Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9028 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.9028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INTEX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini n. 12, presso lo

studio degli avv.ti Visentini Gustavo e Marchetti Fabio, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 49^, n. 87, depositata il 12 dicembre

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società ricorrente, l’avv. Malatesta Alfonso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso, in aderenza alla relazione, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO

che, nell’ambito di controversia su avviso di accertamento irpeg, iva e irap per l’anno 2002, la decisione di appello indicata in epigrafe, per la parte che ancora rileva, ha ritenuto la legittimità: a) della contestazione di acquisti in esenzione iva oltre il limite del plafond spettante, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c, sul presupposto della mancata compilazione del quadro “VC” della dichiarazione e conseguente mancata segnalazione di opzione per il cd. regime di “plafond mobile”; b) del recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti;

che la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, avverso le sopra indicate determinazioni della sentenza impugnata;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita senza depositare controricorso.

Diritto

RILEVATO

– che, con il primo motivo di ricorso, la società contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 8 e del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, art. 1” e, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., e formulato il seguente quesito di diritto: se “il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 deve essere interpretato nel senso che il contribuente è ammesso ad esercitare le opzioni relative al regime dell’iva anche per il tramite di comportamenti concludenti, dovendo, pertanto, ricondursi a mera violazione formale l’omessa indicazione dell’opzione nel modello di dichiarazione – definibile ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 52 – qualora la contabilità obbligatoria sia adeguatamente uniformata al regime scelto”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 t.u.i.r.” e, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., formulate) il seguente quesito se “ai fini della sussistenza del criterio di inerenza di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. art. 109 t.u.i.r. è sufficiente una correlazione tra i costi sostenuti da l’impresa e l’attività svolta”.

Osservato:

che il primo motivo di ricorso – dotato di quesito di diritto sufficientemente specifico e concreto – appare fondato, posto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento di riordine della disciplina della materia, approvato con D.P.R. n. 442 del 1997, l’opzione e la revoca di regimi di determinazione delle imposte dirette e dell’iva o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la loro validità è subordinata unicamente al La loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività (cfr. Cass, 11170/06, 2810/05, 10599/039885/02), salva l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o irregolare comunicazione.

che il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile, giacchè non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c. sul quesito di diritto;

– che le SS.UU. di questa Corte sono, infatti, chiaramente orientate a ritenere che i quesiti di diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non possono essere meramente generici e teorici (come quello in rassegna), ma devono essere calati nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sola relativa lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08).

considerato:

– che il primo motivo di ricorso va accolto ed il secondo disatteso, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, chiamata a valutare l’effettiva ricorrenza di comportamenti concludenti idonei ad asseverare l’intervenuta opzione, in relazione all’annualità in contestazione, per il cd. regime di “plafond mobile”.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il secondo motivo di ricorso ed accoglie il primo ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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