Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 903 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 903 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA
sul ricorso 10192-2009 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, già RAI – Radiotelevisione Italiana
Società per Azioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio
2013
3212

dell’avvocato GEREMIA RINALDO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ASSENOVA MILKA C.F. SSNMLK46C61Z104G;

Data pubblicazione: 17/01/2014

– intimata Nonché da:
ASSENOVA MILKA C.F. SSNMLK46C61Z104G, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo

rappresenta

e

D’AMATI

difende

DOMENICO,

unitamente

che

la

all’avvocato

COSTANTINI CLAUDIA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentali,contro

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, già RAI – Radiotelevisione Italiana
Società

per

Azioni,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, eli .MenAllab iLiC1 ai •
VIA
%.5‘to~iYA.A.,4L
EII1DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato
GEREMIA RINALDO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 651/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/05/2008 R.G.N. 8850/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato GEREMIA RINALDO;
udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

studio dell’avvocato

Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del
principale,

secondo motivo del

assorbito

,il

terzo,

ricorso
rigetto

dell’incidentale.

Udienza del 12 novembre 2013 — Aula A
n. 4 del ruolo — RG n. 10192/09
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata 1’8 maggio 2008): 1) accoglie, per quanto
di ragione, l’appello principale di RAI — Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in poi: RAI) avverso
la sentenza del Tribunale di Roma del 18 giugno 2004 (che conferma per il resto, cioè per il capo
della condanna al pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio a decorrere dal 13 dicembre
2001) e conseguentemente dichiara la nullità dei sei contratti a termine intercorsi tra le parti a
decorrere dal 19 dicembre 1983 (di cui l’ultimo in atto de jure al momento dell’emanazione della
sentenza di appello) qualificandoli come fonti di distinti rapporti a tempo indeterminato; 2) dichiara
il diritto di Milka Assenova all’inquadramento come programmista regista di 3° livello dall’8
febbraio 2000; 3) in accoglimento dell’appello incidentale dell’Assenova, condanna la RAI al
pagamento in favore della controparte delle differenze retributive — da liquidare in separato giudizio
— derivanti da ricostruzione della carriera e scatti di anzianità, in relazione alla qualifica sopra
riconosciuta con l’anzidetta decorrenza; 4) condanna la RAI anche al pagamento delle retribuzioni
maturate negli intervalli di tempo compresi tra i sei contratti a tempo determinato sopra considerati,
con gli accessori di legge.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) vanno respinti, in base al diritto vivente, i motivi di appello della RAI relativi al carattere
della temporaneità delle prestazioni, della specificità dei programmi e del nesso diretto tra l’attività
prestata e lo spettacolo, senza considerare il contributo creativo della realizzazione del programma;
b) peraltro, come accaduto in analoghe controversie, anche in questo giudizio la RAI non ha
dato prova del “nesso di specificità” , non essendo a tal fine sufficiente fare riferimento ad un
generico apporto creativo connesso con le mansioni;
c) l’eccezione di prescrizione della RAI riguardante i crediti anteriori al 31 dicembre 1996 è
infondata perché, diversamente da quanto sostenuto dalla società, il termine di prescrizione poteva
decorrere solo dalla cessazione del rapporto, visto che tale rapporto, nel suo concreto atteggiarsi era
caratterizzato da una situazione di metus della lavoratrice, sottoposta al continuo rischio del
mancato rinnovo dei contratti a termine;
d) anche l’eccezione di compensazione della RAI deve essere respinta, in quanto, per effetto
della dichiarazione dell’esistenza di tre rapporti a tempo indeterminato, tutte le somme corrisposte,
diverse dalla pura e semplice retribuzione, devono essere considerate acconti sul TFR e, come tali,
non vanno restituite dalla lavoratrice;
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e) va anche respinta l’eccezione della RAI secondo cui il rapporto sarebbe cessato per mutuo
consenso, in quanto il periodo di tempo che la Assenova ha lasciato trascorrere prima di contestare
la cessazione del rapporto, ampiamente nei limiti prescrizionali, non può da solo assumere il
significato di rinuncia o di acquiescenza, perché ciò sarebbe incompatibile con la stessa ratio
dell’istituto della prescrizione;

g) conseguentemente deve ritenersi che, tra le parti, siano intercorsi sei distinti rapporti di
lavoro a tempo indeterminato nei seguenti periodi: 19 dicembre 1983-30 giugno 1984; 14 aprile
1985-15 ottobre 1985; 4 giugno 1986-13 giugno 1988; 3 marzo 1989-4 dicembre 1993; 9 ottobre
1995-30 marzo 1996; 8 febbraio 1997- a tutt’oggi;
h) è fondato il motivo dell’appello incidentale relativo al diritto alla retribuzione negli
intervalli compresi tra i contratti a tempo determinato inclusi nei periodi rispettivamente sopra
indicati, visto che tali intervalli, essendo normalmente pari a pochi mesi e coincidenti con
l’interruzione estiva del programma di volta in volta considerato, possono far presumere la
sussistenza dell’offerta della prestazione da parte della lavoratrice;
i) va, inoltre, rilevato che, per dieci contratti stipulati a decorrere dal 7 ottobre 1991, la
Assenova ha avuto la qualifica di programmista regista, tuttavia la relativa disciplina contrattuale
richiede il requisito della continuità delle prestazioni, per il passaggio dal 4 0 al 3 0 livello e, nella
specie, essendosi esclusa l’unitarietà del rapporto, tale requisito può considerarsi realizzato solo per
il periodo 8 febbraio 1997-5 ottobre 2001;
1) quindi, la lavoratrice ha diritto al suddetto inquadramento superiore soltanto a decorrere
dall’8 febbraio 2000, con conseguente diritto alle differenze retributive corrispondenti alla
ricostruzione della carriera e agli scatti di anzianità.
2.— Il ricorso della RAI s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con
controricorso, Milka Assenova, che propone, a sua volta ricorso incidentale per tre motivi, cui
replica la RAI con controricorso.
La lavoratrice deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza.
I — Sintesi dei motivi di ricorso2rincipale
1.- Il ricorso principale è articolato in tre motivi, formulati in conformità con le prescrizioni di
cui all’art. art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
2

O l’eccezione stessa è, invece, fondata per quel che riguarda il rilievo da attribuire alle
interruzioni di un anno o più per alcuni rapporti idonee a far presumere la volontà delle parti di
interrompere la collaborazione, tanto più che le nuove assunzioni sono sempre state fatte per
programmi diversi;

1.1.— Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 230 del 1962, come
novellata dalla legge n. 266 del 1977, nonché dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, anche con
riferimento all’Accordo sindacale del 5 aprile 1997.

1.2.— Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. nonché degli artt. 2094 e 2697 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata ove ha accertato il diritto della lavoratrice ad ottenere il
pagamento delle retribuzioni relative agli intervalli non lavorati sul presupposto della sussistenza
presuntiva di una offerta delle prestazioni in considerazione dell’entità minima di detti intervalli e
del fatto che essi normalmente siano coincisi con la sospensione estiva della programmazione.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 9 del CCL, in relazione con la declaratoria delle mansioni del
programmista regista e in riferimento all’art. 2103 cod. civ.
Si sostiene che la normativa contrattuale invocata non prevede alcun meccanismo di
progressione automatica della carriera, richiedendo invece una analitica valutazione di merito, di cui
nella sentenza impugnata non si darebbe conto.

Sintesi dei motivi di ricorso incidentale

2.- Anche il ricorso incidentale è articolato in tre motivi, ugualmente formulati in conformità
con le prescrizioni di cui all’art. art. 366-bis cod. proc. civ.
2.1.— Con il primo motivo (condizionato) si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2909
cod. civ. b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo.
Si sostiene che la Corte d’appello non si sia pronunciata sull’eccezione preliminare e decisiva
ritualmente proposta dalla lavoratrice, riguardante il passaggio in giudicato — in mancanza di
impugnazione della RAI — delle statuizioni della sentenza di primo grado secondo cui i dati relativi
alle assunzioni a termine unitamente con la mancanza del vincolo di necessità diretta e della
temporaneità dell’esigenza danno la dimostrazione dell’intento della RAI di eludere la legge n. 230
del 1962, ricorrendo allo strumento del contratto a termine per far fronte ad esigenze fisiologiche di
stabile copertura dell’organico.

3

Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la nullità delle clausole di
durata apposte a tutti i contratti intercorsi tra le parti in conseguenza della mancata prova, da parte
della RAI, dei requisiti di temporaneità e di specificità oggettiva delle singole trasmissioni, nonché
del nesso di specificità tra l’assunzione della Assenova e le trasmissioni cui ella era addetta, “non
essendo sufficiente un apporto creativo connesso alle mansioni”.

Si contesta la decisione della Corte romana di operare il frazionamento del rapporto di lavoro
della Assenova, in quanto: 1) la RAI in appello non aveva riproposto l’eccezione di risoluzione per
mutuo consenso, asseritamente verificatasi alla cessazione di ogni singolo rapporto; 2) la Corte ha
erroneamente dato rilievo alla lunghezza nel tempo di alcuni intervalli, non ha invece valutato il
comportamento complessivo delle parti e, infine, ha indebitamente valorizzato, tra l’altro soltanto
per alcuni contratti, l’adibizione della lavoratrice a trasmissioni differenti, mentre da tale dato non si
poteva desumere la comune volontà di risolvere i rapporti considerati.
2.3.— Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., in riferimento al CCL del 1990, nonché art. 2103 cod.
civ.
Si rileva che la Corte territoriale, nell’accertare il diritto della ricorrente all’inquadramento
come programmista regista di 3° livello, benché abbia tenuto conto dell’esistenza nella disciplina
contrattuale di un meccanismo di progressione automatica di carriera, tuttavia ha escluso di poter
prendere in esame il periodo lavorativo antecedente 1’8 febbraio 1997, sull’assunto secondo cui in
precedenza il rapporto non era unitario.
In particolare, si sostiene che la Corte d’appello non ha indicato quali siano gli elementi dai
quali ha desunto che la — erroneamente — ritenuta sussistenza di più successivi rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato escluda la continuità delle prestazioni.

III — Esame delle censure
3.- L’esame congiunto di tutti i motivi di censura — reso opportuno dalla loro intima
connessione — porta al rigetto del ricorso principale e all’accoglimento di quello incidentale, nei
limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4.- Deve essere, in primo luogo, esaminato il primo motivo del ricorso principale, con il quale
la RAI ripropone la propria tesi — già sostenuta in molte analoghe controversie, con simili argomenti
— per la quale questa Corte dovrebbe rimeditare il proprio orientamento consolidato ) secondo cui il
requisito della specificità del programma radiofonico e/o televisivo esige che le sue caratteristiche
oggettive richiedano un apporto peculiare e temporaneo che non può essere fornito dal personale
assunto in pianta stabile.
Il Collegio ritiene che non vi siamo ragioni per discostarsi dal suddetto indirizzo secondo cui,
in particolare: “Con riferimento alla fattispecie disciplinata dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 1,
lett. e), che — nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 — permette l’assunzione a
termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto
requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo
4

2.2.— Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1321, 1362, capoverso,
2727 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962; b) in relazione all’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il
giudizio..

spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità, siano
caratterizzati dall’appartenenza ad una species di un certo genus, siano individuati, determinati e
nominati e tali da rendere essenziale l’apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o
artistico, che non possa essere assicurato dai dipendenti assunti in pianta stabile; la prova relativa
alla sussistenza del requisito della specificità consente di ritenere assolto, da parte del datore di
lavoro, l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per la stipulazione di un
contratto di lavoro a tempo determinato”(tra le tante: Cass. 11 aprile 2006, n. 8385; Cass. 13
settembre 2012, n. 15357).

5.- Quanto all’esame delle altre censure, deve essere, preliminarmente, ricordato che, in base
a costanti e condivisi orientamenti di questa Corte:
1) nel caso di sequenza di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, stipulati in
contrasto con le previsioni della legge 18 aprile 1962 n. 230 (nella specie, ratione temporis
applicabile), se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a
termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto (vedi, per tutte: (Cass. 21
marzo 2005, n. 6017; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328);
2) tale principio non trova applicazione solo laddove risulti provata la esplicita volontà dei
contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituire un nuovo
rapporto a termine, cioè di porre in essere una novazione contrattuale — istituto che postula il
mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell’art. 1230 cod. civ. e che è
connotato non solo dall’aliquid novi, ma anche dall’animus novandi (inteso come manifestazione
inequivoca dell’intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse comune delle parti
all’effetto novativo) (vedi, tra le molte: Cass. 9 marzo 2010 n. 5665; Cass. 12 marzo 2010 n. 6081)
— ovvero quando gli intervalli di tempo intercorsi tra i diversi contratti a termine siano di notevole
durata e nel loro corso non vi sia stata né prestazione lavorativa né offerta della prestazione da parte
del lavoratore, il quale non risulti esser rimasto a disposizione del datore di lavoro, sicché possa
presumersi che i diversi intervalli trascorsi (o alcuno di essi) abbiano spezzato il nesso tra i periodi
lavorativi, che pertanto sono da considerare separati, ancorché ciascuno disciplinato dalle norme sul
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (vedi, per tutte: Cass. 5 maggio 2004, n. 8561).
La Corte d’appello di Roma non ha rispettato i suddetti principi laddove, dopo aver affermato
l’illegittimità del contratto 19 dicembre 1983-30 giugno 1984, con conseguente trasformazione del
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha poi ritenuto che tale rapporto
dovesse rimanere distinto dagli altri ugualmente sorti da contratti a termine dichiarati illegittimi —
rispettivamente nei periodi: 14 aprile 1985-15 ottobre 1985; 4 giugno 1986-13 giugno 1988; 3
marzo 1989-4 dicembre 1993; 9 ottobre 1995-30 marzo 1996; 8 febbraio 1997- ancora in corso al
momento del giudizio di appello — e quindi, a loro volta trasformati in contratti a tempo
indeterminato, ma separatamente l’uno dall’altro.

5

Di qui l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale.

Nella specie, infatti, non solo non era stata ipotizzata alcuna novazione contrattuale, ma la
stessa Corte romana ha affermato che gli intervalli di tempo intercorsi tra i suddetti sei contratti,
essendo normalmente pari a pochi mesi e coincidenti con l’interruzione estiva del programma di
volta in volta considerato, erano tali da far presumere la sussistenza dell’offerta della prestazione da
parte della lavoratrice.

7.- Il rigetto del ricorso principale comporta la dichiarazione di assorbimento del primo
motivo del ricorso incidentale, espressamente qualificato come “condizionato” (Cass. 28 febbraio
2007, n. 4787; Cass. 9 giugno 2010, n. 13882).
8.- Dalle suddette osservazioni in merito all’inesattezza del frazionamento del rapporto di
lavoro effettuata dalla Corte d’appello (vedi sopra n. 5) deriva di per sé l’accoglimento del secondo
e del terzo motivo del ricorso incidentale, basati sul presupposto della unitarietà del rapporto, da
considerare esatto, come si è rilevato.
IV — Conclusioni
9.- In sintesi, il ricorso principale deve essere respinto e quello incidentale accolto, per le
ragioni dianzi esposte e limitatamente al secondo e terzo motivo, con assorbimento sia del primo
motivo condizionato sia di ogni altro profilo di censura.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa compoisizione, che si
atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi,
anche al seguente:
“nel caso di sequenza di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, stipulati in
contrasto con le previsioni della legge 18 aprile 1962 n. 230 (nella specie, ratione temporis
applicabile), se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a
termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto, a meno che: a) risulti provata
la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di
costituire un nuovo rapporto a termine, cioè di porre in essere una novazione contrattuale (di cui
vanno accertati gli estremi); b) ovvero, gli intervalli di tempo intercorsi tra i diversi contratti a
termine siano di notevole durata e nel loro corso non vi sia stata né prestazione lavorativa né offerta
della prestazione da parte del lavoratore, il quale non risulti esser rimasto a disposizione del datore
di lavoro, sicché possa presumersi che i diversi intervalli trascorsi (o alcuno di essi) abbiano
spezzato il nesso tra i periodi lavorativi, che pertanto sono da considerare separati, ancorché
ciascuno disciplinato dalle norme sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
P.Q.M.
6

6.- Le predette osservazioni comportano il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso
principale, in quanto le censure in essi prospettati presuppongono la separazione dei suddetti diversi
contratti, che invece — per quanto si è detto — vanno considerati unitariamente, a decorrere dalla data
di stipulazione del primo, con quel che ne consegue.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale. Cassa
la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 12 novembre 2013.

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