Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9032 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

S.F., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Elisabetta Udassi ed elettivamente domiciliato presso la

cancelleria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata il

07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere ANDRONIO Alessandro M..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Cagliari, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, se interpretato nel senso che consente al presidente della commissione territoriale di redigere il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale senza essere stato delegato a tale scopo e senza che il provvedimento rechi la sottoscrizione del segretario e, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale di tale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 24,97 e 111 Cost. e 6Cedu, trattandosi di disposizioni discriminatorie che violano il diritto di difesa, e la questione di legittimità costituzionale della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui non garantiscono tutela nella situazione di cui sopra; 2) la violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4, essendo stato tradotto in arabo, lingua del richiedente, il solo dispositivo del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione e non anche la motivazione; 3) l’erronea valutazione, ai fini della protezione sussidiaria, della situazione del Gambia, nonchè delle vicende narrate dal richiedente da cui emergeva la sua omosessualità; 4) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, art. 10, comma 2, art. 13 e dell’art. 6 della direttiva CEE n. 115 del 2008, nonchè l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla sussistenza dei presupposti del diritto di asilo, erroneamente pretermesso dalla Corte d’appello; 5) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, quanto alla valutazione del rischio soggettivo ai fini della richiesta protezione sussidiaria, nonchè quanto alla valutazione della situazione della Libia, paese di transito; 6) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 4 della direttiva CEE n. 115 del 2008, in relazione alla protezione umanitaria, non essendo stata valutata la situazione di vulnerabilità del ricorrente nel paese di origine; 7) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, in relazione alla mancata valutazione della situazione della Libia e dei traumi subiti dal ricorrente in tale paese di transito, ai fini della protezione umanitaria; 8) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione ai requisiti per la protezione sussidiaria, per la mancata considerazione della vicenda persecutoria personale narrata dal richiedente, essendosi i giudici di merito limitati a ritenere non credibili le sue affermazioni, senza adeguati approfondimenti istruttori d’ufficio; 9) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata considerazione della vulnerabilità del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. L’amministrazione intimata si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di doglianza – con cui si lamenta che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, sarebbe stato interpretato nel senso che consente al presidente della commissione territoriale di redigere il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale senza essere stato delegato a tale scopo e senza la sottoscrizione del segretario – è formulato in modo non specifico. La difesa non dimostra nè tantomeno prospetta di avere già proposto una tale censura di fronte alla Corte d’appello, nè allega l’atto amministrativo del quale lamenta l’illegittimità. E tale vizio di prospettazione si riverbera anche sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale, rendendole inammissibili, sotto il duplice profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza e del difetto di descrizione della fattispecie.

1.2. Il secondo motivo – riferito alla mancata traduzione della motivazione del provvedimento di diniego di protezione internazionale – è anche esso formulato in modo non specifico. Deve infatti ricordarsi che, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 2, n. 18643 del 08/09/2020, Rv. 659105; Sez. 6-1, n. 18723 del 11/07/2019, Rv. 654720). E nel caso di specie la parte non ha dedotto alcun vulnus, non avendo neanche richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, e non avendo prospettato di avere proposto una tale censura di fronte alla Corte d’appello.

1.3. Con il terzo motivo di doglianza si ribadisce, in sostanza, quanto già affermato di fronte ai giudici di merito circa una asserita situazione di persecuzione e minaccia alla quale il richiedente sarebbe sottoposto nel suo paese di origine (Gambia), per la sua omosessualità. Sul punto, il richiedente aveva riferito di essere ricercato, perchè sospettato di avere avuto rapporti omosessuali con un turista americano che aveva da noleggiato un motociclo presso la sua attività commerciale, aggiungendo che la polizia si era poi presentata al suo negozio e che egli aveva deciso di espatriare, temendo di essere sottoposto a sanzioni penali.

1.3.1. Deve premettersi che, in tema di protezione internazionale, l’orientamento omosessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità; ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d’ufficio, dal giudice di merito (Sez. 1, n. 7438 del 18/03/2020, Rv. 657482 – 01). E l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie l’omosessualità, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16), alla luce della Direttiva 2005/85, art. 13, par. 3, lett. a, e dell’art. 15, par. 3, lettera a, della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali (Sez. 1, n. 9815 del 26/05/2020, Rv. 657835 – 02).

1.3.2. Fatte queste premesse, deve rilevarsi che, sul punto della pretesa omosessualità del ricorrente, la sentenza impugnata reca una motivazione pienamente logica e coerente, laddove evidenzia, in totale continuità con l’ordinanza di primo grado, che egli ha fornito una versione dei fatti del tutto inattendibile, sia perchè contraddittoria, in quanto la circostanza di rapporti sessuali a pagamento con il turista americano non era stata riportata alla Commissione, sia perchè generica quanto a denunce e ricerche della polizia a suo carico o a carico del turista. Tale inattendibilità riguarda sia la realtà della condizione di omosessuale sia la sua eventuale percezione all’esterno, che avrebbe potuto in astratto portare ad atti persecutori e a rischi per l’incolumità fisica. A ciò deve aggiungersi che la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per le quali il Gambia non può ritenersi un paese in cui vi sia una persecuzione dell’omosessualità (pag. 5 della sentenza).

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

1.4. Le altre censure del ricorrente, relative alla mancata valutazione della situazione del paese di provenienza, ai fini dell’asilo, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, sono inammissibili. Nel ricorso non si deducono compiutamente profili di vulnerabilità o cause di potenziale persecuzione diversi dall’asserita (e non provata omosessualità), essendosi il ricorrente limitato a generici riferimenti. E la sua prospettazione, quanto alla mancata indagine d’ufficio sulla situazione del paese di provenienza si limita al profilo delle eventuali persecuzioni a danni di omosessuali; profilo reso irrilevante dalla sua inattendibilità. Parimenti generiche risultano le sue asserzioni relative a traumi che avrebbe subito durante il suo asserito transito in Libia.

Quanto allo specifico aspetto della protezione umanitaria, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, che – come visto – ha reputato non credibile la versione fornita dall’interessato e insussistenti situazioni di particolare pericolo, anche per gli omosessuali, nel paese di origine; cosicchè non può essere ritenuta configurabile alcuna vulnerabilità, nè vi è alcun rischio di trattamenti inumani in caso di rimpatrio nel paese di provenienza.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non avendo la controparte costituita formulato deduzioni.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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