 al 16 aprile 1976, ed ha avuto accesso alla pensione di vecchiaia in pensione l’1.7.1995 una volta compiuti i 56 anni allora utili.

3.- Ciò detto, occorre prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3 (Pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.), all’art. 3 regola il concetto di Retribuzione pensionabile nei seguenti termini: 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 14 incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un’anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, commi 8 e 14 è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto”.

4. L’incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all’I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 11, e i redditi di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, comma 6, e art. 8, comma 4, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all’anno, di cui alla L. n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della 3. Per l’incremento del numero di settimane di riferimento e l’estensione dell’ambito di applicabilità dello stesso, vedi la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 17 e 18, retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall’Istat.

4.- L’art. 4, regola i requisiti reddituali per l’integrazione al trattamento minimo sostituendo con il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, commi 1, 1-bis e 2, art. 6, commi 1 e 2. Al comma 2 prevede che “rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1992”.

5.- Le norme sopra citate, entrambe richiamate a fondamento della domanda nella sentenza d’appello, non possono essere però applicate al caso di specie non trattandosi nè di lavoratrice iscritta all’Ago, nè di questione vertente in materia di integrazione al minimo, nè di pensione liquidata alla data del 31.12.1992.

6.- Viene in applicazione invece il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 7 che pure disciplina la nuova nozione di retribuzione pensionabile per lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, come la M. che era iscritta al Fondo Telefonici gestito dall’INPS. La norma prevede:

1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.

4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, tra l’anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle specifiche peculiarità ed alle particolari caratteristiche delle attività lavorative, per i soggetti di cui al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3 ratificato, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1952, n. 2388, trova applicazione il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 2, intendendosi il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto incrementato, con effetto dal 1 gennaio 1993, di 272 retribuzioni giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900 retribuzioni.

6. Per gli iscritti all’INPGI continua ad operare la disposizione di cui al D.M. 1 gennaio 1953, art. 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita alla media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.

7.- La ricorrente invoca il meccanismo della rivalutazione stabilito dall’art. 7, comma 4 appena citato, il quale però, come si evince da una interpretazione logico sistematica della stessa norma, postula l’attualità dell’iscrizione e non può applicarsi a chi non sia iscritto al Fondo al momento dell’entrata in vigore della riforma, non versandovi alcuna contribuzione successivamente al 31 dicembre 1992. La norma, si riferisce appunto, in ciascuna delle sue proposizioni, testualmente, agli “iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria” ai quali soltanto si applicano i nuovi meccanismi di determinazione della retribuzione (dei commi 1, 2 e 3) ed i connessi meccanismi di rivalutazione stabiliti dalla medesima normativa (nel comma 4), anche se l’iscritto può far valere al momento dell’entrata in vigore della riforma una anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni maturata in precedenza.

8.- D’altra parte ciò si evince anche dall’art. 13 del medesimo D.Lgs. cit. il quale stabilisce che l’importo della pensione relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 deve essere calcolato secondo il regime precedente. La previsione, invero, detta la “norma transitoria per il calcolo delle pensioni” e stabilisce: “Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.

9.- La stessa disciplina conferma, quindi, che la normativa in vigore prima della riforma (nella fattispecie la L. n. 1450 del 1956) resti confermata, in via transitoria, per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile anche per chi, non essendo ancora in servizio, avesse maturato la contribuzione utile sotto il vigore della precedente normativa. D’altra parte non avrebbe senso applicare tale disposizione solo pro quota per chi dopo la riforma abbia continuato a versare ulteriore contribuzione (come sembra letteralmente) e non applicarla invece a chi ha diritto ad un unico importo di pensione, perchè maturato esclusivamente secondo la contribuzione versata in precedenza.

10.- Inoltre, in mancanza di una conclusione nella direzione qui assunta, si perverrebbe al paradosso di pensioni liquidate (a chi avesse versato tutta la contribuzione utile al 31.12.1992) con l’applicazione congiunta sia dei più favorevoli meccanismi di calcolo delle retribuzioni pensionabili vigenti secondo le vecchie regole del Fondo Telefonici, sia del meccanismo di rivalutazione delle stesse retribuzioni che è però volto a compensare il nuovo più sfavorevole calcolo della retribuzione pensionabile introdotto dal D.Lgs. n. 503 del 1992 (anche per chi è iscritto a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria).

11.- Va pure chiarito che non rileva in senso contrario, a quanto qui statuito, la sentenza della Corte Costituzionale n.457/1992 richiamata nel controricorso, la quale non si occupa della questione in oggetto e non afferma nemmeno il principio di indiscriminata applicazione del più favorevole regime della rivalutazione stabilito dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 7, comma 4 a tutte le pensioni liquidate a partire dal 1993.

12.- In conclusione per le considerazioni qui esposte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da M.M..

13.- Le spese dell’intero procedimento devono essere compensate attesa l’incertezza che connota il quadro normativo di riferimento, testimoniata dall’alterno avvicendarsi degli esiti della causa nelle fasi del procedimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di M.M.. Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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