Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9029 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.A. e O.P.M., elettivamente domiciliati in

Roma, via Appia Nuova n. 251, presso lo studio dell’avv. Maria

Saracino, rappresentati e difesi dall’avv. Dentale Michele;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 26^, n. 73, depositata il 9 maggio 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la societa’ ricorrente, l’avv. Gianfranco Giagnarame;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso, in aderenza alla relazione, per

la declaratoria dell’inammissbilita’ del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che i contribuenti, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propongono ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, intervenuta in giudizio avente ad oggetto avvisi di accertamento iva per le annualita’ dal 1989 al 1992.

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

rilevato:

che, con il primo motivo di ricorso, i contribuenti deducono “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa da parte del provvedimento impugnato; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio: se l’Amministrazione Finanziaria decade dal potere impositivo quando iscrive a ruolo l’importo portato da un avviso di rettifica iva definito ai sensi della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies oltre il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo” e formulano il seguente quesito: “l’Amministrazione Finanziaria decade dal potere impositivo quando iscrive a ruolo l’importo portato da un avviso di rettifica iva definito ai sensi della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3 ovvero del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo?”;

che, con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti deducono “violazione o falsa applicazione della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies, comma 6 in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60;

art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio: se le sanzioni pecuniarie iscritte a ruolo dall’Amministrazione Finanziaria unitamente alle imposte e agli interessi per gli anni di imposta 1989 – 1990 – 1991 sono o meno illegittime e dunque, se sono o meno dovute” e formulano il seguente quesito: “l’Amministrazione Finanziaria in applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 656 del 1994, art 5, comma 6 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2, lett. a) nonche’ al Decreto IVA n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, deve iscrivere a ruolo anche le sanzioni pecuniarie di cui agli avvisi di rettifica definiti?”;

osservato:

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dai contribuenti sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., – che invero, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non puo’ essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08);

mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, e’ violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v.

Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

che i dedotti vizi motivazionali (prospettati, peraltro, promiscuamente alle violazioni di legge) si rivelano, altresi’, inammissibili, in quanto impropriamente tesi a denunciare un vizio di motivazione in diritto (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03);

ritenuto:

– che il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la societa’ contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la societa’ contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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