Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9032 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9032 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
-z-lcorrente –

itít
t,

contro

LA MAREMMA srl,

rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe

Mirone e dall’avv. Giovanna Fondacaro ed elettivamente
domiciliata in Roma presso l’avv. Sergio Tropea, via di Casetta
Mattei n. 239;
– contruricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 308/18/08, depositata 1’11 dicembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30 aprile 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per la
ricorrente e l’avv. Giovanna Fondacaro per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per

Data pubblicazione: 06/05/2015

Definizione
dei
verbali
di
constatazione
art. 15 legge n.
289 del 2002

raccoglimento del ricorso.
SMIZMENID DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha confermato
l’annullamento, disposto in primo grado, dell’avviso di
accertamento ai fini dell’IRAP emesso a carico della srl
Mariarosa per l’anno 1998, ritenendo valida ed efficace la
n. 289, del processo verbale di constatazione in relazione alla
detta imposta.
Ha infatti ritenuto che la condizione, posta dal detto art.
15 al comma 6, secondo cui la definizione non si perfeziona se
essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli
atti indicati al coma 1, tra i quali, per quanto qui rileva, il
processo verbale di constatazione, non vada intesa nel senso che
tale atto, perché sia definibile, debba contenere specifici
rilievi concernenti la detta imposta, in quanto “un processo
verbale di constatazione non contiene mai rilievi né la
quantificazione delle maggiori imposte dovute”, non essendo
oltretutto in merito vincolante la circolare del 18 febbraio
2003, n. 22, richiamata dall’ufficio.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MDTIVI DELLA, DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione e
falsa applicazione dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002,
l’amministrazione ricorrente censura la decisione per non aver
considerato che il condono presentato per l’annualità 1998
ricomprendeva anche le imposte evase a titolo di IRAP, imposta in
relazione alla quale nessun rilievo era contenuto nel pvc, pur
prevedendo espressamente la norma in rubrica che la definizione
non si perfeziona ove l’istanza di condono sia fondata su dati o
rilievi non corrispondenti a quelli contenuti nel pvc, rilievi
che in materia di IRAP in tale atto erano del tutto assenti.
Il motivo è fondato.
Possono essere definiti, a norma dell’art. 15, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza applicazioni di
interessi, indennità di mora e sanzioni (oltre agli avvisi di

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definizione, ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002,

accertamento per i quali non sono ancora spirati i termini per la
proposizione del ricorso e gli inviti al contraddittorio di cui
agli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 218 del 1997 per i quali non è
ancora intervenuta la definizione), “i processi verbali di
constatazione relativamente ai quali, all’entrata in vigore della
presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio”.
La definizione dei processi verbali di constatazione, in

“mediante il pagamento, entro il 13 aprile 2003, di un importo
calcolato_ per l’imposta regionale sulle attività produttive, per
e le altre imposte indirette, riducendo del 50% la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso” (lett. a).
Il successivo coma 6 stabilisce infine che “la definizione
non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a
quelli contenuti negli atti indicati al canna l”.
Il giudice d’appello è quindi incorso nell’errore di
diritto ad esso addebitato, perché secondo il chiaro tenore della
normativa, quanto all’IRAP, per la definizione dei processi
verbali di constatazione occorre partire dalla “maggiore imposta
dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale”, ridurla del
50%, ed effettuare il pagamento della somma così dimezzata entro
il termine.
E’

perciò evidente che può accedersi alla definizione

agevolata del processo verbale di constatazione solo qualora, in
relazione alla specifica imposta, siano in tale atto formulati
rilievi e sia quantificata la maggiore imposta dovuta secondo gli
elementi emersi allo stato, e che tale definizione si perfeziona
con il pagamento di una somma calcolata, appunto, con riguardo
alla “maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati
nel verbale”.
Nel caso in esame è incontroverso che non furono formulati
nel verbale di constatazione rilievi relativi all’IRAP, sicché la
definizione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002 non
poté perfezionarsi in relazione a tale tributo, perché fondata
“su dati non corrispondenti a quelli contenuti” nel verbale di

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particolare, si perfeziona, secondo il successivo comma 4,

constatazione, vale a dire, per la detta imposta, nel caso di
specie, nessun dato.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
Così deciso in Roma il 30 aprile 2014.

tributaria regionale della Sicilia.

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