Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9028 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9980-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4103/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di B.F. contro un diniego di rimborso IVA, per gli anni 1989, 1991 e 1992;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’atto di appello era stato consegnato al messo notificatore il 31 marzo 2014, a fronte del deposito della sentenza impugnata l’11 febbraio 2013: conseguentemente, risultava decorso il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.;

Rilevato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, e dell’art. 327 c.p.c.: il termine lungo di scadenza di un anno e 46 giorni sarebbe coinciso con il 29 marzo 2014, giornata di sabato, sicchè il termine sarebbe stato automaticamente spostato al primo giorno non festivo, il 31 marzo 2014;

che l’intimato non ha resistito;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, infatti, l’art. 155 c.p.c., comma 5, prevede che la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo “si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato”. Orbene, il 29 marzo 2014 cadeva per l’appunto di sabato, sicchè il termine ad quem doveva ritenersi automaticamente prorogato al 31 marzo successivo (lunedì);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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