Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9032 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. I, 15/05/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/05/2020), n.9032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19001/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Zara n. 13, presso lo studio

dell’avvocato Rondinini Flavio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Bellasio Rosavio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano, Lodi, Monza e

Brianza; Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 612/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 febbraio 2017 con cui è stato dichiarato improcedibile il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l.. Il reclamo aveva ad oggetto la pronuncia di declaratoria di fallimento della società, resa dal Tribunale del capoluogo lombardo.

La Corte del merito ha fondato la sua pronuncia sul rilievo per cui la notifica dell’atto di reclamo aveva avuto luogo dopo la scadenza del termine di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza, prescritto dalla L. Fall., art. 18, comma 6.

2. – Il ricorso di (OMISSIS) si fonda su di un unico motivo. Non vi sono controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente denuncia per cassazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 152 e 156 c.p.c., oltre che della L. Fall., art. 18. Sostiene, in sintesi, che l’omessa notifica e il mancato rispetto del termine assegnato per il compimento di essa, in difetto di espressa sanzione, non comportano la nullità del ricorso che sia stato tempestivamente depositato; osserva inoltre che la predetta inosservanza nella fattispecie doveva ritenersi comunque sanata oltre che dal rispetto del termine dilatorio di trenta giorni, intercorrente tra la data della notificazione e quella dell’udienza, dalla costituzione in giudizio della controparte, che aveva ampiamente svolto le sue difese ed eccezioni. L’istante deduce, inoltre, che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per cui l’esigenza di tutela dell’aspettativa al consolidamento del provvedimento giudiziale dovesse prevalere su altri principi, come quello di conservazione degli atti giuridici.

2. – Il ricorso è inammissibile.

La sentenza resa dalla Corte di Milano è stata comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria di quell’ufficio il 15 febbraio 2017: lo rileva lo stesso istante. Come è stato osservato da questa Corte, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 197 del 2012, vi è perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione: in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento. Ne discende che la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; in senso conforme: Cass. 23 ottobre 2018, n. 26872; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27685; Cass. 19 settembre 2019, n. 23443).

3. – Il ricorso, che è stato notificato soltanto il 2 agosto 2017, è dunque tardivo.

4. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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