Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9030 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10245/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R., P.A., P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi dall’avvocato

LORIANO MACCARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 507/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Arezzo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.S., A. e R. contro un avviso di liquidazione imposte di registro, ipotecarie e catastali, comprensive di interessi e sanzioni, con riferimento ad un atto del 20 maggio 2005;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato come, in base all’atto di compravendita, risultassero tre unità immobiliari distinte, che avevano ciascuna superficie inferiore a mq. 240. Fra l’altro, l’accertamento contestato avrebbe trovato fondamento in un classamento posteriore, non valevole nei confronti dei contribuenti;

Rilevato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 1, nota 2 bis, tabella parte 1^ allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6: la CTR avrebbe dovuto attribuire rilievo alle caratteristiche dell’immobile. In particolare, trattandosi di un acquisto contemporaneo di più immobili, le condizioni per usufruire delle agevolazioni avrebbero dovuto essere valutate in relazione alla nuova unità immobiliare e non all’acquisto dell’immobile da accorpare. Ed, essendo la superficie utile pari a mq. 257, si sarebbe dovuto parlare di abitazione di lusso;

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si invoca la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, avendo la CTR escluso la possibilità di un classamento posteriore, laddove gli stessi acquirenti avevano dichiarato di volersi avvalere del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, il che avrebbe implicato la possibilità dell’accertamento di una maggior imposta dovuta, in base all’accatastamento conseguente alla fusione;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che la CTR – ribadendo sul punto l’accertamento di fatto già operato dalla CTP – ha affermato che si trattava di tre unità immobiliari distinte, aventi ciascuna superficie inferiore a mq. 240. Invero, come emerge dalla parte narrativa della stessa sentenza, “i ricorrenti avevano acquistato pro-indiviso ed in ragione di un terzo, l’unità immobiliare, con l’intento di addivenire in tempo successivo alla divisione della stessa in tre appartamenti, da adibire ad abitazione principale di tre distinte famiglie”;

che la suddetta impostazione non considera la superficie utile all’esito dell’unificazione;

che, in altri termini, la CTR avrebbe dovuto accertare se entro il termine di tre anni dalla registrazione, così come disposto dall’art. 1 della tariffa allegata al T.U.I.R. – fosse stato dato effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali e se l’alloggio così complessivamente realizzato rientrasse, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13, nella tipologia degli immobili “non di lusso” (Sez. 5, n. 6613 del 23/03/2011);

che anche il secondo motivo è fondato, giacchè in tema di imposta di registro, qualora l’acquirente di un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita abbia dichiarato nell’atto di acquisto di volersi avvalere della valutazione automatica, avanzando contestuale richiesta per l’attribuzione della rendita catastale, ed il valore dichiarato risulti, dopo l’attribuzione di questa, inferiore a quello determinabile in base alla nuova rendita secondo il criterio automatico, l’Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta dovuta, atteso che la liquidazione avviene, in tal caso, sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell’immobile, mentre il detto Ufficio non deve fare altro che calcolare la maggiore imposta dovuta sulla base di detto criterio (Sez. 5, n. 2210 del 01/02/2006);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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