Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9032 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SOTTOZERO DI GORGA LUISA & C. S.A.S. in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 40^, n. 20, depositata il 16.5.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la societa’ contribuente propose ricorso avverso provvedimento, D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002, con il quale l’Ufficio, sulla scorta di verbale di contestazione in esito ad accesso del 18.6.2004, le aveva irrogato sanzione amministrativa, per essersi avvalsa, dall’1.1.2004, dell’attivita’ lavorativa di lavoratrice, in nero, non risultante dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, ma, in esito all’appello della societa’ contribuente, la commissione regionale riformo’ parzialmente la decisione impugnata, rimodulando l’importo della sanzione irrogata con riferimento alla data di effettivo inizio dell’occupazione irregolare, dichiarata dalla lavoratrice come coincidente con il giorno dell’accesso, anziche’ alla data dell’inizio dell’anno;

– che, in particolare, il nucleo essenziale della motivazione delle sentenza impugnata, cosi’ testualmente recita: “La commissione, atteso che e’ pacifico che veniva svolta attivita’ lavorativa, ritiene che la dichiarazione resa dal lavoratore abbia valore confessorio e sia pertanto sufficiente a provare che l’inizio del rapporto di lavoro sia iniziato nella data dichiarata”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi.

– che la societa’ contribuente non si e’ costituita;

considerato:

che il primo motivo di ricorso, teso all’affermazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario, e’ inammissibile, posto che, in base a quanto puntualizzato dalle ss.uu., con le sentenze 24883/08 e 26019/08, nella specie, non risultando la questione ne’ agitata ne’ esaminata nei pregressi gradi del giudizio, ogni valutazione in merito alla giurisdizione risulta, in questa sede, preclusa;

osservato:

che, con gli ulteriori motivi di ricorso, l’Agenzia censura la decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, per aver ritenuto superata la presunzione (di assunzione nel primo giorno dell’anno dell’accertamento) di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002 (nei termini in cui dichiarato costituzionalmente legittimo da C. cost. 144/2005) in funzione della mera dichiarazione della lavoratrice;

considerato:

– che i motivi, che, per la stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;

– che occorre invero, in primo luogo, rilevare che, nel giudizio nei confronti del datore di lavoro, le dichiarazioni del lavoratore non assumono carattere tecnicamente “confessorio”, ma mero valore indiziario da valutarsi nel complesso degli elementi probatori disponibili;

– che, tanto puntualizzato, l’assunto superamento della presunzione di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 convertito in L. n. 73 del 2002, si rivela affermato in termini del tutto tautologici ed inappaganti, giacche’, in assenza di qualsiasi analisi critica della dichiarazione indicata in rapporto al complessivo quadro valutativo, non offrono alcuna possibilita’ di ricostruire e controllare idoneamente la ratio della decisione;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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