Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9028 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28912-2005 proposto da:

S.R.R.M., (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA 9, presso lo studio

dell’avvocato PICICHE’ GERARDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAGGIORE PAOLA giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato BORSETTI MAURO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONFIGLIO LUIGI

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1064/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sez.

4^ Civile, emessa il 8/3/2005, depositata il 20/04/2005; R.G.N. 2

551/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato Gerardo PICICHE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

Con sentenza n. 36228/02, il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti nn. 46380/97, 10277/98 e 26541/00 R.G. vertenti fra R.M.S.R. (conduttrice dell’appartamento sito in (OMISSIS)) e A.G. (locatore del detto immobile) ritenuto prevalente l’uso abitativo rispetto all’uso di studio privato del bene locato, determinava, previo espletamento di C.T.U., l’equo canone mensile in L. 182.874 da gennaio 1994, in L. 189.170 da agosto 1994, in L. 199.363 da agosto 1995, in L. 206.618 da agosto 1996, in L. 209.376 da agosto 1997, in L..212.854 da agosto 1998, in L. 215.792 da agosto 1999 a marzo 2000; condannava l’ A. a restituire alla conduttrice l’importo di Euro 17.262,15 (oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale ai saldo), a titolo di differenze-canoni percepite oltre il dovuto; dichiarava, peraltro, risolto il contratto locatizio per inadempimento della S. R. (costituito da mancato pagamento di oneri condominiali per l’importo di L. 5.107.000, superiore a due mensilità di canone, ai sensi e per gli effetti della L. n. 392 del 1978, art. 5);

condannava, pertanto, la conduttrice al rilascio dell’appartamento;

fissando l’esecuzione dello sfratto al (OMISSIS); dichiarava, stante la reciproca soccombenza, integralmente compensate, fra le parti, le spese di lite; ponendo quelle di C.T.U. carico delle parti medesime nella misura della metà per ciascuna.

Avverso detta decisione proponeva appello, dinanzi a questa Corte, la S.R., chiedendone la parziale riforma.

Assumeva che, alla stregua di una valutazione comparativa della condotta delle parti e dei contrapposti interessi, il mancato pagamento di oneri accessori (nella misura di L. 5.107.000, pari ad Euro 2.637,55) non poteva ritenersi inadempimento di gravità tale da risolvere il rapporto, a fronte di un maggior credito di essa conduttrice di Euro 17.262,15, oltre accessori, a titolo di differenze-canoni versale oltre il dovuto.

Resisteva controparte al gravame, chiedendone il rigetto.

Spiegava, altresì, appello incidentale, adducendo che l’uso prevalente dell’appartamento fosse quello di studio privato, cosi come emergeva dalla documentazione in atti, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell’equo canone.

Chiedeva, pertanto, che la conduttrice fosse dichiarata tenuta al pagamento del canone nella misura contrattualmente prevista dal gennaio 1998, epoca in cui la stessa aveva operato un’illegittima autoriduzione del corrispettivo.

In subordine, contestava, comunque, i conteggi contenuti in sentenza, relativi alla determinazione dell’equo canone e della somma percepita oltre la misura legale …”.

Con sentenza 8.3 – 20.4.05 la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue:

“- rigetta l’appello principale ed accoglie quello incidentale;

per l’effetto, in riforma per quanto di ragione dell’impugnata sentenza, dichiara il contrailo di locazione inter partes, relativo all’immobile in (OMISSIS), non soggetto alla disciplina dell’equo canone;

dichiara la S.R.R.M. tenuta a corrispondere il canone nella misura contrattualmente prevista a decorrere dal gennaio 1998, oltre agli aggiornamenti Istal se richiesti ed agli interessi di legge;

condanna, altresì, l’appellante principale a rifondere le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi Euro 2.150,00, di cui Euro 150,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti di procuratore ed Euro 1.400,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese di C.T.U. e dagli accessori di legge e, per il presente grado, in complessivi Euro 2.700,00, di Euro 200,00 per esborsi, Euro 700,00 per diritti di procuratore ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato, oltre agli accessori di legge; – conferma, nel resto, la gravata decisione”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione S.R.R.M..

Ha resistito con controricorso A.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Con il primo motivo la ricorrente S.R.R. M. denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1321 e 1571 c.c. nonchè della L. n. 392 del 1978, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La Corte territoriale non ha tenuto adeguato conto del fatto che, sulla base dei comuni criteri di ermeneutica giuridica, il contratto di locazione aveva come reale ed effettiva causa economico-giuridica il consentire all’attuale ricorrente di vivere ed abitare nell’appartamento locato, ed al locatore di cavarne un corrispettivo. Detto Giudice si è richiamato alla lettera del contratto; ma avrebbe dovuto anche procedere all’interpretazione coerente delle singole clausole pattizie; e tra l’altro anche alla valutazione del comportamento complessivo dei contraenti posteriore alla conclusione del contratto. Risulta che la ricorrente, al tempo della sottoscrizione del contratto esercitava attività artistica di musicista, cantante ed attrice. Gli elementi costitutivi prevalenti della locazione sono, quindi, da individuare nel puro e semplice godimento dell’alloggio a scopo abitativo. In costanza di locazione, l’attuale ricorrente, a seguito di una crisi mistica, ha abbandonato l’attività professionale di artista teatrale, ed è diventata suora con ordinamento diocesano della Chiesa cattolica, continuando a vivere nella stessa casa in raccoglimento e in preghiera. La ricorrente non aveva bisogno di un ufficio privato quando era artista, e non ne ha bisogno neppure ora in cui persegue spiritualmente e idealmente un proprio carisma religioso. I due status personali della ricorrente sono da sempre noti al locatore.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5” esponendo: – che il tribunale di Roma aveva rilevato che nel contratto, essendo stata la destinazione d’uso “studio privato” indicata insieme con quella di “abitazione privata”, alla fattispecie doveva applicarsi la disciplina prevista per l’uso prevalente e tale uso era ragionevolmente quello abitativo. Ciò in quanto tra uso abitativo e non abitativo prevale sempre quello abitativo, tranne casi eccezionali; e altresì per il fatto che, anche volendo fare riferimento ad altri criteri sussidiari (quello spaziale o quello temporale o un criterio ed. misto), nel caso, trattandosi di studio del tutto privato, appare evidente che è prevalente l’uso abitativo poichè solo una piccola parte dell’immobile doveva presumibilmente essere utilizzata come studio privato; e per un tempo inferiore.

L’intestazione del contratto, cosi come la durata, sono da soli elementi inconsistenti per supportare il richiamato uso prevalente;

invece si sarebbe dovuto dar rilievo alla disposizione contrattuale dell’adeguamento Istat dal secondo anno di locazione; clausola propria dei contratti ad uso abitativo. E si sarebbe dovuto dar rilievo alle modeste dimensioni dell’immobile. La parte conduttrice, nel giudizio recante n. 46380/97 (il primo dei tre giudizi poi riuniti) aveva dedotto l’interrogatorio formale e la prova testimoniale (v. ricorso depositato il 17 dicembre 1997, n. 46380/97 R.G.). Il Giudice di primo grado ha ritenuto, all’udienza del 30.3.1999 superfluo l’espletamento delle prove richieste. La prova è stata chiesta anche in appello.

Il ricorso non può essere accolto.

In particolare va rilevato che le doglianze concernente le prove predette (“… l’interrogatorio formale e la prova testimoniale”) sono inammissibili per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva pure da sola: -A) il punto non è stato oggetto di specifiche valutazioni da parte del Giudice di secondo grado; la parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto indicare ritualmente in quale specifico atto, nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. n. 8960 del 18/04/2006; Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007) in che termini, le tesi medesime erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 20518 de 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa “; cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005)”; – B) la parte ricorrente, in violazione (ulteriore) del principio di autosufficienza del ricorso, non ha riportato ritualmente il contenuto dei capitoli di prova.

Le doglianze residue sono prive di pregio; infatti l’impugnata decisione si basa su una motivazione che si sottrae ai sindacato di legittimità essendo immune da vizi logici o giuridici.

Certamente il Giudice di secondo grado ha seguito in iter logico- giuridico differente da quello del Primo Giudice; ma senza violare alcuno dei principi di diritto o delle norme in questione; e senza incorrere in vizi logici (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro, nel quale il giudice, all’udienza fissata ex art. 420 cod. proc. civ., può esercitare il suo potere valutativo, in ordine alla rilevanza o meno delle prove, invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa “matura per la decisione” ai sensi del comma 4 del richiamato articolo, e, quindi, implicitamente rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti).

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Le peculiarità della fattispecie concreta in esame (ed anche la mera circostanza costituita dalla divergenza tra le due decisioni di merito suddette) inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese dei giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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