Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9031 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 240/2006 proposto da:

V.D. (OMISSIS), V.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TRASONE

8/12, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE Ciriaco, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IAMICELLA PATRIZIA

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI-ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei suoi

legali rappresentanti pro tempore Dott. C.T. e Dott.

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DEI

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI

Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.G., FALLIMENTO BASSI AUTOTRASPORTI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2837/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 28/9/2004, depositata il 05/11/2004,

R.G.N. 1748/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato ERCOLE FORGIONE per delega dell’Avvocato CIRIACO

FORGIONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.6.02 il Tribunale di Busto Arsizio, decidendo nella causa promossa da V.D. e V.M. nei confronti di B.G., della Assicurazioni Generali s.p.a., nonchè del Fallimento Bassi Autotrasporti s.p.a., rimasto contumace, respingeva la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale accaduto in (OMISSIS) il (OMISSIS).

I V. proponevano appello, resistito dal B. e dalle Assicurazioni Generali, mentre il Fallimento restava contumace.

Con sentenza depositata il 5.11.04, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava che il sinistro si era verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti, quanto a 1/3 a carico di B.G. e quanto a 2/3 a carico di V.M., e che quest’ultimo era stato integralmente risarcito, respingendo la domanda proposta da V.D..

Avverso tale sentenza i V. hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, mentre hanno resistito con controricorso al gravame le Assicurazioni Generali.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati B. e Fallimento Bassi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente escluso che sussistesse la prova dei danni subiti dall’autoveicolo Ford Escort di proprietà di V.D. ed avendo la stessa illogicamente ritenuto che la somma di L. 40 milioni, ricevuta da V.M., dovesse considerarsi satisfattiva dei danni dal medesimo sofferti, senza inoltre pronunciarsi in relazione al danno morale sofferto da V.M..

Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., e contraddittorietà ed assoluto difetto di motivazione circa un punto decisivo, per avere la Corte territoriale, nonostante l’integrale accoglimento della domanda avanzata da essi ricorrenti, condannato gli stessi al pagamento delle spese di lite del giudizio d’appello, nonchè omesso di provvedere circa la richiesta di condanna di controparte anche alle spese del giudizio di primo grado.

1. Il primo motivo è infondato.

E’ pacifico, infatti, che la valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e si sottrae, quindi, ad ogni sindacato di legittimità quando il relativo convincimento risulti immune da vizi logici ed errori giuridici.

1.1. Ciò premesso, si rileva che il mancato riconoscimento del diritto di V.D. al risarcimento dei danni materiali subiti dall’autovettura Ford Escort è stato giustificato dalla sentenza impugnata con la mancanza di valida prova dei danni stessi.

La circostanza che tale motivazione debba ritenersi assolutamente corretta ed adeguata è dimostrata dal fatto che, a fronte della suddetta argomentazione che – come è stato detto – rientra nel normale potere discrezionale di valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di merito, i ricorrenti non sono stati in grado di opporre o almeno indicare prove, trascurate dai giudici di merito del primo e del secondo grado, che dimostrassero l’entità dei danni in questione.

Questo valore non può, infatti, essere riconosciuto sia alla ricevuta fiscale relativa al recupero, al parcheggio ed alla custodia della vettura che alle annotazioni risultanti dal certificato di proprietà della stessa o alle risultanze dell’ispezione presso il P.R.A.: documenti di cui, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, non è stato riprodotto il tenore esatto in modo da consentire al giudice di legittimità (cui è precluso istituzionalmente di ricercare direttamente le prove negli atti di causa) di valutarne la pertinenza e la decisività (cfr. Cass. n. 13953/2002).

Nè può attribuirsi valenza di prova circa l’entità dei danni stessi alla comunicazione del 7.2.00 di offerta, da parte della compagnia assicuratrice, ai V. della somma di L. 40.000.000, non risultando anche in questo caso riprodotto il tenore esatto del documento nè indicato l’ammontare preciso di quanto sarebbe stato offerto a titolo di risarcimento dei danni riportati dall’autovettura.

1.2. La conclusione poi che V.M. sia stato integralmente risarcito dalle Assicurazioni Generali in ragione del riconosciuto concorso di colpa trova la sua piena giustificazione nella considerazione, assolutamente logica e corretta, che, ammontando a Euro 51.613,81 la somma spettante per l’intero al danneggiato in moneta del dì del fatto, la somma corrisposta di L. 40 milioni copra integralmente il terzo di detta somma a lui dovuto.

1.3. Va aggiunto, per completezza di motivazione, che non può essere presa in esame la doglianza circa la mancata pronuncia, da parte della Corte di merito, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale, in quanto la censura in questione andava dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, come nullità della sentenza e del procedimento, e non già ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (v.

Cass. n. 604/2003).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va rilevato, in primo luogo, che la condanna dei V. alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado trova la sua piena e legittima giustificazione nella loro sostanziale e formale soccombenza in tale giudizio, atteso che, al di là dell’avvenuto riconoscimento che il sinistro de quo si era verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti, era stato in concreto ritenuto che – essendo stato V.M. integralmente risarcito dall’impresa assicuratrice – “pertanto la sua domanda non potrà formare oggetto di accoglimento” (come si legge a pag. 8 della sentenza impugnata), mentre la domanda proposta da V.D. era stata formalmente rigettata.

Nè può darsi rilevanza alla doglianza circa l’asserita omessa statuizione sulla richiesta di vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, in quanto, anche prescindendo dall’osservare che la censura non è stata fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, è evidente che la Corte territoriale ha implicitamente disatteso tale richiesta nel merito, ponendo a carico dei ricorrenti soccombenti le spese del giudizio di appello e confermando le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione tra le parti costituite.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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