Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9032 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14771/2006 proposto da:

F.T.S. FERRAMENTI TENDE SOLE SAS (OMISSIS) in persona del

rappresentante legale pro tempore Sig. D.G.L., F.T.S. 2

FERRAMENTA TENDE SOLE 2 SAS (OMISSIS) in persona del

rappresentante legale pro tempore Sig. D.G.L.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio

dell’avvocato BOTTONI MAURO, che le rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LE ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei suoi

legali rappresentanti Dott. D.T.D. e Dott. S.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40,

presso lo studio dell’avvocato MORGANTI David, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1412/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 16/2/2005, depositata il

31/03/2005, R.G.N. 1252/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MAURO BOTTONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che si oppone alla richiesta di

interruzione nel merito il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29.9.94 la F.T.S. s.a.s. di Corigliano Stella conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma le Assicurazioni Generali s.p.a. per sentirla condannare al pagamento del residuo indennizzo, interessi e rivalutazione dovuti a seguito dell’incendio avvenuto in (OMISSIS) il (OMISSIS), assumendo di essere creditrice della somma di L. 138.625.952, concordata dai periti delle parti, di cui era stata corrisposta dalla compagnia solo la somma di L. 85.340.000 pari al valore delle merci distrutte.

La convenuta contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Con distinto atto la F.T.S. 2 s.a.s. di Corigliano Stella conveniva in giudizio le Assicurazioni Generali per sentirla condannare al risarcimento del residuo indennizzo dovutole, esponendo di essere creditrice della somma di L. 368.321.995, concordata dai periti delle parti, di cui era stata corrisposta dalla compagnia solo a titolo di acconto la somma di L. 170.799.710.

Anche in questo giudizio la convenuta contestava la fondatezza dell’avversa domanda.

Disposta la riunione dei giudizi, il Tribunale adito condannava le Generali al pagamento in favore della Fts degli interessi sulla somma capitale di L. 85.340.000 dal 18.8.90 al 3.6.94 ed in favore della Fts 2 degli interessi su L. 170.799.710 per lo stesso periodo, piu’ interessi su dette somme dalla pubblicazione della sentenza.

Le Generali proponevano appello, resistito dalle appellate, che proponevano appello incidentale: con sentenza depositata il 31.3.05, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del ricorso principale, rigettava le domande attrici, confermando l’ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c., il 2.3.95 nel secondo giudizio, nonche’ l’appello incidentale.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Fts e la Fts 2, con sei motivi, mentre le Generali hanno resistito con controricorso, depositando anche una memoria.

All’udienza del 23.2.2010 il difensore delle ricorrenti ha depositato in atti della documentazione da cui risulta l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese sia della soc. Fts che della soc. Fts 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1282 c.c., in relazione agli artt. 15 e 2 delle condizioni generali di assicurazione, nonche’ in relazione all’art. 591 c.p.p., in quanto il risarcimento doveva avvenire, quanto meno, all’esito della sentenza d’assoluzione del Tribunale di Roma del 27.11.92.

Con i motivi terzo e quarto lamentano la violazione dell’art. 1282 c.c., in relazione all’art. 15 delle c.g.a., laddove si afferma che la compagnia assicuratrice ha pagato puntualmente al verificarsi della condizione, nonche’ la contraddittorieta’ della motivazione laddove non si riconoscono gli interessi e la rivalutazione dalla sentenza assolutoria di secondo grado e cioe’ dal 25.2.94 al 30.5.94.

Con il quinto motivo deducono l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione laddove e’ stato ritenuto che le societa’ concedenti i beni in leasing fossero le uniche titolari dell’interesse al pagamento.

Con il sesto motivo denunciano infine la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ed omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla soccombenza per le spese di lite.

In via preliminare, si rileva che la documentazione prodotta dalla difesa delle ricorrenti all’udienza di decisione, e precisamente due visure della C.C.I.A.A. di Roma, deve ritenersi ritualmente ammessa ai sensi dell’art. 372 c.p.c., attenendo essa, all’ammissibilita’ del ricorso per cassazione.

Dalle due visure risulta, invero, che entrambe le societa’ ricorrenti sono state cancellate dal Registro delle Imprese in data 17.03.2006, per cui, secondo quanto statuito dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite Civili di questa Corte (sent. n. 4060 del 22.02.2010), “anche per le societa’ di persone, puo’ presumersi che la cancellazione della loro iscrizione nel registro delle imprese comporti la fine della loro capacita’ e soggettivita’ limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le societa’ di capitali e le cooperative…” (v. pag. 24 della sentenza stessa), e cio’ a decorrere dall’1.01.2004.

Consegue da quanto sopra rilevato che debba dichiararsi l’inammissibilita’ del presente ricorso, in quanto proposto da societa’ di persone che, per effetto della cancellazione della loro iscrizione nel registro delle imprese, avevano perduto la propria limitata soggettivita’ giuridica e, percio’, la relativa capacita’ processuale ancor prima della proposizione stessa del ricorso.

Concorrono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della presente decisione, per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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