Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9031 del 12/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9031 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 16891-2011 proposto da:
BURGARELLO

ROBERTA

BRGRRT82056C342M,

BURGARELLO LIANA BRGLNI75A67C342F, BURGARELLO
SABRINA BRGSRN73C44C342X, BURGARELLO LUIGI
BRGLGU76M31C342K, BURGARELLO SAVERIO
BRGSVR78E22C342G eredi legittimi di Mussomeci Elena,
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. FARACI
ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
COMUNE DI CALASCIBETTA;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/04/2013

avverso la sentenza n. 129/2010 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 4.6.2010, depositata il 25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Ric. 2011 n. 16891 sez. M2 – ud. 14-02-2013
-2-

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.

– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:
«Con sentenza del 17 ottobre 2000 il Tribunale di Enna condannò Antonio Burgarello, Rita
Maria Salvina Burgarello ed Elena Mussomeci, in
solido, a pagare al Comune di Calascibetta la
somma di lire 33.629.395, oltre agli interessi, a
rimborso di un pari importo che l’ente aveva
speso per il consolidamento di un muro pericolante, essendo rimasta ineseguita il provvedimento
con cui era stata ordinata ai proprietari del
manufatto l’esecuzione di tali lavori.
Adita dai soccombenti, la Corte d’appello di
Caltanissetta, con sentenza del 25 giugno 2010 ha
parzialmente riformato la decisione, rigettando
la domanda del Comune nei confronti di Antonio
Burgarello e Rita Maria Salvina Burgarello,
nonché riducendo al 55% della somma suddetta la
condanna di Elena Mussomeci, e per lei del suoi
eredi Sabrina Burgarello, Liana Burgarello, Luigi
Burgarello, Saverio Burgarello e Roberta Burga16891/2011

380-bis c.p.c;

rello.
Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Le altre parti non

legittimità.

Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazione i ricorrenti lamentano che la Corte
d’appello ha erroneamente e ingiustificatamente
ritenuto che la loro dante causa fosse comproprietaria del muro in questione e fosse tenuta
quindi alla sua riparazione. Si sostiene che la
motivazione della decisione è «omessa, insufficiente e contraddittoria», in quanto 11 giudice
di secondo grado: – ha trascurato di considerare
che la condominialità del manufatto doveva essere
esclusa, stante la sua funzione di sorreggere un
sovrastante giardino di proprietà altrui; è
incorso in una incoerenza logica, riconoscendo
che non vi era prova della qualità di comproprietari degli altri destinatari dell’ordinanza di
ripristino emessa dal Comune, non potendosi tale
prova ricavare da una scrittura di impegno all’esecuzione del lavori, firmata (anche) da Elena
Mussomeci.
16891/2011

2

hanno svolto attività difensive nel giudizio di

La doglianza appare priva del requisito della
pertinenza alla ratio decidendi posta a base
della sentenza impugnata, con la quale il primo

quale si prospettava la tesi ora riproposta in
sede di legittimità) è stato dichiarato inammissibile perché concretante una eccezione “nuova”,
come tale preclusa nel giudizio di secondo grado.
A questo proposito, nessuna concreta e specifica
censura è stata formulata dai ricorrenti.
Nel contesto del ricorso Sabrina Burgarello,
Liana Burgarello, Luigi Burgarello, Savero Burgarello e Roberta Burgarello si dolgono anche della
mancata rideterminazione, da parte della Corte
d’appello, del quantum sia del credito vantato
dal Comune sia dei relativi interessi.
La deduzione risulta affetta da genericità,
non essendo state rivolte critiche di sorta a
quanto è stato esposto nella sentenza impugnata
circa la dimostrazione dell’importo dovuto, data
dal Comune mediante la produzione della nota
spese del lavori, della deliberazione di approvazione della contabilità finale, della fattura
dell’impresa esecutrice; né i ricorrenti hanno
chiarito alcunché in ordine al loro accenno agli
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3

motivo dell’appello di Elena Mussomeci (con il

interessi.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5 , seconda

– le parti non si sono avvalse delle facoltà
di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie;
– il ricorso viene pertanto rigettato;
– non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha
svolto attività difensive;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Roma, 14 febbraio 2013
Il Presidente
(Umberto Gol oni)

ipotesi, c.p.c.»

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