Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9031 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9031 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

società di persone
soci
litisconsorzio
necessario

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è damiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– riccrrente –

,Pt

ccotro
IMPRESA PENNACCEI CESARE srl, ora CCP srl, rappresentata e difesa

dall’avv. Francesco D’Ayala Valva, presso il quale è domiciliata
in Roma al viale Parioli n. 43;
– contrcricarrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 494/39/06, depositata 1’11 dicembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 marzo 2014

dal

Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto ‘Procuratore
Generale Dott. Giovanni – Giacalone, Che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Data pubblicazione: 06/05/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che, nel giudizio
promosso dalla srl Impresa Pennacchi Cesare avverso l’avviso di
accertamento dell’IRPEF per il 1997, con il quale era stato
determinato un maggior reddito di partecipazione nella società
Calcestruzzi Tor San Lorenzo a seguito della rettifica del
di costi indeducibili, ha rigettato l’appello dell’ufficio sul
rilievo che, essendo stato nella medesima data discusso e
rigettato l’appello concernente l’accertamento del reddito
sociale della partecipata per non essere state ritenute “valide
leargomentazioni’addotte dall’Agenzia delle entrate di Latina”,
“considerato che l’Impresa Pennacchi Cesare srl ha una quota di
partecipazione del 15,84% in suddetta società, va analogamente
rigettato l’appello riguardante il reddito di partecipazione”.
La società contribuente resiste con controricorso.
All’udienza del 27 marzo 2014, il Collegio rilevava dovesse
porsi la questione del litisconsorzio necessario tra società di
persone e soci, e riservava perciò la decisione a norma dell’art.
384, terzo coma, cod. proc. civ., assegnando al P.M. e alle
parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione alla parte
non presente, essendo stato formulato il rilievo in udienza, per
il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione.
Il giorno 11 marzo 2015 il Collegio si convocava nuovamente
nella medesima composizione per deliberare.
MDTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che il giudizio ha ad
oggetto l’accertamento del reddito di partecipazione alla società
Calcestruzzi Tbr San Lorenzo, che risulta (dall’avviso di
accertamento; dall’atto di appello; più generica la sentenza
impugnata, che la indica come “Soc.”) essere società in
accomandita semplice, vale a dire una società di persone; il
giudizio si è quindi svolto solo nei confronti di uno dei
soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti
i litisconsorzi necessari, ed è pertanto affetto da nullità
assoluta.

2

reddito d’impresa di quest’ultima mediante recupero a.tassazione

Ciò in quanto, “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta ‘ controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’ art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno
2008, n. 14815).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi
di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente
recente.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la
causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina.
3

avverso un soloavviso di rettifica, da uno dei soci o dalla

MENTIEWIREGUMAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4119136
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERJA TU:WARM
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2014 ed, in seconda convocazione,

1’11 marzo 2015.

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