Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9030 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RISTORANTE ALL’ANTICA SEGHERIA DI POLLI DARIO & C, in persona

del

legale rappresentante pro tempore, e P.D. elettivamente

domiciliati in Roma, via Albenga n. 45, presso lo studio dell’avv.

Colini Claudio, che la rappresentata e difende unitamente all’avv.

Dies Giovanni;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di

secondo grado di Trento, sez. 1^, n. 39, depositata il 20.5.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la societa’ ricorrente, l’avv. Giovanni Dies;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso, in aderenza alla relazione, per

la declaratoria dell’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che i soggetti indicati in epigrafe proposero ricorso avverso provvedimento, D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002, con il quale l’Ufficio, sulla scorta di verbale di accertamento redatto da ispettori provinciali del lavoro in esito ad accesso del 13.8.2002, aveva irrogato sanzione amministrativa, per essersi avvalsi, dall’1.1.2002, dell’attivita’ lavorativa di lavoratori, in nero, non risultanti dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione di secondo grado;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, i sanzionati hanno proposto ricorso per cassazione in sei motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso e’ inammissibile, in quanto redatto mediante giustapposizione in fotocopia della sequenza dei pregressi atti processuali (cfr. Cass., ss.uu. 16628/09 e, sez. 5^, 15180/10);

– che i motivi di ricorso proposti dai contribuenti sono, altresi’, inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

che infatti, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non puo’ essere meramente generico e teorico ma deve essere specificamente calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v.

Cass. s.u. 3519/08); mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, e’ violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

osservato inoltre:

che, a prescindere dalle precedenti assorbenti considerazioni, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso, teso all’affermazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario, e’ inammissibile, posto che, in base a quanto puntualizzato dalle ss.uu., con le sentenze 24883/08 e 26019/08, nella specie, non risultando la questione ne’ agitata ne’ esaminata nei pregressi gradi del giudizio, ogni valutazione in merito alla giurisdizione risulta, in questa sede, preclusa;

che gli altri motivi – con cui la societa’ contribuente censura la decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, per non aver ritenuto superata la presunzione (di assunzione nel primo giorno dell’anno dell’accertamento) di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002 (nei termini in cui dichiarato costituzionalmente legittimo da C. cost. 144/2005) anche in funzione della dichiarazioni in proposito rese dagli stessi lavoratori e riportati nel p.v.c. – risultano, inoltre, infondati, posto che le dichiarazioni dei lavoratori, costituendo meri dati di valutazione da inquadrarsi, nell’ambito del processo di formazione del libero convincimento del giudice, nella globalita’ gli elementi probatori disponibili e non acquisendo valore probatorio privilegiato per il fatto di esser stati riportati in p.v.c., non possono reputarsi di per se’ idonei al superamento della presunzione di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002 (nei termini in cui dichiarato costituzionalmente legittimo da C. cost. 144/2005);

ritenuto:

che il ricorso va, conseguentemente, disatteso nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la societa’ contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la societa’ contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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