Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9029 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10175/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA già EQUITALIA E.T.R. SPA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 403, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato IVANA CARSO;

– ricorrente –

contro

STUDIOCI SNC DI C.M. & D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2156/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.n.c. Studioci avverso l’iscrizione ipotecaria per IVA e altro, relativa al 2010; che, nella decisione impugnata, la CTR – respinta l’eccezione di inammissibilità ed improponibilità del ricorso – ha affermato che Equitalia Sud avrebbe prodotto soltanto una scheda analitica delle cartelle, in cui erano indicati il numero e l’importo di ciascuna cartella, senza il dettaglio delle ragioni del credito, così limitando notevolmente il diritto di difesa della contribuente;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e conseguente violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: la CTR avrebbe erroneamente svalutato la portata probatoria dell’ispezione ipotecaria telematica e dell’avviso di ricevimento della raccomandata R.R., che riportavano lo stesso numero di riferimento. In ogni caso, sarebbe spettato al ricorrente allegare e dimostrare il rispetto del termine perentorio, e non viceversa;

che, col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, violazione del D.M. 28 giugno 1999, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: la sentenza impugnata sarebbe stata censurabile anche per aver negato rilevanza agli avvisi di ricevimento delle raccomandate, prodotte da Equitalia Sud unitamente al deposito del ricorso in appello. Infatti, in caso di notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario mediante raccomandata postale, l’agente sarebbe tenuto ad esibire solo l’avviso di ricevimento;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo è fondato;

che, diversamente dall’affermazione della CTR circa l’impossibilità di ricondurre l’avviso di ricevimento 27 maggio 2010 alla comunicazione d’iscrizione dell’ipoteca, la stampigliatura dell’identico numero di repertorio (2465/14) anche sull’avviso di ricevimento della raccomandata, fa presumere (anche in mancanza di appropriate prove contrarie del contribuente) che il contenuto del plico fosse proprio la comunicazione d’iscrizione d’ipoteca;

che, in ogni caso – anche a voler sottacere che la prova della tempestività del ricorso deve essere fornita del ricorrente, giacchè in mancanza, il giudice di merito deve rilevarne d’ufficio la tardività e dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo – Equitalia Sud aveva depositato copia della nota d’iscrizione telematica ipotecaria ed avviso di ricevimento della relativa comunicazione;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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