Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9030 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28494/2006 proposto da:
CHARLIE PUB SAS DI REGINATO DANIELA & C. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante R.D., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA M. DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI
ROBERTO, rappresentata e difesa dagli avvocati CURATO Francesco,
TODARO VINCENZO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.F. SYSTEM SRL (OMISSIS) in persona del suo legale
rappresentante Sig.ra V.P., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato DOSI
Gianfranco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BELLOSI EMILIA giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 760/2005 del GIUDICE DI PACE di TREVISO,
emessa il 12/7/2005, R.G. 1112/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
22/02/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l’Avvocato PIETRO MARCELLO TROTTA per delega dell’Avvocato
FRANCESCO MARIA CURATO;
udito l’Avvocato GIANFRANCO DOSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12 luglio 2005 il giudice di pace di Treviso, nell’ambito di una pronuncia secondo equità ex art. 113 c.p.c., ha dichiarato che il precetto notificato da AF System s.r.l. alla società Charlie Pub s.a.s. doveva considerarsi perento e che pertanto non vi era alcun interesse della parte attrice in merito alla validità dell’atto.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Charlie Pub s.a.s..
AF System resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Esso, infatti, è stato notificato il 10 ottobre 2006, a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 12 luglio 2005, e dunque quando la parte era già decaduta dal diritto di proporlo.
Nè può1 giovare alla parte ricorrente la protrazione di 46 giorni corrispondente alla sospensione feriale dei termini processuali disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, perchè questa non si applica nei procedimenti di opposizione all’esecuzione (L. n. 742 del 1969, art. 3 e art. 92 ord. giud.).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure relativamente ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 ord. giud. (Cass. 6 dicembre 2002 n. 17440).
Tanto rilevato, non occorre prendere posizione in ordine alla questione della possibilità di equiparare la lettura della decisione, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., alla notificazione della stessa, ai fin:. della decorrenza del termine breve per la impugnazione della decisione. (Sul punto, in vario senso, cfr., da ultimo, Cass. 28 maggio 2009 n. 12515, tuttavia v. in precedenza Cass. 16304 del 2007, 18743 del 2007).
Considerato che la tardività del ricorso è stata rilevata. di ufficio – e non eccepita dalla parte controricorrente – sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010