Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 903 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 24/09/2020, dep. 20/01/2021), n.903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5767/2019 proposto da:

B.M.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Roppo Francesco, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3018/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, accogliendo l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno, ha riformato l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto la protezione umanitaria al sig. B.M.L., nato in (OMISSIS), il quale aveva riferito di essere fuggito appena quindicenne dal suo Paese dopo aver partecipato ad una manifestazione politica a sostegno del partito avverso a quello di governo, tenutasi il (OMISSIS) nello stadio della capitale (OMISSIS), nel corso della quale il padre era rimasto ucciso e la sorella era stata violentata, a seguito dell’intervento delle forze armate che avevano compiuto atti di violenza, sparando sui manifestanti.

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato ad un unico motivo, corredato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il motivo di ricorso – rubricato come violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – denunzia in via preliminare la mancanza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo al diniego della protezione umanitaria (invece motivatamente riconosciuta dal giudice di primo grado), tanto più per avere la stessa Corte d’appello dato atto che, sia la Commissione territoriale, sia il Tribunale, avevano ritenuto che le dichiarazioni del richiedente fossero coerenti, plausibili e rispondenti ai criteri legali di affidabilità fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

4. La censura è fondata, in quanto la motivazione della sentenza impugnata – al di là dello svolgimento di ulteriori considerazioni generiche e astratte – si riduce sostanzialmente alle seguenti, lapidarie, affermazioni: “Non ritiene la Corte che i motivi esposti dal primo Giudice rendano applicabile la tutela residuale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 (…). Nè rileva ex sè il grado di integrazione sociale raggiunto dal richiedente”.

5. Al riguardo occorre rammentare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (per tutte v. Cass. Sez. U., 8053/2014).

6. Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata risulta palesemente apparente in punto di protezione umanitaria, astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U., 29459/2019).

7. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di

Bologna, in diversa composizione, anche che per la statuizione sulle

spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche

sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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