Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9031 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposta da:

D.D., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Elisabetta Udassi ed elettivamente domiciliato presso la

cancelleria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata il

28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere ANDRONIO Alessandro M..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Cagliari, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, se interpretato nel senso che consente al presidente della commissione territoriale di redigere il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale senza essere stato delegato a tale scopo e senza che il provvedimento rechi la sottoscrizione del segretario e, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale di tale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 24,97 e 111 Cost. e 6Cedu, trattandosi di disposizioni discriminatorie che violano il diritto di difesa, e la questione di legittimità costituzionale della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui non garantiscono tutela nella situazione di cui sopra; 2) la violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4, essendo stato tradotto in arabo, lingua del richiedente, il solo dispositivo del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione e non anche la motivazione; 3) l’erronea valutazione, ai fini della protezione sussidiaria, della situazione del Mali, nonchè delle vicende narrate dal richiedente; 4) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e art. 10, comma 2, art. 13 e dell’art. 6 della direttiva CEE n. 115 del 2008, nonchè l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla sussistenza dei presupposti del diritto di asilo, erroneamente pretermesso dalla Corte d’appello; 5) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, quanto alla valutazione del rischio soggettivo ai fini della richiesta protezione sussidiaria, nonchè quanto alla valutazione della situazione della Libia, paese di transito; 6) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 4 della direttiva CEE n. 115 del 2008, in relazione alla protezione umanitaria, non essendo stata valutata la situazione di vulnerabilità del ricorrente nel paese di origine; 7) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, in relazione alla mancata valutazione della situazione della Libia e dei traumi subiti dal ricorrente in tale paese di transito, ai fini della protezione umanitaria; 8) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione ai requisiti per la protezione sussidiaria, per la mancata considerazione della vicenda persecutoria personale narrata dal richiedente, essendosi i giudici di merito limitati a ritenere non credibili le sue affermazioni, senza adeguati approfondimenti istruttori d’ufficio; 9) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata considerazione della vulnerabilità del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. L’amministrazione intimata si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di doglianza – con cui si lamenta che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, sarebbe stato interpretato nel senso che consente al presidente della commissione territoriale di redigere il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale senza essere stato delegato a tale scopo e senza la sottoscrizione del segretario – è formulato in modo non specifico. La difesa non dimostra nè tantomeno prospetta di avere già proposto una tale censura di fronte alla Corte d’appello, nè allega l’atto amministrativo del quale lamenta l’illegittimità. E tale vizio di prospettazione si riverbera anche sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale, rendendole inammissibili, sotto il duplice profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza e del difetto di descrizione della fattispecie.

1.2. Il secondo motivo – riferito alla mancata traduzione della motivazione del provvedimento di diniego di protezione internazionale – è anche esso formulato in modo non specifico. Deve infatti ricordarsi che, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 2, n. 18643 del 08/09/2020, Rv. 659105; Sez. 6-1, n. 18723 del 11/07/2019, Rv. 654720). E nel caso di specie la parte non ha dedotto alcun vulnus, non avendo neanche richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, e non avendo prospettato di avere proposto una tale censura di fronte alla Corte d’appello.

1.3. Gli altri motivi, possono essere trattati congiuntamente – perchè attengono alla portata del narrato del richiedente, nonchè alla situazione del paese di provenienza e del paese di transito e alla vulnerabilità del richiedente stesso – sono inammissibili.

Quanto alla situazione del paese di provenienza, la difesa sostanzialmente non contesta l’ampia motivazione della sentenza impugnata, la quale basandosi sulle fonti, anche non governative, più aggiornate, evidenzia come la stessa non sia di violenza generalizzata o di particolare rischio nell’area del Mali nella quale l’interessato è nato ed ha sempre vissuto (regione del Kayes). Quanto al narrato del richiedente, la prospettazione difensiva non prende in considerazione la motivazione del provvedimento impugnato, la quale risulta pienamente logica e coerente, laddove evidenzia, in totale continuità con l’ordinanza di primo grado, che l’interessato ha fornito una versione dei fatti dalla quale emerge l’insussistenza di un pericolo per lo stesso, perchè egli, originario della regione del Kayes, si sarebbe trovato a Gao (ovvero in un’area pericolosa e instabile) per lavoro e, spaventato dall’uccisione della madre del suo datore di lavoro, sarebbe scappato da Gao ma, per sua scelta, non sarebbe tornato nella regione del Kayes, pur essendo quest’ultima esente da situazioni di particolare instabilità. Nè il ricorrente ha dichiarato di avere sviluppato un legame con la Libia, paese di transito, cosicchè le eventuali persecuzioni subite in tale paese – peraltro meramente asserite dall’interessato – sarebbero comunque irrilevanti ai fini della protezione richiesta. Del tutto generiche risultano, infine, le affermazioni difensive riferite alla situazione di rischio e alla vulnerabilità del soggetto, anche sotto il profilo dei traumi che lo stesso avrebbe subito nel corso della sua migrazione, risultando, anzi, un radicamento dello stesso, proprio nel paese di provenienza, dove questo ha lasciato la famiglia di origine e l’attività lavorativa.

Del resto, quanto allo specifico aspetto della protezione umanitaria, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); valutazione comparativa che, come visto, è stata compiutamente effettuata dalla Corte d’appello.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non avendo la controparte costituita formulato deduzioni.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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