Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9029 del 12/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9029 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 14840-2011 proposto da:
FACCHINO EUGENIO FCCGNE37A07H898G, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. ZARONE FABRIZIO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PALMA GIORGIO PLMGRG62P09A783V, PALMA NICOLA,
FUSCO IDA FSCDIA37A42A783K, TORRILLO GIUSEPPINA
TRRGPP69E63A783L, MASONE SALVATORE, BARTEMUCCI
ANTONIA BRTNTN70D53A783J, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA NICASTRO 3, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA
CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISCI LUCIO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 12/04/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 1524/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 27.1.2010, depositata il 20/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per i controricorrenti l’Avvocato Lucio Crisci che si riporta al
controricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 14840 sez. M2 – ud. 14-02-2013
-2-

14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.
380-bis c.p.c.;

del seguente tenore:
«Con sentenza del 7 settembre 2004 il Tribunale di Benevento – nel provvedere anche su altri
punti, che non formano più oggetto della materia
del contendere – accolse la domanda di riscatto
agrario proposta da Eugenio Facchino relativamente a un fondo in contrada Corvacchini venduto il
22 marzo 2001 da Attilio Fusco rappresentato da
Salvatore Masone e da Ida Fusco a Giorgio Palma e
Nicola Palma, in comunione legale con le mogli
Antonia Bartemucci e Giuseppina Torrillo.
Impugnata da questi ultimi in via principale
e da Eugenio Facchino in via incidentale, la
decisione è stata riformata dalla Corte d’appello
di Napoli, che con sentenza del 26 aprile 2010 ha
respinto la domanda suddetta. A tale conclusione
11 giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo
che non fossero stati provati dall’originario
attore, sul quale gravava il relativo onere, né
l’asserito rapporto di affitto a suo dire instaurato verbalmente nel 1992 tra lui stesso e il
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1

– la relazione depositata in cancelleria è

dante causa di Attilio Fusco e Ida Fusco relativo
al fondo in questione, né l’ulteriore requisito
r a ppresentato dalla mancanza di vendite da parte
sua, nel biennio precedente, di altri fondi

Eugenio Facchino ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Giorgio Palma,
Antonia Bartemucci, Nicola Palma, Giuseppina
Torrillo, Salvatore Màsone e Ida Fusco si sono
costituiti con controricorso.

Con entrambi i motivi addotti a sostegno del
ricorso Eugenio Facchino lamenta che la Corte
d’appello erroneamente e ingiustificatamente ha
ritenuto non provata l’avvenuta conclusione nel
1992, tra lui stesso e il dante causa di Attillo
Fusco e Ida Fusco, di un contratto di affitto
agrario del fondo oggetto della causa.
La censura risulta non accoglibile, alla luce
della costante giurisprudenza di questa Corte
(v., tra le più recenti, Cass. 3 novembre 2011 n.
22753), secondo cui «ove la sentenza sia sorretta
da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione
adottata, l’omessa impugnazione di una di esse
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rustici con imponibile superiore a 1.000 lire.

rende inammissibile, per difetto di interesse, la
censura relativa alle altre, la quale, essendo
divenuta definitiva l’autonoma motivazione non
impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso

attaglia perfettamente al caso di specie, poiché
il ricorso di Eugenio Facchino investe soltanto
uno dei due motivi per i quali la sua domanda è
stata rigettata, sicché resta comunque fermo
l’altro, che è di per sé idoneo a sostenere la
sentenza impugnata.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5 , seconda
ipotesi, c.p.c.»;
– il ricorrente ha depositato una memoria;
sono comparsi e sono stati sentiti in camera di
consiglio il difensore dei resistenti e il pubblico ministero;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando
che non sono efficacemente contrastate dalle
obiezioni formulate nella memoria del ricorrente„ con le quali si ribadisce la tesi dell’erroneità di una delle due distinte rationes decidendi

poste a base della sentenza impugnata (la

mancanza di prova circa il rapporto di affitto
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3

l’annullamento della sentenza». Il principio si

agrario che sarebbe intercorso tra Eugenio Facchino e Elio Fusco) e non viene contestata l’altra (l’insussistenza dell’ulteriore requisito
richiesto dalla legge, consistente nell’assenza

fondi rustici con imponibile superiore a 1.000
lire);
– il ricorso viene pertanto rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente a rimborsare
ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a
2.500,00 euro per compensi, con gli accessori di
legge;
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a
rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di
cassazione, liquidate in 200,00 euro, oltre a
2.500,00 euro per compensi, con gli accessori di
legge.
Roma, 14 febbraio 2013
Il Presidente
11FtmaiotaarioGiudiziario
OmellaLKUWA

(Umberto Go oni)

di vendite, nel biennio precedente, di altri

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