Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9029 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 31/03/2021), n.9029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15716/2019 proposto da:

B.U., domiciliato in Roma, Corso Trieste, 37 presso lo studio

dell’Avvocato Ferdinando Paone che lo rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12 che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 490/2019 della Corte di appello dell’Aquila,

pubblicata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 13/11/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello dell’Aquila con la sentenza in epigrafe indicata, respingendo l’impugnativa proposta, ha confermato l’ordinanza con cui il locale tribunale aveva respinto l’opposizione di B.U. avverso la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

La Corte di merito ha ritenuto il racconto reso in fase amministrativa – nel quale il richiedente riferiva di essere fuggito dal proprio Paese, il Senegal per la regione del Casamance, in seguito al clima di tensione e di minaccia instauratosi nella sua nuova famiglia formatasi dopo la morte del proprio padre ed il matrimonio della madre, presa quale terza moglie, ed in cui egli conviveva con lo zio le precedenti mogli ed i figli da queste avuti – non credibile perchè generico e comunque rappresentativo di una storia personale non integrativa di atti di discriminazione o situazioni di rischio specifico legittimanti la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) o il rischio paese connesso ad una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale, esclusa altresì una situazione di vulnerabilità personale integrativa di uno dei presupposti della protezione umanitaria esclusa anche per una attività lavorativa in Italia della durata di soli quindici giorni.

B.U. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito e resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2004/83/Ce art. 15, lett. c) (cd. Direttiva qualifiche). La Corte di appello aveva espresso il proprio convincimento ricorrendo ad una falsa applicazione dell’art. 15 cit. con riguardo alla nozione di “conflitto armato interno” rispetto alla definizione datane dalla Corte di giustizia con la sentenza Diakitè (30 gennaio 2014, nella causa C-285/12) e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sul dovere di cooperazione istruttoria di cui sarebbe stato onerato il giudice del merito, chiamato in tal modo ad accertare la capacità delle autorità statuali del paese di provenienza di fronteggiare una tale violenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2 e 32 Cost., in relazione alla domanda di protezione umanitaria per il profilo degli obblighi internazionali desumibili dagli artt. 2 e 5 della Cedu (diritto alla vita, libertà, e alla sicurezza) e dell’art. 1 Prot. 6 della Cedu nonchè dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra. La Corte di merito aveva violato altresì il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nel valutare le dichiarazioni rese dal richiedente protezione.

La Corte di merito, in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, aveva omesso di esaminare la motivazione che avrebbe spinto il richiedente ad abbandonare il proprio Paese e quindi di valutare attentamente la condizione sociopolitica del Casamance, il degrado familiare e la giovane età del richiedente, risultando fondati elementi che avrebbe consentito di ritenere in capo al ricorrente, che avesse fatto ritorno in Senegal, la violazione di uno standard minimo per un’esistenza dignitosa in spregio ai diritti umani goduti nel nostro Paese.

3. I motivi di ricorso incorrono, entrambi, in una valutazione di inammissibilità.

3.1. Il primo perchè deduce genericamente la violazione della nozione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato legittimante il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e la mancata osservanza dell’onere di cooperazione istruttoria senza nulla far valere in punto di deduzione operata nel giudizio di merito.

Là dove il ricorrente fa valere la violazione dell’indicata nozione, egli denuncia l’errata individuazione di una categoria che ritenuta integrata da “violazioni anche gravi di diritti umani e scontri violenti tra ribelli e forze governative” non si allinea, per siffatti contenuti, alla nozione ritenuta dalla giurisprudenza dell’Unione e quindi agli stessi orientamenti di legittimità (Cass. 08/07/2019 n. 18306; Cass. 17/07/2020 n. 15317).

Questa Corte ha infatti da tempo chiarito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 cit.).

La nozione portata a raffronto per censurare la motivazione non è integrativa per consolidata giurisprudenza Europea e di legittimità dei presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) cit. e non vale a contrastare, come tale, la sentenza di appello.

La Corte di merito all’esito di un articolato giudizio sulla situazione socio-politica del Paese di origine del richiedente, la regione del Casamance in Senegal, ha escluso rispetto alla stessa l’integrazione di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, come sopra richiamata, con l’evidenziare pure nei richiamati conflitti, intervenuti in quei territori per scontri tra ribelli e forze governative, violazioni anche gravi dei diritti umani, ma non una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, categoria che evoca altro contesto di riferimento.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile perchè ancora generico.

Esso censura la sentenza di appello là dove non ha valorizzato la giovane età e le ragioni del dissidio familiare che avevano portato il richiedente ad allontanarsi dal proprio Paese nella dedotta sussistenza di una vita dignitosa in Italia di cui egli non godeva, invece, in Senegal, ma poi non si confronta, reiterando le iniziai deduzioni (Cass. 24/09/2018 n. 22478), con la motivazione impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto il sistema paese in grado di assicurare un efficace controllo di sicurezza rispetto ai dissidi familiari sofferti dal primo, ferma pure la valutazione di non credibilità del racconto per genericità, ed esclusa ogni integrazione in Italia per il carattere contenuto nel tempo dell’attività lavorativa quivi svolta, estremo inteso come indice di integrazione raggiunta.

– 4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile ed il ricorrente va condannato, secondo soccombenza, a rifondere al Ministero resistente le spese di lite come da dispositivo liquidate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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